Imposte

Per le fatture anticipate è necessaria più elasticità

di Andrea Bonino e Massimo Segre

Con riferimento ai nuovi termini di emissione delle fatture in vigore dallo scorso 1° luglio 2019, nonostante i chiarimenti della circolare 14/E/19, alcuni dubbi interpretativi permangono in merito alla fatturazione delle prestazioni di servizi, soprattutto nei casi in cui la fattura venga emessa in via anticipata rispetto all’incasso del corrispettivo.

Le prestazioni di servizi in ambito nazionale si considerano, infatti, effettuate nel momento in cui viene percepito il relativo corrispettivo (articolo 6, comma 3, primo periodo del Dpr 633/72), non assumendo rilevanza la realizzazione in concreto del servizio stesso.

A seguito della modifica dei termini di emissione, la documentazione dell’operazione non sarà più, quindi, necessariamente contestuale all’incasso del corrispettivo (entro le ore 24), ma potrà avvenire nei 12 giorni successivi.

A titolo esemplificativo, a fronte di una prestazione di servizi con corrispettivo percepito in data 28 novembre 2019, la fattura immediata potrà essere generata il giorno stesso dell’operazione o successivamente, a condizione che la trasmissione al SdI avvenga entro i 12 giorni successivi all’incasso (10 dicembre 2019).

In conformità ai chiarimenti della circolare 14/E/19, il campo “Data” del file Xml indicherà la data dell’operazione, ovvero il 28 novembre 2019, evitandosi in questo modo di riportare in fattura anche la data di emissione, come richiesto invece dall'articolo 21, comma 2, lettera a), del Dpr 633/72.

La valorizzazione del campo “Data” con il giorno di effettuazione dell’operazione, se da un lato, come chiarito dall’agenzia delle Entrate, dovrebbe rappresentare una semplificazione diretta a evitare una revisione dei sistemi gestionali, dall’altro comporta, in termini strettamente operativi, che i nuovi termini legali per l’emissione della fattura vengano, nella sostanza, qualificati come periodo a disposizione del contribuente per trasmettere allo Sdi una fattura che invece di esporre la reale data di emissione riporta come unica data quella di effettuazione della prestazione.

Al riguardo, sarebbe auspicabile che l’orientamento in merito ai termini di trasmissione venisse confermato anche relativamente alle fatture emesse in via anticipata rispetto all’incasso del corrispettivo, per le quali l’imposta diviene esigibile al momento di emissione della fattura stessa (articolo 6, comma 4 del Dpr 633/72); in particolare, privilegiando l’operatività delle procedure rispetto al tenore letterale della norma, l’Agenzia potrebbe confermare che anche nel caso della fatturazione anticipata la trasmissione allo SdI possa avvenire nei 12 giorni successivi alla data di emissione indicata nel campo “Data” del file Xml, e non obbligatoriamente lo stesso giorno di generazione della fattura.

Tale modo di procedere agevolerebbe quelle aziende che, concordando termini di pagamento decorrenti dalla fine del mese che ricomprende la data della fattura, sono solite procedere alla fatturazione anticipata datando il documento con la data dell’ultimo giorno del mese in cui le prestazioni sono state materialmente eseguite, anche se poi spesso riescono a trasmettere allo Sdi la fattura solo nei giorni successivi, ultimati gli ulteriori controlli documentali che si dovessero rendere necessari.

In ogni caso, una differenza di qualche giorno tra la data di emissione indicata in fattura e quella certificata dallo Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione dovrebbe, comunque, essere tollerata, in aderenza, peraltro, a quanto già affermato in passato dall’agenzia delle Entrate (circolare ministeriale 13/E/18).

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