Contabilità

Pensioni, nel computo delle uscite a parità di costi pesa il trattamento contabile

di Régis Demizieux e Claudio Pinna

Le riforme pensionistiche succedutesi negli ultimi 25 anni hanno reso cruciale per le società la gestione dell’invecchiamento della forza lavoro.

Attualmente sono diverse le soluzioni che le società possono adottare per accompagnare i lavoratori al pensionamento. Tra le più importanti l’isopensione, introdotta dall’articolo 4 della legge 92/2012, l’Ape aziendale, in vigore sino a fine 2019 in mancanza di ulteriori proroghe, le integrazioni “ad hoc” delle prestazioni maturate nell’ambito di “quota 100”, la Rita erogata dai fondi pensione, le prestazioni garantite dai fondi bilaterali di solidarietà e a breve anche le modalità di prepensionamento del nuovo contratto di espansione. Ciascuna delle soluzioni disponibili, però, prevede caratteristiche diverse, stabilisce costi e trattamenti fiscali diversi e, soprattutto, determina un trattamento contabile differente che, a parità di costo, può prevedere un riconoscimento a conto economico differente.

Tutte le società quotate devono predisporre i bilanci sulla base dei principi Ias/Ifrs emanati dallo Iasb. Le prestazioni erogate ai dipendenti sono in genere disciplinate sotto un profilo contabile dal principio 19 (Ias19). L’effettivo trattamento è influenzato dalle caratteristiche delle prestazioni erogate e dall’inquadramento delle prestazioni stesse nell’ambito delle categorie stabilite dal principio.

Più in dettaglio, le prestazioni possono essere a contribuzione definita e a prestazione definita. Le prime sono quelle prestazioni con riferimento alle quali la società estingue il proprio impegno per il finanziamento attraverso l’esclusivo accantonamento del relativo costo annuo, mentre le seconde sono tutte le prestazioni che oltre al riconoscimento a conto economico del relativo accantonamento richiedono alla società un ulteriore, anche eventuale, impegno economico.

Per le prestazioni del tipo a contribuzione definita il trattamento contabile è agevole. Il costo viene riconosciuto a conto economico e nessuna riserva va accantonata a stato patrimoniale. Viceversa, per le prestazioni del tipo a prestazione definita si richiede, in sintesi, l’accantonamento di una riserva equivalente ai benefici prestabiliti garantiti in futuro. Il tutto viene anche definito considerando la specifica tipologia della prestazione garantita. Il principio contabile stabilisce infatti quattro categorie. Le prestazioni di breve termine, erogate entro 12 mesi dal termine del periodo in cui è stata prestata l’attività lavorativa. Le prestazioni erogate alla cessazione dal servizio o dopo, quali le prestazioni pensionistiche e le indennità di fine rapporto. Le altre prestazioni di lungo termine, erogate nel corso dell’attività lavorativa ma maturate lungo un certo periodo pluriennale . Nonché le prestazioni di “termination benefits”, per l’incentivazione all’esodo.

A seconda della categoria è prevista una modalità differente di riconoscimento di una serie di voci contabili. Nella tabella a fianco sono illustrate le regole da applicare agli strumenti di accompagnamento alla pensione oggi disponibili.

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