Controlli e liti

Doppia vigilanza sulle compensazioni

di Alessandro Sacrestano

Compensazioni sotto la lente del Fisco. In un periodo in cui compensare i propri crediti tributari è diventato più complesso, per effetto dell'introduzione dell'obbligo di certificarne la consistenza attraverso l'apposizione del «visto di conformità» anche per le imposte diverse dall'Iva, le aperture in termini di compensazione delle partite debitorie/creditorie delle imprese e dei professionisti verso la pubblica amministrazione appaiono solo parzialmente compensative. Allo stato, si ricorda che questi soggetti hanno due diverse strade per riscuotere i propri crediti verso la Pa.
Una riguarda i debiti tributari, previdenziali e assistenziali oggetto di cartelle esattoriali. In particolare, il Dl 78/2010 ha stabilito la possibilità di compensare i crediti certificati non prescritti, certi, liquidi ed esigibili verso lo Stato, Regioni e province autonome, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale, e derivanti da somministrazioni, forniture e appalti, con le menzionate poste tributarie, previdenziali e assistenziali iscritte a ruolo. Attenzione, però, perché tale facoltà è limitata alle sole cartelle esattoriali notificate entro il 31 dicembre 2012.
Sarà necessario ottenere la certificazione del credito vantato verso la pubblica amministrazione attraverso la piattaforma informatica del ministero dell'Economia e delle finanze, e con questa richiedere agli sportelli di Equitalia, in forma cartacea o riportando il numero di certificazione e il codice di controllo rilasciato dalla piattaforma informatica, l'estinzione delle partite iscritte a ruolo immediatamente compensabili. Il concessionario, dopo aver verificato la conformità della certificazione, rilascerà l'attestazione di pagamento.
Più recentemente, l'articolo 2 del Dm 14 gennaio 2014 ha esteso la gamma dei debiti compensabili con le posizioni creditorie vantate nei confronti della Pa consentendo, nei casi di seguito illustrati, che la compensazione avvenga attraverso F24 telematico. Nel dettaglio, risultano ora compensabili le somme scaturenti da: accertamento con adesione; adesione al processo verbale di constatazione; adesione agli inviti dell'ufficio; acquiescenza; definizione agevolata delle sole sanzioni; conciliazione giudiziale; mediazione.
Insomma, i crediti vantati da imprese e professionisti sono sottoposti a una rigida procedura di controllo. Non bastava il controllo interno eseguito dalle Ragionerie dei vari enti interessati. Si è reso altresì indispensabile un successivo controllo, che ha richiesto l'adozione di un'apposita piattaforma telematica attraverso la quale l'amministrazione pubblica potesse "certificare" le somme richieste. A questo inasprimento della procedura, comunque, non ha fatto seguito una "liberalizzazione" delle modalità di compensazione.
Limitare lo scomputo delle somme a credito ai soli ruoli notificati entro lo scorso 31 dicembre 2012, invero, equivale a sottintendere che la Pa abbia voluto circoscrivere l'ambito operativo dell'innovativa normativa in argomento ai soli contribuenti affetti da una cronica "inadempienza", dai quali sarebbe stato difficile recuperare altro. Viceversa, per i ruoli più recenti – laddove è ancora possibile una monetizzazione immediata – la strada è ancora preclusa. Al momento, comunque, è in discussione la modifica legislativa sul punto.
Stesso discorso per le somme derivanti da accertamento. A una prima lettura, sembrerebbe quasi che lo Stato smaltisca il debito con l'emersione di nuova materia imponibile.
Resta, comunque, la mancata estensione – così come sembrava invece emergere dalle prime uscite del ministro dell'Economia Fabrizio Saccomanni – della procedura ai debiti correnti, scaturenti dalle dichiarazioni, dalla liquidazioni Iva, dalle ritenute erariali e previdenziali sul lavoro dipendente.

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