Contabilità

Con il Codice della crisi per le microimprese si fanno passi indietro nelle semplificazioni

Non basta il bilancio micro per ricavare gli alert

di Paola Bonsignore e Luisa Miletta

Dal 2016, per la redazione dei bilanci delle microimprese sono in vigore numerose semplificazioni , anche in termini di prospetti obbligatori, a seguito del recepimento della Direttiva 2013/34/Ue tra i cui obiettivi vi era quello di ridurre gli oneri amministrativi per le Pmi in ossequio alla comunicazione della Commissione intitolata «Pensare innanzitutto in piccolo».

Semplificazioni che, ora, sembrano però in antitesi con l’attuazione del Codice della crisi, e in particolare con gli indicatori (articolo 13 del Dlgs 14/2019), che impongono, anche alle imprese di minori dimensioni, l’utilizzo di informazioni non disponibili o ricavabili dagli schemi civilistici di bilancio.

A tali imprese, il legislatore aveva riconosciuto la possibilità di redigere un bilancio “micro” articolato esclusivamente in stato patrimoniale e conto economico: erano state quindi esonerate non solo dalla redazione del rendiconto finanziario e della relazione sulla gestione ma anche della nota integrativa, purché in calce allo stato patrimoniale fossero riportate eventuali informazioni in tema di impieghi, garanzie, passività potenziali.

L’utilizzo al passato dei tempi verbali risulta doveroso alla luce degli obblighi introdotti dal Codice della crisi circa la tempestiva rilevazione dello stato di crisi. A tale fine, l’articolo 13 prevede che siano costantemente monitorati una serie di indicatori che possano evidenziare squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, demandando al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (Cndcec) l’elaborazione di indici standard e all’impresa la predisposizione di eventuali indici personalizzati se i primi non fossero ritenuti adeguati al caso di specie (documento Cndcec del 20 ottobre 2019).

Dal bilancio “micro”, però, non sarà possibile ad esempio:

verificare l’ammontare dei debiti per retribuzioni, verso i fornitori, debiti Iva, verso Inps o agenti della riscossione, in quanto dallo stato patrimoniale risulterà un’unica voce “Debiti” scissa esclusivamente tra quelli esigibili entro ed oltre l’esercizio e, in assenza della nota integrativa, l’unico modo per visionarne la composizione sarà quello di eseguire delle ricerche mirate all’interno del sistema contabile;

determinare l’indice di indebitamento previdenziale o tributario per le ragioni sopra esposte;

assolvere all’obbligo di annotazione nella nota integrativa degli indici personalizzati e delle ragioni per cui l’impresa opta per la loro adozione, in quanto, tale documento non è obbligatorio per il bilancio “micro”.

Di conseguenza, la microimpresa si ritroverà a dover adottare di fatto una forma di bilancio più articolato o, comunque, elaborare ulteriori documenti da cui ricavare i dati necessari per la determinazione degli indici da rendere disponibili per la consultazione degli organi di controllo, facendo venir meno quella caratteristica di semplicità che le caratterizzavano e per cui erano state istituite (asserzione confermata del paragrafo 3.3 del documento del Cndcec che fornisce delle «Avvertenze» per i soggetti che non utilizzano il bilancio ordinario).

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