| TIPO DI CREDITO DETERIORATO | ||||
| POSSIBILI BENEFICIARI DELLA GARAZIA | INTERPRETAZIONI IN BASE ALLA LEGGE FALLIMENTARE | SOFFERENZE | UTP ("UNLIKELY TO PAY") | ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE |
| Imprese in normale esercizio | — | Mai | Sì. A condizione che la segnalazione come Utp sia avvenuta in data successiva al 31/01/2020 | Sì. A condizione che la segnalazione come Esposizioni scadute e/o sconfinate sia avvenuta in data successiva al 31/01/2020 |
| Imprese ammesse alla procedura di concordato in continuità (art. 186-bis legge fallimentare) | Si ha "ammissione" quando il tribunale dichiara apertala proceduradi concordato preventivo (ex articolo 163 l. fall.), quindi vi è un decreto | Mai | Sì, alle seguenti condizioni. Alla data del 9 aprile 2020 (entrata in vigore del Dl 23/2020), il credito può anche essere classificato come Utp purché: 1) l’esposizione in sé stessa non sia oggettivamente più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come "deteriorata"; 2) se vi sono state in precedenza misure di concessione da parte della banca (c.d. "forbearance measures"), non vi siano importi in arretrato; 3) la banca, sulla base della analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza |
Sì alle seguenti condizioni. Alla data del 9 aprile 2020 (entrata in vigore del Dl 23/2020) , il credito può anche essere classificato come esposizione scaduta e/ sconfinanti deteriorate, purché: 1) l’esposizione in sé stessa non sia oggettivamente più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come "deteriorata"; 2) se vi sono state in precedenza misuredi concessioneda parte della banca (c.d. "forbearance measures"), non vi siano importi in arretrato; 3) la banca, sulla base della analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza |
| Imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis legge fallimentare) | Si deve ritenere che la stipula raggiungale condizioni dettate dall’articolo 182-bis quando: a) l’accordo sia stato sottoscritto con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei loro crediti; b) le sottoscrizioni siano state autenticate da un notaio o scambiate per Pec; c) il piano 182-bissia stato attestato;d) l’accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese |
Mai | ||
| Imprese che hanno presentato un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d) legge fallimentare.) | L’istituto in esame non prevede alcuna «presentazione». A tal fine si ritiene pertanto necessario che il piano a) sia stato attestato conferendo data certa alla attestazione, oppure; b) che sia stato anche pubblicato al Registro delle imprese |
Mai | ||