Imposte

La società che gestisce il proprio portafoglio non è holding finanziaria

La risposta a interpello 121/2020: Ires e Irap non vanno determinate con le regole dei soggetti finanziari

di Alessandro Germani

La società che investe prevalentemente in strumenti finanziari non rientra né tra le società di partecipazione finanziaria né tra quelle di partecipazione non finanziaria, come definite dall’articolo 162-bis del Tuir. È questa la risposta 121/2020 del 24 aprile.

L’istante è una microimpresa (articolo 2435-ter del Codice civile) che redige il bilancio in forma semplificata e che non detiene alcuna partecipazione, bensì solamente titoli allo scopo di impiego della liquidità. Gestisce di fatto un proprio portafoglio finanziario di titoli che rientrano nella categoria degli Etc (exchange traded commodities). Si tratta di strumenti finanziari cartolarizzati il cui sottostante è il cacao.

L’agenzia delle Entrate nella sua risposta ricorda che l’introduzione dell’articolo 162-bis nel Tuir risponde all’esigenza di disciplinare sotto il profilo fiscale gli intermediari finanziari e le cosiddette società di partecipazione (finanziaria e non). Detto questo, la società non detiene alcuna partecipazione ma investe solo in strumenti finanziari Etc che a fine anno presentavano un prezzo di mercato superiore al costo di iscrizione. In particolare il comma 1 dell’articolo 162-bis distingue, fra le altre fattispecie:

le società di partecipazione finanziaria (lettera b);

le società di partecipazione non finanziaria (lettera c1)

le società assimilate a quelle di partecipazioni non finanziaria (lettera c2).

Poiché la società in questione investe nei citati Etc e non detiene partecipazioni, per il 2019 e finché non muterà questa sua politica essa resta esclusa dai soggetti disciplinati dall’articolo 162-bis del Tuir e determinerà la propria base Ires e Irap fuori dalle regole proprie dei soggetti finanziari. La conclusione dell’Agenzia è in linea con quanto aveva anticipato Assonime (circolare 16/2019 nota 47).

Per ciò che concerne l’Anagrafe tributaria, l’istante ricade nell’applicazione della Direttiva europea Mifid 2 in quanto riveste, nella sostanza, la qualifica di operatore finanziario. Deve pertanto comunicare la sua Pec, in base al provvedimento del 10 maggio 2017, per la sezione del Rei «Indagini finanziarie» e con codice operatore residuale 16. In ogni caso, poiché effettua la negoziazione di titoli derivati su merci per conto proprio, non dando tale modalità operativa origine a rapporti finanziari con soggetti terzi, la società non dovrà effettuare la comunicazione prevista all’articolo 7, comma 6, del Dpr 605/73.

Ipotizzando poi che si tratti di derivati non di copertura, in base all’articolo 112, comma 2, del Tuir alla formazione del reddito concorreranno i componenti positivi e negativi che dovessero risultare dalla valutazione degli strumenti finanziari derivati alla data di chiusura dell’esercizio. In fase di realizzo, poi, i componenti positivi e negativi concorreranno al reddito di periodo ex articolo 83 del Tuir. In virtù poi del principio introdotto dal 2008 della presa diretta dal bilancio, ai fini Irap l’attività di trading su strumenti finanziari derivati determina componenti (da valutazione e da realizzo) che concorrono alla base imponibile.

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