Adempimenti

Commercialisti in pressing sul forfait: stretta sul cumulo dei redditi dal 2021

di Giovanni Parente

Commercialisti in pressing su Governo ed Entrate per trovare una via d’uscita sull’applicazione della stretta del cumulo dei redditi di lavoro dipendente e assimilato oltre i 30mila euro. In una mail inviata ai referenti regionali della «gestione tributi e rapporti con gli uffici finanziari», i due delegati alla fiscalità del Cndcec, Gilberto Gelosa e Maurizio Postal, fanno il punto sulle interlocuzioni nel tavolo tecnico con l’Agenzia. Tra i punti aperti la decorrenza delle clausole di esclusione dal forfettario (re)introdotte dall’ultima legge di Bilancio. In particolar modo sul cumulo dei 30mila euro dei redditi da lavoro dipendente e assimilato, i commercialisti sottolineano nella nota inviata all’Agenzia che, in ossequio a quanto previsto dallo Statuto del contribuente (articolo 3, comma 2, della legge 212/2000), «qualora alla data di entrata in vigore della norma il contribuente si trovasse nelle condizioni tali da far scattare l’applicazione della causa ostativa in esame già a partire dal 2020, deve ritenersi che lo stesso potrà comunque applicare nell’anno 2020 il regime forfettario, ma dovrà rimuovere la causa ostativa nel 2020, a pena di fuoriuscita dal regime forfettario dal 2021». In sostanza la linea sposata dal Cndcec è che la causa ostativa non scatti da subito.

Proprio su questo punto i delegati alla fiscalità stanno cercando di ottenere una risposta ufficiale che recepisca tale linea interpretativa e qualora quest’ultima non dovesse prevalere in via amministrativa cercheranno comunque di ottenere una correzione in via legislativa.

Va ricordato come la scorsa settimana il sottosegretario al Mef, Alessio Villarosa, abbia rinviato la risposta al question time presentato dai suoi colleghi di partito (M5S) in attesa di valutazioni su possibili interventi dell’Esecutivo.

Invio della dichiarazione

Ma i fronti aperti vanno anche oltre i forfettari. I commercialisti hanno chiesto chiarimenti all’Agenzia anche sulla corretta lettura della risoluzione 99/E/2019 che ha sottolineato l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione. Una questione che emerge in vista della scadenza della dichiarazione Iva 2020. Per questo è stato fatto notare all’Agenzia che «il professionista che appone il visto di conformità sulla dichiarazione può trasmettere quest’ultima, eventualmente anche tramite i soggetti collettivi individuati nell’articolo 1 del decreto ministeriale 18 febbraio 2019, indicando nel riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni, il codice “1” nella casella relativa al “Soggetto che ha predisposto la dichiarazione”, al fine di segnalare che la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente, avendo cura tuttavia di rispettare la condizione che tale attività sia effettuata sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista».

Il visto di conformità

Altro punto caldo su cui è stato sollecitato l’intervento delle Entrate è di individuare i casi di non punibilità in cui il professionista ha apposto in buona fede il visto di conformità infedele sulla dichiarazione.

Come comportamento tenuto in buona fede e quindi non punibile abbiamo è stato anche segnalato il caso in cui il professionista che ha apposto il visto «dimostri, anche successivamente alla emanazione alla risoluzione 99/E/2019, la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, compresa la copertura continuativa della polizza assicurativa». Segnalazioni a fronte delle quali l’Agenzia potrebbe inviare una comunicazione di servizio interna per assicurare uniformità di trattamento nell’attività di controllo da parte degli uffici territoriali.

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