Controlli e liti

Sanzioni sul transfer price: i giudici alzano lo scudo

<p>Penalty protection al vaglio delle commissioni tributarie. I giudici si sono spesso espressi sulla spettanza dell'esimente da sanzioni prevista dall'articolo 1, comma 6, del Dlgs 471/1997.</p>

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

Una pronuncia significativa è tutt'ora la Ctr Lombardia 2454/1/2017. In quel caso, la contestazione sui prezzi di trasferimento oggetto della controversia era stata devoluta alla procedura amichevole per l'eliminazione della doppia imposizione, mentre il contribuente aveva proseguito il contenzioso interno in relazione all'applicazione delle sanzioni.

L'ufficio aveva infatti disconosciuto la penalty protection in quanto - pur essendo stata predisposta la documentazione prevista dalla normativa - la stessa non era stata considerata idonea, completa e veritiera.

L'ufficio contestava la seelezione dei comparabili, considerati non appropriati, la mancanza di un'analisi funzionale dei comparabili stessi e il fatto che il contribuente aveva predisposto conti economici segmentati solo per il 2010 e non per gli altri due anni in verifica. Correttamente i giudici della Ctr confermavano la sentenza della Ctp e la spettanza della penalty protection. Veniva in particolare evidenziato che non rileva la correttezza dei prezzi di trasferimento ma solo la messa a disposizione da parte della società a favore dell'ufficio della documentazione richiesta dalla normativa.

In senso analogo si è espressa la Ctr 5225/9/2018 secondo cui anche un unico “manuale” di transfer pricing predisposto per due società diverse che aveva comunque tutte le informazioni richieste dalla norma per ciascuna di esse è stato ritenuto adeguato a rispondere alle finalità esplicative e conoscitive cui era preposto.
Nella Ctr Lombardia 3152/3/2018 la contribuente non aveva impugnato la contestazione e aveva corrisposto le maggiori imposte ed interessi, tuttavia aveva proseguito il contenzioso sulle sanzioni. L'ufficio aveva disconosciuto la penalty protection nonostante il contribuente avesse predisposto la documentazione idonea, costituita dal Masterfile e dalla Documentazione nazionale. I giudici si sono espressi a favore della società, riconoscendo la spettanza dell'esimente, valorizzando il fatto che il contribuente aveva predisposto la documentazione.

I principi delle sentenze menzionate sono in linea con quanto previsto dal Dm 14/5/2018 (articolo 8, comma 2, lettera a), secondo cui la documentazione va considerata idonea in tutti i casi in cui la stessa fornisca agli organi di controllo le informazioni necessarie per la verifica, a prescindere dal fatto che l'analisi del contribuente sia diversa da quella del Fisco.
Sia la commissione provinciale di Varese (sentenza 74/3/2018) sia la commissione regionale della Lombardia (sentenza 328/24/2018 ) si sono pronunciate sugli effetti della mancata comunicazione del possesso della documentazione in dichiarazione.
La Ctr Lombardia, esaminando un caso basato sulla disciplina transitoria per i periodi d'imposta fino al 2009, rilevava come la disapplicazione delle sanzioni fosse subordinata alla consegna della documentazione e all'invio della comunicazione prima dell'inizio dell'attività di verifica.

Al contrario la Ctp di Varese ha ritenuto che costituisse un mero errore formale la mancata indicazione del possesso nella dichiarazione dei redditi per un anno quando la società aveva effettuato la comunicazione per tutti gli altri anni.
Anche in caso di mancata comunicazione si ritiene che la situazione del contribuente che ha consegnato la documentazione nazionale sia ben diversa rispetto a quella del contribuente che nulla ha predisposto. Si tratta infatti di un comportamento ispirato alla collaborazione, buona fede e trasparenza per cui dovrebbe applicarsi almeno la riduzione delle sanzioni, prevista dall'articolo 7, comma 4, Dlgs 472/1997, fino alla metà del minimo.
La disapplicazione delle sanzioni ex articolo 6, comma 2, Dlgs 472/1997, per obiettive condizioni di incertezza relative all'applicazione della normativa sul transfer pricing non sembra tuttavia applicabile (Cassazione 20805/2017).

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