Imposte

Patent box, l’aliquota Ires ridotta può penalizzare la rinuncia al ruling

di Giacomo Albano e Roberto Esposito

Le imprese che rinunciano alla procedura di ruling per l’autoliquidazione del patent box spalmano il beneficio in tre quote annuali, a partire dal modello Redditi 2020, perdendo la possibilità di beneficiare della maggiore aliquota Ires del 27,5% in vigore nel 2015 e 2016. La detassazione del patent box che incide sulla base imponibile darà, dunque, vita a una riduzione d’imposta più limitata perché calcolata in base all’aliquota Ires del 24 per cento.

È uno degli elementi da considerare da parte delle imprese che stanno valutando la rinuncia al contraddittorio con le Entrate, in conseguenza alle novità introdotte dall’articolo 4 del Dl 34/2019 (decreto crescita) e dal provvedimento attuativo delle Entrate del 30 luglio scorso.

Il provvedimento ha disciplinato le modalità con cui le imprese che utilizzano direttamente i beni immateriali agevolabili, e con procedura di ruling pendente alla data di entrata in vigore del Dl (1° maggio 2019), possono rinunciare al contraddittorio e procedere all’autoliquidazione del reddito agevolabile.

La rinuncia avviene:

comunicando irrevocabilmente la decisione, tramite Pec o raccomandata a/r, all’ufficio delle Entrate presso cui è in corso la procedura

ed esercitando l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2019 (modello Redditi 2020).

Le tempistiche sono chiare leggendo la relazione illustrativa al Dl 34/2019 secondo cui per i soggetti che esercitano l’opzione l’agevolazione consiste nella somma delle variazioni in diminuzione correlate ai periodi d’imposta di applicazione dell’agevolazione, ovvero a quelli compresi fra la data di presentazione dell’istanza di accordo e l’esercizio dell’opzione. La somma va ripartita in tre quote di pari importo da indicare nella dichiarazione relativa al 2019 (periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione) e in quelle relative ai due successivi (2020 e 2021).

L’impostazione, confermata dal paragrafo 7 del provvedimento, comporta che – in caso di rinuncia al ruling - l’unica modalità per fruire della variazione in diminuzione è la ripartizione della stessa in tre quote a partire dalla dichiarazione dei redditi e Irap relativa al 2019.

La rinuncia al contraddittorio, oltre alla spalmatura della variazione in tre rate, comporta anche l’impossibilità di recuperare il beneficio pregresso con la presentazione di dichiarazioni integrative, modalità che fa sì che la variazione in diminuzione sconti le aliquote Ires e Irap vigenti per l’anno d’imposta cui queste si riferiscono (circolare 11/E/2016). Con la rinuncia al ruling, anche il beneficio relativo al 2015 e 2016 sconterà l’aliquota Ires del 24% anziché quella del 27,5 per cento.

Ulteriore elemento (paragrafo 8) riguarda le imprese che utilizzano indirettamente i beni agevolati e non sono quindi soggette al ruling obbligatorio; tali imprese, anche se hanno già usufruito del beneficio, possono preparare la documentazione patent box che, tuttavia, dovrebbe avere la stessa valenza della documentazione transfer pricing: consentire l’esonero dalle sanzioni in caso di rettifica del reddito agevolabile. In questo caso non sembra richiesta la ripartizione del beneficio in tre anni.Tali imprese devono comunicare, tramite Pec o raccomandata a/r, il possesso della documentazione idonea all’ufficio delle entrate in ragione del proprio domicilio fiscale per avvalersi del regime di penalty protection.

Pertanto, mentre per le imprese che utilizzano direttamente i beni immateriali, la predisposizione della documentazione è l’elemento per accedere all’autoliquidazione del beneficio (e l’assenza o inidoneità della documentazione comporta il recupero integrale dell’agevolazione), in caso di utilizzo indiretto la documentazione stessa dovrebbe avere la sola finalità di consentire l’accesso al regime premiale.

Le imprese che rinunciano al ruling per l'autoliquidazione comunicano la decisione all'ufficio delle Entrate presso cui è in corso la procedura

Devono, inoltre, esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2019 (modello Redditi 2020)

Non è richiesto l'esercizio dell'opzione dalle imprese che utilizzano indirettamente i beni agevolati e che hanno già usufruito del beneficio

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