Adempimenti

Per gli errori contabili la compensazione resta libera

Doppio binario paradossale quando si commettono sviste a proprio danno

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di Giorgio Gavelli e Riccardo Giorgetti

La risposta resa dall’agenzia delle Entrate sulla “rigenerazione” del credito in dichiarazione, ove emergente da un’integrativa ultrannuale, è poco comprensibile anche con riferimento al comportamento che i contribuenti devono tenere quando l’errore è qualificabile come errore contabile a proprio danno (ad esempio ci si è dimenticati di annotare un costo di competenza o si è errato per eccesso un ricavo), ipotesi non trattata nella risposta. Ricordiamo che il comma 8-bis dell’articolo 2 del Dpr 322/98 esclude esplicitamente questi errori dal vincolo apposto ai crediti emergenti dalla dichiarazione integrativa, secondo cui essi vanno utilizzati «per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa».

Compensazione libera, quindi, anche per i crediti ultrannuali, in analogia a quanto avveniva in passato seguendo la complessa procedura della circolare 31/E/2013.

Le istruzioni alle dichiarazioni

Ma questo non è quanto emerge dalle istruzioni ai modelli dichiarativi (anche quelli riferiti al 2019), nei quali si legge (quadro DI, colonna 3 relativa agli errori contabili) dapprima che, in compensazione, «il credito indicato nella presente colonna può essere utilizzato dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa» ma, subito dopo, che ciò può avvenire solo «entro la fine del periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione». A differenza dell’ipotesi dell’errore fiscale (inteso come non contabile), la compilazione del quadro DI del modello Redditi (o del quadro IS, Sezione XVII, del modello Irap), porta a indicare il credito da integrativa come eccedenza della dichiarazione precedente ed è possibile inserire l’utilizzo nel frattempo avvenuto in compensazione, ma solo se tale utilizzo è avvenuto entro la chiusura dell’anno di presentazione della integrativa.

Pertanto, se la dichiarazione integrativa (da errore contabile ultrannuale) è stata presentata nel 2019, la compensazione era possibile dal giorno successivo alla presentazione ma andava bloccata al 31 dicembre scorso, rientrando, per l’eccedenza, nella dichiarazione da presentare nel 2020. Il che significa che, se l’eccedenza, unitamente agli altri crediti dello stesso tributo maturati nel 2019, supera i 5.000 euro, la compensazione, in base alle nuove regole fissate dall’articolo 3, comma 1, del Dl 124/2019, sarà bloccata fino al decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (debitamente munita di visto di conformità ove dovuto).

Il caso concreto

Un esempio può aiutare a capire quanto la situazione sia paradossale (e incoerente rispetto alla disciplina normativa). A ottobre 2019 un contribuente trasmette una dichiarazione integrativa da errore contabile ultrannuale da cui emerge un credito di 15.000 euro. Se c’erano debiti da porre in compensazione almeno pari a tale importo entro il 31 dicembre scorso, il credito è stato legittimamente utilizzato e verrà indicate come tale (integralmente compensato) nel modello redditi 2020. Ma se nessuna compensazione è stata effettuata nel 2019, questi 15.000 euro diventano «credito Irpef 2019» e scatta la necessità di liquidare la dichiarazione riferita al 2019 per conoscere il credito definitivo, la cui compensazione, per importi superiori a 5.000 euro, è bloccata sino alla presentazione di Redditi 2020.

Di fatto, pertanto, l’obbligo della “rigenerazione” è legato, in questo caso, alla variabile (indipendente per il contribuente) di non aver avuto la possibilità di utilizzo finché era libero di realizzarla.

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