Imposte

Bonus Irpef cumulabile con lo sconto sulla produttività

di Ornella Lacqua

Il bonus Irpef per chi guadagna fino a 26mila euro è compatibile con la detassazione dei premi di produttività: il lavoratore che rispetta i presupposti dettati dal Dl 66/2014, si ritroverà in busta paga 80 euro di bonus e potrebbe anche avere diritto alla detassazione sulle somme percepite nel 2014, per l'incremento della produttività.
La detassazione si applica in busta paga sull'importo massimo di 3mila euro per il 2014, al lordo della ritenuta fiscale del 10% ma al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore. Quest'ultimo ne trae un beneficio diretto, che consiste in un risparmio d'imposta pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria applicabile e quella agevolata. Inoltre, siccome l'importo detassato non concorre a formare il reddito complessivo, si determina anche un vantaggio indiretto, derivante dall'aumento delle detrazioni fiscali che salgono al decrescere dell'imponibile.
Nell'elaborare il cedolino bisogna tener conto del minor prelievo fiscale per le addizionali regionali e comunali: infatti, l'imponibile per il calcolo di queste imposte è uguale all'imponibile Irpef, quindi con la decurtazione delle somme detassate.
Seguendo la circolare 11/E/2013, si possono adottare i seguenti criteri: l'applicazione avviene automaticamente se il dipendente è stato in azienda per tutto il 2013 (o per parte del 2013) e a cui il datore di lavoro – in seguito alle operazioni di conguaglio anche con altri redditi – ha rilasciato il modello Cud 2014 complessivo; l'applicazione è, invece, su richiesta, per coloro che sono stati assunti nel 2013 senza effettuazione dell'unico conguaglio, oppure nel 2014 o sono titolari di più rapporti di lavoro.
Il lavoratore può rinunciare al beneficio, perché potrebbe essere più utile ricomprendere nell'imponibile fiscale ordinario anche le somme destinatarie della parziale detassazione, per sfruttare appieno, per esempio, le detrazioni d'imposta che potrebbero azzerare l'Irpef e di conseguenza anche le addizionali. Se l'imposta sostitutiva dovesse risultare penalizzante, dunque, il sostituto d'imposta non la applicherà e ne darà comunicazione all'interessato.
Per verificare la soglia reddituale di 40mila euro nel 2013 – cui è subordinato l'accesso al regime fiscale sostitutivo – rilevano: l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore nel 2013 (articolo 49 del Tuir), aumentato delle somme detassate; il reddito di lavoro dipendente riferito ad attività svolte all'estero e prive di rilevanza reddituale in Italia; le retribuzioni relative al 2013, erogate entro il 12 gennaio 2014, secondo il principio di cassa allargato. Restano invece esclusi dal computo gli emolumenti sottoposti a tassazione separata e le altre categorie reddituali. L'imposta sostitutiva spetta anche ai soggetti che l'anno scorso non hanno conseguito redditi di lavoro dipendente o non hanno avuto alcun reddito.
L'eventuale sforamento, nel 2014, del limite reddituale di 40mila euro non comporta la decadenza dal beneficio.
L'imponibile detassato e l'imposta sostitutiva dovranno essere riportati nel Cud e nel modello 770 semplificato.

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