Imposte

La formazione per le agenzie del lavoro paga l’Iva

di Giampiero Falasca e Giovanni Iaselli

L’attività di formazione professionale prestata, su commissione di una agenzia per il lavoro, da un ente di formazione accreditato presso il fondo FormaTemp è da assoggettare a Iva, non beneficiando del regime di esenzione per mancanza del requisito soggettivo. Così si è espressa la direzione regionale dell’agenzia delle Entrate della Lombardia (38/2019 non pubblicato), in risposta a un interpello richiesto da un’impresa del settore. Si tratta di un chiarimento molto atteso dalle agenzie per il lavoro, in quanto consente di portare legittimamente in detrazione l’Iva pagata a tale titolo.

Sin dall’approvazione del “pacchetto Treu” le agenzie per il lavoro sono tenute ad alimentare il fondo FormaTemp, istituito dalle parti sociali per fornire gratuitamente dei percorsi di aggiornamento professionale ai lavoratori. Le agenzie solitamente incaricano enti di formazione dell’esecuzione dei percorsi formativi, scegliendo tra i soggetti accreditati presso FormaTemp.

Sotto il profilo fiscale era controversa la possibilità di considerare le prestazioni educative, rese dagli enti di formazione accreditati e fatturate alle agenzie committenti, come esenti in quanto inerenti «l’aggiornamento, la riqualificazione e la riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni» (articolo 10, comma 1, numero 20 del Dpr 633/1972).

L’amministrazione finanziaria evidenzia come l’esenzione Iva sia riconosciuta al verificarsi di due requisiti: uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo.

È proprio il difetto di tale ultimo requisito a indurre le Entrate a qualificare la prestazione come imponibile. Dal punto di vista soggettivo, infatti, le prestazioni esenti devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e il riconoscimento su enti diversi dalle scuole deve riguardare non solo l’ente, ma anche l’attività formativa e i singoli corsi prestati dallo stesso.

Infatti, chiarisce la Dre, processi di riconoscimento che verificano unicamente profili di carattere formale e logistico del soggetto erogatore, senza particolari controlli sull’offerta formativa o sui corsi, come l’accreditamento presso il fondo nel caso di specie, non sono sufficienti a ritenere integrato il requisito soggettivo. Del pari, le verifiche fatte sull’agenzia del lavoro per assumere tale qualifica e per consentirne l’accreditamento presso il ministero del Lavoro non possono assurgere a controllo sull’attività formativa erogata ai dipendenti tramite gli enti di formazione.

Tale considerazione consente alle Entrate di considerare imponibile Iva la prestazione svolta dall’ente di formazione e di escluderla quindi dal regime speciale di esenzione, obbligando l’ente di formazione all’applicazione dell’imposta in fattura nei confronti dell’agenzia per il lavoro per il servizio prestato e l’applicazione dell’ordinario meccanismo rivalsa-detrazione all’intera operazione.

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