TIPO DI CREDITO DETERIORATO
POSSIBILI BENEFICIARI DELLA GARAZIA INTERPRETAZIONI IN BASE ALLA LEGGE FALLIMENTARE SOFFERENZE UTP ("UNLIKELY TO PAY")  ESPOSIZIONI SCADUTE E/O SCONFINANTI DETERIORATE
Imprese in normale esercizio — Mai Sì. A condizione che la segnalazione come Utp sia avvenuta in data successiva al 31/01/2020 Sì. A condizione che la segnalazione come Esposizioni scadute e/o sconfinate sia avvenuta in data successiva al 31/01/2020
Imprese ammesse alla procedura di concordato in continuità (art. 186-bis legge fallimentare) Si ha "ammissione" quando il tribunale dichiara apertala proceduradi concordato preventivo (ex articolo 163 l. fall.), quindi vi è un decreto Mai Sì, alle seguenti condizioni.
Alla data del
9 aprile 2020 (entrata in vigore del Dl 23/2020), il credito può anche essere classificato come Utp purché:
1) l’esposizione in sé stessa non sia oggettivamente più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come "deteriorata";
2) se vi sono state in precedenza misure di concessione da parte della banca (c.d. "forbearance measures"),  non vi siano importi in arretrato;
3) la banca, sulla base della analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza
Sì alle seguenti condizioni.
Alla data del
9 aprile 2020
(entrata in vigore del Dl 23/2020) , il credito può anche essere classificato come esposizione scaduta e/ sconfinanti deteriorate, purché:
1) l’esposizione in sé stessa non sia oggettivamente più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come "deteriorata";
2) se vi sono state in precedenza misuredi concessioneda parte della banca (c.d. "forbearance measures"),  non vi siano importi in arretrato;
3) la banca, sulla base della analisi della situazione finanziaria dell’impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale della esposizione alla scadenza
Imprese che hanno stipulato accordi di ristrutturazione (articolo 182-bis legge fallimentare) Si deve ritenere che la stipula raggiungale condizioni dettate dall’articolo 182-bis  quando:
a) l’accordo sia stato sottoscritto con tanti creditori che rappresentino almeno il 60% dei loro crediti;
b) le sottoscrizioni siano state autenticate da un notaio o scambiate per Pec;
c) il piano 182-bissia stato attestato;d) l’accordo sia stato pubblicato nel registro delle imprese 
Mai
Imprese che hanno presentato un piano attestato (articolo 67, comma 3, lettera d) legge fallimentare.) L’istituto in esame non prevede alcuna «presentazione». A tal fine si ritiene pertanto necessario che il piano
a) sia stato attestato conferendo data certa alla attestazione, oppure;
b) che sia stato anche pubblicato al Registro delle imprese 
Mai