Adempimenti

Controlli a tappeto da parte del revisore sulle spese agevolate

di Alessandro Germani

La circolare Assonime n. 15 di ieri fornisce importanti chiarimenti in tema di dichiarazioni dei redditi e Irap delle società di capitali. Vediamo i più significativi.

Circa le dichiarazioni tardive, presentate dopo il termine ordinario ma nei 90 giorni successivi, una risposta di una Direzione Regionale ne negherebbe la validità per manifestare successivamente un’opzione, quale l’adesione al consolidato fiscale. A detta l’Associazione l'interpretazione non sarebbe coerente né con il wording della norma che stabilisce l'opzione (articolo 5, Dm 1 marzo 2018), né con la possibilità concessa dall’Agenzia di integrare la dichiarazione nei 90 giorni per esprimere l’opzione (risoluzione 82/E/2009 e 325/E/2002) né tantomeno con la presenza dell’istituto della remissione in bonis.

In tema di dividendi esteri l’Associazione evidenzia le conclusioni del principio di diritto n. 17 del 29 maggio 2019 (già anticipate a Telefisco), per cui gli utili black si possono tradurre in utili white se sono tali all’atto della percezione. Se, viceversa, il cambiamento fosse peggiorativo (utili white che divengono black) gli utili restano white in virtù del principio di affidamento del contribuente.

La norma che consente alle imprese Oic di non svalutare i titoli del circolante (sia di debito sia di equity) in assenza di una perdita durevole di valore equipara dal punto di vista contabile i titoli non immobilizzati a quelli immobilizzati. Importanti chiarimenti sono contenuti nel documento interpretativo dell’Oic n. 4 di aprile 2019. Secondo Assonime le imprese possono scegliere di adottare la facoltà solo per alcuni titoli, ma non possono svalutare gli stessi solo parzialmente, scegliendo un livello intermedio fra valore di iscrizione e di mercato.

Circa lo scomputo delle perdite, dei crediti per imposte estere e dell’Ace a seguito di accertamento l’associazione evidenzia come le recenti circolari 4/E e 5/E siano conformi alle sue istanze di consulenza.

In tema di iperammortamento la maggiorazione del 150% e l’assenza di limiti quantitativi (condizioni modificate ora dalla legge di bilancio 2019) riguardano anche gli investimenti realizzati nel 2019 per i quali l’ordine e il versamento di un acconto del 20% sono stati effettuati entro il 31 dicembre 2018. Sennonché il Dl 87/2018 (decreto dignità) ha previsto un meccanismo di recapture nel caso in cui il bene agevolato sia ceduto a terzi o destinato a strutture produttive dell’impresa situate all’estero, ad eccezione del caso in cui la cessione avvenga nell’ambito di operazioni straordinarie (circolare 8/E/19).

Ampio spazio è dedicato alle novità sul credito per ricerca e sviluppo. Il decreto dignità ha escluso dall’agevolazione dal 2018 l’acquisto di beni immateriali intercorso in ambito infragruppo, anche per la determinazione della media storica.

Sempre dal 2018 vanno considerate le novità della legge di bilancio 2019. In primis l’obbligo generalizzato di certificazione contabile delle spese agevolate la cui mancanza non è più una violazione formale. Il Mise (circolare 38584 del 15 marzo 2019) ha chiarito che il revisore contabile non è tenuto ad alcuna valutazione tecnica ma solo ad attestare la regolarità formale della documentazione e l’effettività dei costi sostenuti (circolare 13/E/2017). Tuttavia l’agenzia delle Entrate ha sostenuto (circolare 8/E/2019) che i controlli non debbano essere a campione, bensì “a tappeto”, il che rappresenta un notevole aggravio procedurale, totalmente ingiustificato.

Altro inasprimento riguarda l’attività svolta per conto di committenti esteri da parte del commissionario italiano che appalta alcune fasi a terzi esteri. La norma intende colpire gli abusi, ma il rischio è che si colpiscano anche le situazioni fisiologiche; per di più, trattandosi di norma interpretativa, colpisce anche le situazioni pregresse.

Altre tematiche trattate sono il differimento della deduzione delle quote di ammortamento di avviamento e immateriali, la deducibilità delle erogazioni liberali introdotta dal Codice del Terzo Settore, la deduzione ai fini Irap del Tfr per i soggetti Ias-adopter.

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