Adempimenti

Appalti, per ritenute e controlli il condominio è esente

di Vincenzo Nasini

Nonostante le modifiche apportate al testo originario dell’articolo 4 del decreto fiscale comportino l’esclusione dei condomìni dagli obblighi in esso previsti, si sostiene da qualche parte che tale esclusione sarebbe solo parziale in quanto limitata agli appalti di valore inferiore ai 200mila euro, quindi, in definitiva, dalla norma sarebbe stati estromessi i condomìni “più piccoli”, per appalti di minor valore economico.

Questa tesi non tiene conto né della lettera né della ratio del provvedimento nel testo emendato e in particolare di quella parte in cui si prevede che l’insorgenza degli obblighi previsti dalla norma presuppone la sussistenza non di una, ma di due concorrenti condizioni essenziali: non solo quella del valore superiore a 200mila euro dell’appalto ma anche quella che le prestazioni vengano eseguite dall’impresa avvalendosi di beni strumentali di proprietà del committente.

Tale previsione ha valore dirimente, essendo facile rilevare come il condominio non possa essere mai proprietario di alcunché, non essendogli mai stata attribuita e anzi essendogli stata sempre negata non solo la personalità giuridica propria delle società ma persino una seppur minima soggettività o capacità giuridica, tanto che le stesse parti comuni e gli impianti non sono di proprietà condominiale ma dei singoli particoloecipanti al condominio.

A ciò si aggiunga, che la locuzione “beni strumentali” non può che riferirsi a società e imprese, posto che il condominio non svolge alcuna attività e non può quindi disporre di tale tipologia di beni.

Ciò comporta non tanto una deroga a favore dei condominii per gli obblighi di cui alla norma, quanto l’esclusione a monte dell’istituto condominiale dall’ambito applicativo di una norma dettata per soggetti diversi, senza che vi fosse bisogno di una specifica statuizione che sarebbe stata invece necessaria se si fosse voluto includere i condomìni nell’ambito applicativo della norma stessa.

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