Imposte

Adeguamenti automatici per le rendite dei terreni

di Gian Paolo Tosoni

Le rendite catastali dei terreni, base di calcolo dell’ imponibile Imu, oltre a essere oggetto di dichiarazione ai fini dell’Irpef/Ires vengono aggiornate automaticamente. Infatti, ai sensi dell’articolo 2, comma 33, del Dl 262/2006 le dichiarazioni relative all’uso dei terreni presentate agli organismi pagatori dei contributi come la Agea, esonerano proprietari e conduttori dal presentare le variazioni colturali ai fini delle imposte dirette come previsto dall’articolo 30 del Tuir. L’Agea propone una variazione delle colture alle Entrate (divisione del Territorio) la quale provvede a inserire nei propri atti le nuove rendite relative ai terreni che hanno subito delle variazioni colturali. Tali variazioni producono effetti fiscali dal 1° gennaio dell’anno in cui è presentata la dichiarazione. La procedura prevede che l’Agenzia pubblichi un comunicato sulla Gazzetta con il quale rende noto che presso i comuni interessati sono pubblicate le nuove rendite e il contribuente ha 120 giorni per produrre eventualmente ricorso.

Tenuto conto che le domande di contribuzione Pac (politica agricola comunitaria), devono essere presentate agli organismi pagatori entro il 15 maggio di ogni anno e in tali domande devono essere segnalate le coltivazioni agricole effettuate nel medesimo anno, ne consegue che le variazioni colturali una volta concluso l’iter (generalmente a fine dicembre) producono effetti dal 1° gennaio del medesimo anno. Ad esempio se nel 2018 un determinato terreno era coltivato a seminativo con reddito dominicale di 150 euro a ettaro e nel 2019 nella denuncia Agea viene specificato che quel terreno è condotto a risaia con reddito dominicale pari a 200, significa che dal 1° gennaio 2019 la rendita di quel terreno è pari a 200 euro.

Si ricorda che la base imponibile Imu si determina assumendo la tariffa di reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione rivalutata del 25% e moltiplicata per 135. Il riferimento alla tariffa vigente potrebbe far ritenere che la rendita sia quella scaturente dalle variazioni catastali intervenute nell’anno di imposizione, ma non può essere così in quanto al contribuente non gli può essere richiesto di essere un “veggente”. Infatti l’Imu viene pagata entro il 16 giugno la prima rata e entro il 16 dicembre il saldo e a tale data le nuove tariffe catastali non sono note in quanto i comunicati previsti dal Dl 662/2006 sono sempre usciti in Gazzetta a fine dicembre di ogni anno. Anche la annotazione nelle visure catastali è datata in epoca successiva al 1° gennaio. Infatti il Dipartimento delle Finanze (inspiegabilmente inascoltato dai comuni), a seguito delle emanazione del Dl 262/2006 con la circolare n. 1/2007 precisò che ai fini dell’Ici si doveva assumere la tariffa di reddito dominicale vigente al 1° gennaio dell’anno precedente essendo l’unica nota al contribuente.

Il problema non si pone ai fini delle imposte dirette in quanto la dichiarazione dei redditi viene predisposta nell’anno successivo e il versamento avviene nel mese di giugno; quindi c’è tutto il tempo per assumere le nuove rendite. Infatti anche nelle dichiarazioni dei redditi precompilate dall’Agenzia, queste variazioni vengono acquisite. Si osserva che si è avuto modo di constatare qualche caso in cui l’agenzia delle Entrate quando recepisce le nuove colture praticate, se queste generano una variazione in aumento della tariffa colturale vengono sempre assunte, mentre se le rendite risulterebbero diminuite, queste non vengono considerate, lasciando invariate le tariffe precedenti corrispondenti a colture più redditizie.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©