Professione

Forfait alla prova di resistenza sui pagamenti delle trasferte

di Nicola Forte

I professionisti che hanno optato per la flat tax al 15% devono gestire con attenzione le proprie spese di trasferta.

Per il Tuir (testo unico delle imposte sui redditi), infatti, i costi sostenuti dal professionista fuori sede per l’esecuzione di un incarico, quando sono versati direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura.

La disposizione (articolo 54, comma 5 del Tuir) risulta particolarmente utile per i professionisti che applicano il regime forfettario (flat tax, appunto). Soprattutto per chi ha compensi vicino al limite massimo di 65mila euro. Limite che potrebbe non essere superato se le spese di trasferta sono sostenute direttamente da chi gli ha conferito l’incarico.

Viceversa, se il professionista sostiene direttamente i costi per poi riaddebitarli al cliente, le somme costituiscono compensi, che potrebbero far superare il limite e determinare l’uscita dal forfait.

Gli accordi preventivi
Tutti i professionisti, sia “ordinari” sia forfettari, possono scegliere, d’accordo con il cliente, di trattare con due diversi criteri i rimborsi delle spese di trasferta (vitto, alloggio e viaggio). Ma a seconda del criterio scelto gli adempimenti e i relativi effetti fiscali saranno diversi.

Il criterio più conveniente per il professionista è chiedere al committente dell’incarico di sostenere i costi della trasferta. In alternativa, egli può anticipare le spese e poi addebitarle al cliente.

Spese a carico del cliente
La formulazione della norma è molto ampia e prevede che:«Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura del professionista». Quindi vi rientrano i costi di viaggio, vitto e alloggio. I documenti di spesa - per esempio, la fattura dell’albergo o del ristorante - devono essere intestati direttamente all’impresa committente. Per i biglietti ferroviari, che non sono nominativi, si deve poter dimostrare che l’impresa committente ha effettuato direttamente il pagamento.

Per evitare contestazioni dell’agenzia delle Entrate, è opportuno che l’obbligo del committente di sostenere direttamente i costi di trasferta sia indicato nel preventivo rilasciato dal professionista prima del conferimento dell’incarico.

Il preventivo, obbligatorio per legge, quindi, può essere utilizzato per formalizzare gli accordi tra committente e professionista anche con l’intento di scongiurare il rischio di contestazioni di tipo fiscale.

Spese del professionista
Le spese sostenute per le trasferte dai professionisti e addebitate al cliente costituiscono compensi professionali soggetti a tassazione nel periodo di imposta in cui avviene materialmente l’incasso. Se il pagamento (il rimborso) avviene da parte di un sostituto d’imposta, l’importo corrisposto è soggetto a ritenuta d’acconto.

Se questi oneri sono indicati analiticamente nella fattura emessa nei confronti del cliente (all’atto dell’addebito), in modo da distinguerli rispetto ai compensi in senso stretto (afferenti alle prestazioni svolte), saranno deducibili integralmente.

In pratica non si applica il limite del 75% e del 2% dei compensi percepiti riguardante le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande.

Al contrario se il riaddebito nei confronti del cliente viene effettuato in base a criteri forfettari, senza effettuare quella distinzione, l’importo incassato continua a essere integralmente imponibile, ma le spese sostenute sono deducibili nella misura limitata del 75% e per un importo annuale che non può comunque superare il limite del 2% dei compensi incassati nell’anno.

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