TIPOLOGIA DI PERDITA RIPORTO
Imprese soggette all’Ires (1) 
Perdita dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo.
Perdita dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo (2).
Imprese soggette all’Irpef (contabilità ordinaria e semplificata) (3) 
Perdita dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo.
Perdita dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite dell'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo (2).
Regime transitorio per le imprese in contabilità semplificata (2) (4) 
Perdite maturate nel 2017 Compensabili per la parte che non è stata utilizzata nel 2017 (secondo le regole allora vigenti):   
- nel 2018 e 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;   
- nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Perdite maturate nel 2018 Compensabili:
-   nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;   
- nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Perdite maturate nel 2019 Compensabili:
-   nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
Contribuente nel regime di vantaggio (o “dei minimi”) 
Perdita dei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione Riporto illimitato.
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo.
Perdita dal 4° periodo d'imposta dalla data di costituzione Riporto nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto.
Utilizzo nel limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo
Contribuente nel regime forfettario 
Perdite in costanza di regime Non si verifica la fattispecie
Perdite pregresse Utilizzo secondo le regole del TUIR applicabili al regime di provenienza
Professionisti/artisti (non minimi o forfettari) 
Perdite di periodo Si sottraggono dal reddito complessivo dello stesso periodo d’imposta, senza riporto a nuovo
(1) Escludendo, per semplicità, le ipotesi della trasparenza e del consolidato (articoli 115, 116 e 117 TUIR); (2)Il limite non dovrebbe valere nell'ultimo periodo d'imposta del soggetto cessato; (3) Per il principio di trasparenza di cui all'articolo 5, le perdite sono riportate dai soci; (4) Dal 2021 utilizzo secondo le regole generali anche per le perdite precedenti non ancora utilizzate