Imposte

Trust di Jersey con l’equivoco del mutuo consenso

di Angelo Busani

Un trust non si può cessare per “mutuo consenso”: pertanto, l’atto di assegnazione del patrimonio del trust ai beneficiari del trust stesso è soggetto all’applicazione della “normale” imposta di donazione (e, pure, se si tratta di beni immobili, alle imposte ipotecaria e catastale). Lo affermano le Entrate nella risposta 355 a un’istanza di interpello.

Il caso osservato è quello di un trust istituito in Italia e regolato dalla legge di Jersey che con il consenso del disponente, del trustee e dei beneficiari si vorrebbe cessare anticipatamente, nonostante l’atto istitutivo contenga una clausola secondo la quale «i beneficiari non possono estinguere anticipatamente il trust».

Chi formula l’istanza (finalizzata a conoscere il trattamento tributario di questa prospettata anticipata assegnazione di beni del trust ai beneficiari) sostiene che al trust si rende applicabile l’istituto del “mutuo consenso”: vale a dire il contratto (previsto nell’articolo 1372 del Codice civile) con il quale, ricorrendo la volontà di tutti i contraenti, si può procedere alla modifica o allo scioglimento di un precedente contratto.

La mossa è stata azzardata e, infatti, le Entrate hanno risposto picche. Per definizione, infatti, il trust è un vincolo che non fuoriesce da un contratto, ma da una unilaterale volontà del disponente (di natura contrattuale è, invero, l’atto con il quale il trust viene dotato di patrimonio).

Ebbene, andare a sostenere che il “mutuo consenso” (istituto tipico del diritto dei contratti) vale a cessare ciò che un contratto non è, può essere una strada che non conduce tanto lontano.

Più appropriato è il rilievo dell’istante quando afferma che l’articolo 43(3) della legge di Jersey sui trust permette ai beneficiari del trust di cessare il trust in ogni tempo per effetto del loro unanime consenso sul punto. Solo che, come detto, in questo caso l’atto di trust è stato dotato di una clausola derogatrice di questa norma.

Qui è stato probabilmente il secondo errore: l’articolo 43 della legge di Jersey è concordemente ritenuto essere una norma imperativa, come essa stessa afferma («and notwithstanding the terms of the trust»). Quindi, la clausola dell’atto istitutivo del trust è probabilmente nulla.

In sostanza, quando le Entrate dicono che il trust non si può sciogliere, probabilmente non hanno torto; peccato che un trust confezionato secondo Jersey è cessabile in ogni tempo con il consenso dei beneficiari (senza che ciò sia ostacolato da clausole di diverso tenore che l’atto istitutivo contenga).

Se ne deduce che la risposta delle Entrate (secondo cui al trasferimento del patrimonio di questo trust ai beneficiari si applica l’ordinaria imposta di donazione) è in teoria giusta, ma parte da una premessa sbagliata; se partisse da una premessa giusta e, cioè, che è l’articolo 43(3) di Jersey a regolare inderogabilmente questa situazione, non vi dovrebbero essere dubbi sull’inapplicabilità dell’imposta proporzionale di donazione.

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