Con l’ordinanza n. 9084/2024, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prima casa sconta l’Iva agevolata anche senza dichiarazione da parte dell’acquirente nel preliminare. Inoltre, la prestazione accessoria deve essere strumentale a quella principale e avere il fine di permettere l’effettuazione o la migliore fruizione della prestazione principale; cioè, in altre parole, l’elemento decisivo è rappresentato dal fatto che l’operazione accessoria si configuri essenzialmente come un mezzo per il completamento o la realizzazione dell’operazione principale.
Dati del processo
La vicenda oggetto dell’ordinanza 5 aprile 2024, n. 9084, della Corte di Cassazione, genera da un avviso di accertamento per imposte dirette e Iva, notificato a una società di costruzioni, la quale ha sollevato dubbi sull’aliquota Iva applicabile agli acconti ricevuti su base di contratti preliminari di compravendita di immobili.
In giudizio, sia la Commissione tributaria provinciale sia quella regionale hanno escluso l’applicabilità dell’Iva agevolata del 10% a tali acconti, sottolineando l’assenza...