Controlli e liti

Ruling sotto la lente della Commissione Ue

di Maricla Pennesi

Di nuovo alta l'attenzione mediatica sull'attività investigativa della Commissione europea che vuole capire se sono conformi alle norme Ue sugli aiuti di Stato gli accordi fiscali cosiddetti ruling sottoscritti da parte delle autorità fiscali di alcuni Paesi europei e, in particolare, del Lussemburgo, sull'imposta sul reddito delle società dovuta da multinazionali come Fiat Finance e Amazon (ad oggi gli unici nominativi noti).
I ruling sono accordi con i quali le autorità fiscali stabiliscono in modo preventivo le modalità con le quali verranno calcolate le imposte sui redditi delle società che lo richiedono. In particolare, sono spesso utilizzati per avere una conferma sui prezzi di trasferimento applicati infragruppo dalla società con sede, per esempio, in Lussemburgo. Questi accordi hanno una diretta influenza sull'allocazione dell'utile imponibile del gruppo tra le società controllate situate in Paesi diversi e, di per sé, proprio perché stipulati in ossequio alle normative locali e con istituzioni dello Stato Membro, non rappresentano un problema a livello europeo.
La Commissione contesta tuttavia il fatto che se i ruling ottenuti in Lussemburgo sono utilizzati per fornire vantaggi selettivi a una società o a un gruppo di aziende specifiche consentendo loro, rispetto ad altre imprese, di sottostimare i prezzi di mercato e la conseguente base imponibile da assoggettare a tassazione in Lussemburgo, questo accordo può costituire un aiuto di Stato ai fini comunitari. La Commissione illustra il caso di Amazon che dal 2003 ha un accordo con le Autorità fiscali lussemburghesi. La controllata Amazon Sarl con sede nel Granducato registra la maggior parte dei profitti europei del gruppo per poi pagare, sulla base di una metodologia definita in sede di ruling, una royalty (deducibile per la Sarl) ad una limited liability partnership lussemburghese, sempre del gruppo, che tuttavia non subisce alcuna tassazione in Lussemburgo. Di conseguenza, la maggior parte degli utili del gruppo Amazon sono sì contabilizzati in Lussemburgo, ma non sono qui tassati.
In questa fase la Commissione ritiene quindi che debba essere approfondita l'indagine sui ruling che le Autorità fiscali lussemburghesi hanno rilasciato con l'intento di ridurre gli imponibili delle società che lo han richiesto mediante l'adozione di politiche di Transfer pricing che potrebbero rivelarsi non di mercato, e, in quanto tale, il sistema si tradurrebbe nella concessione di un vantaggio economico ad alcune multinazionali rispetto a tutte le altre imprese che non godono del medesimo beneficio.
La Commissione europea nell'ambito delle indagini in corso, ha fatto ricorso all'utilizzo dei più ampi poteri investigativi previsti in tema di aiuti di Stato. Il motivo di affrontare la tassazione operata da un Paese membro dal punto di vista degli aiuti di Stato ha, pertanto, una sua ratio ben precisa. L'uso di una fiscalità selettiva o meglio di un arbitraggio fiscale a livello europeo è economicamente inefficiente, perché potrebbe distorcere la parità di condizioni per l'allocazione dei capitali e delle persone nel mercato interno. Il contrasto alle pratiche fiscali locali, come quelle di ruling particolarmente vantaggiose, potenzialmente distorsive del libero mercato attraverso la politica e gli strumenti tipici dell'Antitrust, apre tuttavia una serie d'interrogativi non da poco di carattere giuridico. Soprattutto sulle conseguenze che verrebbero inevitabilmente a prodursi sui soggetti che di questi ruling han beneficiato, in funzione di accordi sottoscritti con le Autorità fiscale di uno Stato membro che potrebbe essere messo sotto “accusa” e al quale potrebbe essere chiesto il ristoro del danno generato al mercato unico per effetto della concessione di illegittimi aiuti di Stato.
Le società hanno operato facendo legittimo affidamento sulle condizioni fiscali ottenute negoziando le stesse con le istituzioni di un Paese Membro; la buona fede di tale affidamento è condizione sufficiente a prevenire eventuali azioni di regresso degli Stati esteri nei confronti delle imprese multinazionali? E gli Stati esteri potranno non rivalersi sulle società con le quali hanno siglato gli accordi? Altri casi di contestazioni per aiuti di Stato illegittimi non legati alla fiscalità lòo escluderebbero

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