Imposte

Iva sui buoni pasto al 4% se c’è convenzione aziendale

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Aliquota Iva del 4 % per le prestazioni tra società che emette i buoni pasto e quella che gestisce la mensa aziendale se rese in base a una convenzione con il datore di lavoro. Queste le conclusioni cui giunge l’Amministrazione in una risposta a interpello non pubblicata che, in parte, si discosta da precedenti interventi di prassi.

Il caso sottoposto all’Agenzia riguarda una società del settore della ristorazione aziendale che ha stipulato un contratto di appalto per la gestione del servizio di mensa destinato ai dipendenti di un istituto di credito (committente). Lo stesso gestore della mensa ha siglato apposite convenzioni con società emittenti i buoni pasto, i quali, nel caso di specie, possono essere utilizzati dai dipendenti del committente nella mensa aziendale per la fruizione della somministrazione del pasto.

Il quesito dunque verteva proprio sul corretto trattamento Iva da applicare nei rapporti tra gestore della mensa e società emittente.

Nella risposta l’amministrazione considera la presenza di tre soggetti con due diversi rapporti giuridici. Il primo tra il datore di lavoro e le società emittenti i buoni, con il quale queste ultime si obbligano ad assicurare, mediante gli esercizi convenzionati, il servizio sostitutivo di mensa. Il secondo, stipulato tra le stesse società emittenti i buoni pasto e detti esercizi convenzionati, con il quale questi ultimi si obbligano a erogare i servizi sottesi ai buoni pasto.

Ai fini Iva, sono dunque previsti due diversi trattamenti. Quanto al primo rapporto, l’articolo 75, comma 3, della legge 413/1991, prevede espressamente che l’aliquota del 4% si applica per le somministrazioni di alimenti e bevande rese nelle mense aziendali, anche se le somministrazioni stesse sono rese in dipendenza di contratti aventi a oggetto servizi sostitutivi di mensa aziendale, sempreché siano commissionate da datori di lavoro. La base imponibile è costituita, in questo caso, dal prezzo convenuto dalle parti a prescindere dal valore facciale del buono.

Nel secondo rapporto, invece, si applica l’aliquota del 10%, trattandosi di somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi commissionate da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali. La base imponibile si determina applicando la percentuale di sconto al valore facciale del buono pasto, a prescindere dal prezzo di vendita, scorporando da tale importo l’imposta in esso compresa.

Sulla base di queste premesse l’Amministrazione ha ritenuto che nei rapporti tra gestore della mensa e società emittente possa applicarsi l’aliquota del 4%, dal momento che le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali sono commissionate dal datore. Riguardo alla base imponibile per le prestazioni rese invece in questo caso l’amministrazione ritiene si debba fare riferimento alla differenza tra il valore facciale del buono e l’importo dello sconto/convenzione praticato a prescindere dal prezzo convenuto. Quest’ultimo da ritenersi, tuttavia, piu coerente in base ai criteri generali di applicazione del tributo Iva.

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