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L’attività iniziata a giugno e sospesa a ottobre si ragguaglia all’anno se la partita Iva è attiva

di Paolo Meneghetti

La domanda

Una ditta in regime forfettario che ha iniziato l’attività di parrucchiera a giugno 2018 in un villaggio turistico, a ottobre 2018, si è trovata costretta a comunicare la sospensione alla Camera di commercio, lasciando la partita Iva attiva tutto l’anno, in attesa di trovare una nuova sede nella quale svolgere l’attività. Quale periodo si deve prendere in considerazione per il ragguaglio del volume d’affari per rimanere nel regime forfettario, da giugno a dicembre 2018, o da giugno ad ottobre 2018?
G. M. - Monserrato

Il tema posto potrebbe avere interpretazioni opinabili, posto che la norma di cui all’articolo 1, comma 54 della legge 190/2014, si limita a dire “ragguagliati ad anno”, senza specificare alcunché sulla circostanza che sia stata sospesa l’attività. A parere di chi scrive, l’aver lasciato inalterata la posizione Iva, il ragguaglio ad anno deve essere eseguito per l’anno di assunzione di partita Iva fino al 31 dicembre. Nel caso del lettore, considerando che la partita Iva è stata assunta a giugno del 2018, i ricavi dovranno essere divisi per sei e moltiplicati per 12.

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