Contabilità

Soltanto 90 giorni per regolarizzare o estinguere il debito

di Agnese Menghi
Luisa Miletta

Il superamento dell’importo rilevante nei confronti dei creditori pubblici qualificati genera effetti che possono precludere la “continuità” se non la stessa sopravvivenza della società interessata. Per estinguere o regolarizzare il debito il creditore ha però a disposizione solo 90 giorni.

Quando l’esposizione debitoria supera l’importo rilevante, i creditori pubblici qualificati devono inviare un avviso al debitore con i seguenti differenti termini:

l’agenzia dell’Entrate contestualmente alla comunicazione di irregolarità dell’avviso bonario relativo all’Iva non pagata;

l’Inps entro 60 giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi;

l’agente della Riscossione entro 60 giorni dalla data di superamento delle soglie.

Con la segnalazione l’ente avverte inoltre il contribuente che informerà senza indugio l’Ocri (l’Organismo di composizione assistita della crisi) se entro 90 giorni dalla ricezione dell’avviso, il debitore non mette in atto uno dei seguenti comportamenti:

estingue il debito o lo regolarizza con una delle modalità di legge;

si mette i in regola con il pagamento degli importi previsti dalla rateizzazione degli avvisi bonari (solo per l’agenzia delle Entrate);

presenta all’Ocri un’istanza di composizione assistita della crisi;

presenta domanda per l’accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi previste dal Codice.

Rispetto all’allerta interna, le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati scattano quando il percorso di deterioramento del valore dell’impresa è rilevabile anche dall’esterno, poiché l’azienda ha oltrepassato quella zona di “incubazione”, definita di monitoraggio, prodromica alla crisi stessa e alla successiva eventuale fase di insolvenza.

Tutto ciò impone delle attente riflessioni in quanto la segnalazione da parte dei creditori qualificati di una situazione che dovrebbe essere già nota all’azienda grazie al monitoraggio interno, benché riservate, potrebbero influenzare il comportamento degli istituti di credito. Si tratta di un rischio avvertito anche dal legislatore: il Codice, all’articolo 12, specifica infatti che, a seguito delle segnalazioni, non possono essere revocati gli affidamenti bancari.

È evidente che il parametro dei 90 giorni per mettersi in regola è molto ridotto (non sono previste proroghe), tanto più se si pensa che i dati per l’agenzia delle Entrate, con l’introduzione della fattura elettronica, sono di fatto disponibili in tempo reale; il che potrebbe creare una situazione paradossale in cui la società, magari “solo” per aver splafonato l’importo rilevante ai fini Iva (le altre imposte non vengono considerate), venga segnalata all’Ocri pur avendo gli altri parametri in linea con quelli richiesti dalla normativa.

Va inoltre ricordato che, spesso, il mancato pagamento rappresenta per le aziende una forma temporanea di autofinanziamento, così come nella prassi avviene “erroneamente” con l’accantonamento al Tfr, utilizzato impropriamente in momenti in cui il sistema bancario ha ridotto l’accesso al credito.

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