Controlli e liti

L’annullamento in autotutela circoscrive la sanatoria liti pendenti

di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti pendenti è difficile, perché richiede ai contribuenti di fare calcoli molto complicati, a rischio di cadere facilmente in errore. Con l’aggravante che, se si paga più del dovuto, l’ufficio in sede di controllo potrebbe non segnalare alcuna anomalia. È infatti previsto che la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate, anche se superiori al dovuto. Se si paga meno, invece, l’ufficio potrebbe negare la definizione agevolata. È importante allora determinare correttamente gli importi da versare, al netto di quanto già pagato in pendenza di giudizio.

Per l’agenzia delle Entrate, circolare 6/E/2019 , per la determinazione del valore della controversia non rilevano le eventuali proposte di accordo relative a mediazioni e conciliazioni o anche ad accertamenti con adesione, non perfezionatisi, ai quali abbia fatto seguito, rispettivamente, la costituzione in giudizio, la prosecuzione o l’instaurazione del giudizio da parte del contribuente. (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri).

Si consideri tuttavia il caso di un professionista che ha una lite pendente per l’anno 2006, con l’ufficio che, in sede di accertamento, aveva chiesto imposte per 120mila euro e sanzioni per 144mila euro. Le imposte chieste dall’ufficio scaturivano per 100mila euro dai prelevamenti non giustificati e per 20mila euro dai versamenti non giustificati. La richiesta dell’ufficio è per la maggior parte riferita ai rilievi sui prelevamenti a suo tempo contestati che, in base alla sentenza 228/2014 della Corte costituzionale, non si devono più considerare compensi. Di conseguenza, escludendo le imposte di 100mila euro per i prelevamenti, l’effettivo valore della lite è pari a 20mila euro per i versamenti non giustificati.

In questi casi, è bene che il contribuente si faccia parte attiva, segnalando all’ufficio che intende avvalersi della definizione agevolata, di cui all’articolo 6 del decreto legge 119/2018, e che il valore della lite da prendere in considerazione è di 20mila euro. Al riguardo, valgono le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 17/E del 2003, ribadite anche dalla circolare 6/E/2019 sull’autotutela parziale e sulla possibilità di definire la controversia, avendo riguardo alla parte di pretesa erariale non interessata da annullamento d’ufficio.

L’importante è che l’annullamento in autotutela sia formalizzato da un atto dell’ufficio. È indispensabile che l’ufficio fornisca l’assistenza chiesta dal contribuente per avvalersi correttamente della sanatoria, rispondendo in tempi brevi. Diversamente, anziché chiudere la lite, si corre il rischio di moltiplicarla.

Gli approfondimenti

L’iter procedurale e le regole per la definizione agevolata delle liti pendenti e in Cassazione (clicca qui per consultarlo)
a cura di Laura Ambrosi
Tratto da: Condono24

Agenzia delle Entrate, circolare 6/E del 1° aprile 2019

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