Diritto

Sport dilettantistico: pubblicità dedotta fino a 200mila euro per presunzione assoluta

Per la Cassazione (8540/2020) il Fisco non può fare alcun sindacato su inerenza e congruità della spesa

di Antonio Iorio

Le somme fino a 200mila euro corrisposte alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche costituiscono spese di pubblicità deducibili in base a una presunzione legale assoluta che non consente all’amministrazione alcun sindacato sull’inerenza e sulla congruità dell'onere. A confermare questo importante orientamento è la Corte di cassazione con l’ordinanza nr. 8540 depositata ieri.

Le Entrate contestavano a una ditta individuale la deducibilità di costi di sponsorizzazione sostenuti a favore di una associazione sportiva dilettantistica. Secondo l'ufficio, le sponsorizzazioni non erano né inerenti rispetto all'attività svolta, né congrue.

L'accertamento veniva impugnato innanzi alla competente Ctp che lo annullava mentre la Ctr, cui si appellava l’Ufficio, riformava la sentenza ritenendo corretta la rettifica dellìAgenzia. Il contribuente ricorreva in Cassazione lamentando l’errata decisione in ordine al preteso requisito di inerenza. La Suprema corte, ha accolto il ricorso.

Larticolo 90 della legge 289/02 ha previsto che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni che svolgono attività nei settori giovanili riconosciute dalle federazioni sportive o da enti di promozione sportiva, costituisce per il soggetto erogante una spesa di pubblicità nel limite annuo di 200mila euro.

Secondo i giudici di legittimità si tratta di una presunzione legale assoluta, circa la natura pubblicitaria della spesa, a favore del soggetto erogante. È necessario a tal fine che:

il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva,

venga rispettato il limite quantitativo di spesa;

la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;

il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.

Unica eccezione a tale deducibilità è costituita dall’eventuale inesistenza dell'operazione ovvero dalla sovrafatturazione del costo. Nella specie l’Ufficio non aveva messo in discussione né l'effettività della spesa per la sponsorizzazione, né la sua eventuale sovrafatturazione. La decisione conferma l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (nr. 22855/2018, 13508/2018, 7202/2017 e 5720/2016). Va detto che la stessa Agenzia con la circolare 21/03, aveva già condiviso tale interpretazione affermando, infatti, che la norma ha introdotto una presunzione assoluta circa la natura di tali spese.

Nonostante tale orientamento, negli anni questi costi sono stati spesso contestati. Ciò si verifica soprattutto quando l'importo erogato per la pubblicità,è ritenuto dai verificatori sproporzionato rispetto all'utile dell’impresa, contestando così una antieconomicità del costo. Vi è da sperare che gli uffici si astengano da altre contestazioni e abbandonino i contenziosi pendenti che purtroppo per le imprese rappresentano ulteriori oneri non sempre recuperati con adeguate condanne alle spese da parte dei giudici.

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