Imposte

Scuole guida, Iva anche per la patente A

La risposta è stata data dall'agenzia delle Entrate al quesito posto dagli esperti e lettori del Sole 24 Ore nel corso di Telefisco 2020

di Luisella Coniglio (divisione Contribuenti - agenzia delle Entrate)

La nuova formulazione dell'articolo 10, comma 1, n. 20), del Dpr 633 del 1972, discende dall'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa unionale come interpretata dalla Corte di giustizia Ue con la sentenza 14 marzo 2019, C-449/17. Secondo tale sentenza, ai fini dell'applicazione dell'esenzione Iva, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida per l'ottenimento delle patenti delle categorie B e C1 in quanto trattasi di un insegnamento specialistico.

Al pari delle categorie B e C1, anche i corsi per l'ottenimento delle categorie delle patenti A, A1 e A2 rappresentano un insegnamento specialistico. Pertanto, a decorrere dal 1°gennaio 2020, anche i corsi per l'ottenimento delle patenti A, A1 e A2 devono considerarsi imponibili. Per completezza, si fa presente che gli anzidetti corsi non sono riconducibili nell'ambito della “formazione professionale”, intesa come attività volta all'acquisizione di conoscenze e competenze utilizzate esclusivamente o principalmente ai fini dell'attività professionale.

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