Controlli e liti

Ruoli, sanatoria più lunga ma riparte l'esecuzione

di Luigi Lovecchio

Con il via libera al Dl «salva Roma» ter da parte della commissione Finanze della Camera (ora si attende il voto dell'Aula), la proroga della rottamazione dei ruoli al 31 maggio 2014 fa un decisivo passo avanti. Il rinvio a fine maggio, però, non porta con sè l'allungamento della moratoria delle attività di recupero dell'agente della riscossione. Si tratta, per certi versi, della conferma della scarsa attrattività della procedura introdotta con la legge di stabilità 2014.
Il ragionamento implicito è che sarebbe eccessivo bloccare tutte le attività di Equitalia a fronte dei pochi ritardatari interessati alla definizione. È chiaro infatti che la maggior parte dei contribuenti ha già fatto le proprie scelte in occasione delle scadenze di febbraio e di marzo. A partire dal 16 aprile, dunque,l'agente della riscossione potrà riprendere le azioni che tuttavia, è bene segnalarlo, non impediscono al debitore di fruire in extremis della definizione.
Il fermo amministrativo dei veicoli è lo strumento di più facile attivazione. La procedura inizia con la notifica di un preavviso di fermo, contenente l'invito a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Entro tale termine, il contribuente può dimostrare che il veicolo è strumentale all'attività commerciale esercitata. In tale eventualità, il fermo non può essere iscritto. L'iscrizione di ipoteca richiede che il debito a ruolo sia almeno pari a 20.000 euro e deve essere preceduta da un'intimazione a pagare entro 30 giorni.
Se è decorso oltre un anno dalla notifica della cartella senza che l'agente della riscossione abbia fatto nulla, le azioni di pignoramento possono essere attivate solo previa notifica di un atto di messa in mora, contenente l'invito a pagare entro 5 giorni. Uno strumento esecutivo utilizzato sempre più spesso è il pignoramento presso terzi, attraverso cui Equitalia può pignorare qualsiasi credito vantato dal debitore, a titolo ad esempio di stipendio, conto corrente bancario o altro. Il provvedimento si risolve nell'ordine rivolto al terzo di pagare direttamente in favore dell'agente della riscossione, entro 60 giorni, le somme dovute dal soggetto iscritto a ruolo. Il pignoramento mobiliare dei beni del debitore è possibile solo nei limiti del quinto del loro valore, qualora i beni da aggredire siano indispensabili per l'attività commerciale o professionale dello stesso. Inoltre, la data della vendita al primo incanto non può essere fissata prima di 300 giorni dal pignoramento. Durante tale periodo il bene resta nella disponibilità del debitore, che ne viene designato custode.
La disciplina del pignoramento immobiliare è stata profondamente rivista con il Dl 69/13. In primo luogo, è fatto divieto di espropriare l'abitazione principale quando questa è l'unico immobile posseduto, non è di lusso e il debitore vi risiede anagraficamente. Sull'abitazione principale è sempre possibile iscrivere ipoteca, per importi non inferiori a 20.000 euro. Il pignoramento immobiliare è inoltre consentito solo se il debito a ruolo è almeno pari a 120.000 euro e se sono decorsi almeno 6 mesi dall'ipoteca.
Non bisogna, infine, dimenticare la possibilità di rateazione del debito, che può essere sempre attivata, anche nel corso delle procedure di recupero. Per importi che non superano 50.000 euro, la dilazione si ottiene con la semplice presentazione di un'istanza.

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