Controlli e liti

Lista Falciani, controversa l'utilizzabilità dei dati

di Antonio Iorio e Sara Mecca

La recente sentenza della Ctr Milano (n. 3463/2014, depositata il 27 giugno 2014), secondo cui sono utilizzabili i dati contenuti nella lista Falciani, segna un punto a favore dell'amministrazione finanziaria ma la questione è tutt'altro che pacifica dovendosi registrare molte pronunce di merito anche di segno contrario.
L'operato dell'Agenzia delle Entrate, secondo la redente sentenza, sarebbe legittimo alla luce della Direttiva 2011/16 UE, in base alla quale è venuto meno il segreto bancario nell'ambito dell'Unione Europea.
Tuttavia, è opportuno ricordare come l'acquisizione della documentazione sia stata eseguita in modo del tutto illegittimo.
Infatti, la lista, contenenti i nomi dei contribuenti presunti evasori, è stata sottratta alla banca svizzera Hsbc da un ex dipendente della stessa (l'informativo Hervè Falcini) il quale ha perpetrato non solo il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615- ter c.p.), ma anche quello di appropriazione indebita di dati personali (artt. 846 e 61, n. 11), c.p.).
Si è posta, conseguentemente, la questione dell'utilizzabilità processuale di dette informazioni.
Il primo a pronunciarsi sulla materia è stato il Gip del Tribunale di Pinerolo (decreto 4.10.2011), il quale, nel corso di un procedimento penale tributario a carico di un soggetto contenuto nella lista, ha emesso un decreto di archiviazione con cui ha dichiarato inutilizzabile la lista, ordinando al PM di procedere alla distruzione degli atti derivanti dalla stessa. Nel motivare il provvedimento, il giudice ha posto l'accento sull'illecita provenienza dei documenti ("trattandosi della stampa di files contenuti in un sistema informatico riservato nel quale il Falciani si è abusivamente introdotto") ed ha affermato che il loro contenuto non può essere utilizzato in processo.
Motivazioni sostanzialmente analoghe sono contenute anche nel decreto dell'8.8.2012 con cui il Gip del Tribunale di Avellino ha archiviato un altro procedimento basato sui dati contenuti nella lista in quanto acquisiti illegalmente.
Le Commissioni tributarie a favore della utilizzabilità. Ciò premesso, la questione circa l'utilizzabilità, ai fini fiscali, della lista Falciani è stata risolta in modo difforme nel tempo dalle Commissioni tributarie. La Ctp Reggio Emilia n. 198/1/12 del 2012 ha sancito la piena legittimità dell'acquisizione dei dati, avvenuta nell'ambito della collaborazione informativa internazionale prevista dalle Direttive europee e dalla convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Francia. Nessun rilievo avrebbe, dunque, la circostanza che tali elementi siano, in origine, stati acquisiti illegalmente dall'autorità fiscale francese. Inoltre, è stato affermato che le categorie proprie del processo penale, secondo cui gli elementi probatori acquisiti in violazione di divieti di legge sono inutilizzabili nel processo, non possono essere trasposte nel giudizio tributario (Ctp Treviso nn. 59 e 64 del 2012. Favorevoli all'utilizzabilità della lista sono altresì la Ctp di Genova (n. 193/4/12) e la Ctp di Lucca (n. 103/04/2012), le quali hanno ritenuto che essa possa essere ammessa come prova (si veda altresì da ultimo le più recenti Ctp Cremona n. 92/1/13, Ctp Pisa n. 152/1/13, Ctr Lombardia n. 1072/2014).
Da ultimo, la recente sentenza n. 3463/2014 della Ctr Milano ha ribadito la utilizzabilità, ai fini tributari, dei dati contenuti nella lista. I giudici regionali hanno affermato, richiamando la pronuncia della Cassazione n. 27149/2011, che "in materia tributaria non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio".
I giudici tributari per l'inutilizzabilità. Tuttavia, secondo un altro orientamento, gli accertamenti emessi sulla base della lista Falciani sarebbero illegittimi, poiché – come sancito dai giudici penali – sono stati emessi sulla base di dati illecitamente acquisiti e, dunque, inutilizzabili. La prima a pronunciarsi in tal senso è stata la Ctp Como (188/1/2011) a cui sono seguite un cospicuo numero di pronunce sfavorevoli per il fisco (Ctp Milano n. 263/5/12 e 196/25/12; Ctp Verbania 15/1/13; Ctr Milano 11/20/13; Ctr Umbria n. 141/1/13).
Inoltre la Ctp Lecco (n. 93/3/2013) ha affermato che è illegittimo l'atto impositivo fondato solo sui dati della lista Falciani, sia perché è un documento non utilizzabile nel processo tributario, sia perché in ogni caso tali dati andrebbero quantomeno supportati da ulteriori elementi probatori. Anche a voler superare lo scoglio dell'inutilizzabilità, spetterebbe quindi all'Amministrazione provare la veridicità di quanto emergente dalla lista.
Giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione con la sentenza n. 38753/2012, in un procedimento relativo alla "lista Falciani", pur non pronunciandosi sulla sua utilizzabilità o meno, ha affermato che, qualora risulti l'acquisizione illecita dei documenti, allora questi non potranno essere utilizzati in sede dibattimentale.
A tal proposito, la Corte d'Appello di Parigi (sent. 8.2.11) ha sancito l'illegittimità delle modalità attraverso le quali le autorità francesi sono venute in possesso della "lista Falciani", negandone l'utilizzabilità ai fini accertativi. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione francese (sent. n. 11-13097 del 2013).
Pertanto, l'acclarata illegittimità dell'acquisizione ab origine, stando al disposto della sentenza della pronuncia n. 38753/12, dovrebbe provocare l'inutilizzabilità dei documenti.
Tuttavia, con una sentenza più recente (n. 29433/13) la Corte, ha sancito che l'inutilizzabilità degli atti illegalmente formati non preclude che gli stessi possano valere "come spunto d'indagine".
Si attende, pertanto, che la Suprema Corte, investita recentemente della questione, si pronunci sull'utilizzabilità o meno della lista in maniera più precisa.

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