Controlli e liti

La ricevuta di avvenuta consegna attesta la notifica via Pec

di Massimo Romeo

Per attestare il perfezionamento della notifica via pec (posta elettronica certificata) le ricevute di avvenuta consegna (Rac) sono sufficienti a provare il perfezionamento del procedimento notificatorio. Basta che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario senza che altro possa essere richiesto (ovvero l’effettiva apertura e presa visione dei documenti). È uno dei principi che si ricavano dalla sentenza 1847/13/2019 della Ctr Lombardia (clicca qui per consultarla).

Nella controversia in commento , concernente l’impugnazione da parte di una società di alcune cartelle di pagamento, vengono affrontate e risolte dai giudici tributari alcune questioni concernenti la notificazione degli atti impoesattivi tramite pec e il connesso onere della prova in caso di contestazioni sul procedimento ( si veda anche il Quotidiano del Fisco del 30 novembre 2018 ). In particolare la contribuente sosteneva di essere venuta a conoscenza del credito erariale solo a seguito della richiesta di estratto di ruolo e che , dunque, le cartelle di pagamento impugnate non le fossero mai state regolarmente notificate; l’amministrazione finanziaria e l’agente della riscossione si costituivano in giudizio sostenendo la tardività del ricorso a fronte della correttezza dei procedimenti di notifica telematica relativi agli atti in questione, all’uopo producendo copie degli atti e delle ricevute di notifica. Sul punto le eccezioni di parte privata erano essenzialmente tre :
•l’invalidità della notifica via pec in quanto gli atti impositivi sarebbero stati allegati in formato .pdf e non in formato .p7m, capace di dimostrare l’apposizione di firma digitale sui file e dunque la loro autenticità;
•l’insufficienza della documentazione prodotta dalle amministrazioni per dimostrare l’avvenuto perfezionamento delle notifiche via pec ;
•l’obbligo dell’amministrazione, a fronte del disconoscimento da parte privata, di produrre gli originali degli atti impositivi e delle ricevute di notificazione.

I giudici regionali dichiarano legittimo l’operato di parte pubblica con le seguenti argomentazioni.
1) In primo luogo, relativamente al primo punto, i giudici richiamano, per relationem, la recente giurisprudenza di legittimità (10266/2018 e 3805/2018) che ha equiparato, riconoscendole entrambe valide ed efficaci, le firme digitali di tipo Cades e di tipo Pades, anche se con differenti estensioni (p7m e pdf); pertanto, secondo la Ctr, la notifica della cartella tramite pec, mediante l’uso del file in formato pdf, è idonea a garantire l’autenticità del documento trasmesso. Né , tantomeno, alcuna attestazione di autenticità agli originali sarebbe stata necessaria, essendo gli atti (in pdf) essi stessi originali in quanto formulati dal sistema informatico delle amministrazioni finanziarie.

2) In secondo luogo, quanto all’adeguatezza della documentazione prodotta ai fini di attestare il perfezionamento della notifica via pec, le ricevute di avvenuta consegna (la cui produzione, fra l’altro, non era in sé mai istata contestata dalla parte privata) sono sufficienti a dimostrare il perfezionamento, dando la prova che il messaggio sia effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, senza che altro possa essere richiesto (ovvero l’effettiva apertura e presa visione dei documenti).

3) Infine, quanto alla mancata produzione degli originali delle ricevute di notificazione e degli atti impositivi, il Collegio rammenta l’insegnamento della Suprema corte in base al quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria (ex articolo 2719 del Codice civile) di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte (cosa che invece era avvenuta nel caso di specie) ; tuttavia , in base ad altra giurisprudenza di legittimità, il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura (ex articolo 2719 del Codice civile) non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata (ex articolo 215 del Codice civile) con la conseguenza che «l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa (Cassazione 9439/2010 , 2419/2006 e 23046/2016)».

Giova ricordare sul punto, anche se in ambito Pct (Processo civile telematico), una recente sentenza della Cassazione (9897/2019) laddove i giudici di legittimità hanno precisato che l’atto notificato tramite pec si considera perfezionato con la Rac sufficiente a provare il buon esito del procedimento di notificazione ,fatta comunque salva la prova contraria in quanto manca il carattere di «certezza pubblica» delle notifiche a mezzo del servizio postale , assistite da fede privilegiata; precisavano altresì sul punto che per far valere la mancata rispondenza fra i documenti ricevuti e quelli indicati era necessario dimostrare l’incompletezza dei file (onere a carico del destinatario che nel caso di specie non era stato da questi adempiuto).

Ctr Lombardia, sentenza 1847/13/2019

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