Imposte

Destinazione particolare più ampia per gli importatori Ue

di Andrea Primerano

L’applicazione dell’istituto della destinazione particolare per gli aeromobili civili è possibile anche quando l’aeromobile è iscritto a un pubblico registro di un qualunque Paese anche non membro dell’Ue. È quanto chiarito dall’agenzia delle Dogane in una nota dello scorso 25 marzo .

Il Codice doganale comunitario (regolamento Cee 2913/92) stabilisce che alcune merci possano beneficiare di un trattamento tariffario favorevole anche nullo a causa della loro natura o della loro destinazione particolare previo controllo doganale. Di conseguenza, ogni qualvolta una merce è classificata a una voce della nomenclatura combinata per la quale vi è uno specifico richiamo a piè di pagina, che recita «l’ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia» con riferimento agli articoli da 291 a 300 delle disposizioni di applicazione al Codice doganale comunitario o ad altra regolamentazione specifica, deve essere presentata una domanda di autorizzazione all’Ufficio doganale di importazione per beneficiare del dazio ridotto o nullo afferente a tale classifica.

La precedente posizione della Dogane era, invece, quella di limitare l’applicazione dell’istituto della destinazione particolare ai soli aeromobili civili iscritti nei pubblici registri di uno Stato membro dell’Unione europea. Per giungere a questa nuova interpretazione della normativa comunitaria sono stati interessati i competenti servizi della Direzione generale tassazione ed unione doganale (Taxud) della Commissione europea che hanno sottoposto la questione agli Stati membri i quali all’unanimità hanno approvato la nuova interpretazione al comitato Codice doganale (sezione procedure speciali) del 22 febbraio scorso.

La nota chiarisce ulteriormente che per poter beneficiare dell’applicazione dell’istituto della destinazione particolare è necessario che l’importatore sia stabilito nell’Ue, abbia la disponibilità del bene assoggettato alla destinazione particolare nonché disponga della relativa autorizzazione. Nel caso di aeromobili civili il cui impiego avviene in Italia è, inoltre, necessario che all’importazione venga presentata l’autorizzazione all’utilizzo nel territorio nazionale e dell’Ue rilasciata dall’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac).

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