Imposte

Leasing finito in anticipo, Imu a carico del locatore

di Pasquale Mirto

È arrivata la prima sentenza della Corte di cassazione sulla controversa questione dell’obbligo di pagamnento dell’Imu da parte delle società di leasing in caso di risoluzione del contratto senza riconsegna dell’immobile, ed è favorevole ai Comuni. Si tratta della sentenza numero 13793 del 22 maggio 2019. Sul tema vi sono diverse centinaia di sentenze di merito e quamente divise tra chi accoglieva la tesi comunale e chi accoglieva la tesi delle società di leasing.

In Cassazione pendono molti ricorsi, e quindi tutti aspettavano il primo pronunciamento della Corte, soprattutto dopo che nelle bozze della “nuova Imu” era stata accolta la tesi della necessità della riconsegna del bene. Si ricorderà che il caos interpretativo nasce da un’indicazione fornita dal Mef nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione Imu, in base alla quale la società di leasing deve presentare la dichiarazione Imu solo dopo la riconsegna del bene, comprovata dal verbale di riconsegna.

La querelle si aggroviglia ancor di più con la nascita della Tasi per la quale è espressamente previsto che in «caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna».

Il dibattito si arricchisce poi di una serie di pareri contrastanti.

Da un lato Assilea (Associazione italiana leasing) ritiene che la soggettività passiva Imu dipende dalla riconsegna del fabbricato e, dall’altro lato, Ifel (con nota del 4 novembre 2013) e il Garante del contribuente della regione Emilia-Romagna (con risoluzione 16 gennaio 2014 numero 1972) ritengono che la soggettività ritorni in capo alla società di leasing con la risoluzione del contratto, indipendentemente dall’avvenuta riconsegna.

La norma controversa è l’articolo 9 del Dlgs 23/11, il quale prevede che il soggetto passivo è il locatario «a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».

La Corte parte dal dato letterale della norma, rilevando che «in concreto è il titolo (cioè il contratto stipulato, ndr) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità materiale del bene».

Si aggiunge, poi, che la materiale disponibilità del bene è irrilevante, posto che la soggettività passiva si realizza «addirittura quand’anche il bene da concedere non fosse ancora venuto a esistenza («per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione») e pure quand’anche fosse che il bene non sia stato ancora consegnato dal concedente all’utilizzatore, essendo rilevante, per il sorgere della soggettività passiva Imu non già l’adempimento della consegna del bene (e di converso per la sua cessazione la riconsegna), ma la sola sottoscrizione del contratto («soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula»).

Né, si può giungere a diversa conclusione facendo riferimento alla diversa disciplina Tasi: «non potendosi applicare la medesima disposizione, che è riferita a un diverso tributo e che non riveste certo valenza interpretativa». Fine del contenzioso.

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