L’attività iniziata a giugno e sospesa a ottobre si ragguaglia all’anno se la partita Iva è attiva
Il tema posto potrebbe avere interpretazioni opinabili, posto che la norma di cui all’articolo 1, comma 54 della legge 190/2014, si limita a dire “ragguagliati ad anno”, senza specificare alcunché sulla circostanza che sia stata sospesa l’attività. A parere di chi scrive, l’aver lasciato inalterata la posizione Iva, il ragguaglio ad anno deve essere eseguito per l’anno di assunzione di partita Iva fino al 31 dicembre. Nel caso del lettore, considerando che la partita Iva è stata assunta a giugno del 2018, i ricavi dovranno essere divisi per sei e moltiplicati per 12.
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