I temi di NT+Novità della settimana

Sospensione versamenti contributi, e-fattura al gruppo Iva e patent box: i provvedimenti dal 15 al 21 maggio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/E-fatture

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 14 maggio 2020, n. 129
Invio tardivo delle fatture immediate
Viene esaminato il quadro sanzionatorio delle fatture immediate emesse oltre 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica. La violazione è punita con la sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro per ciascuna operazione tardivamente documentata (articolo 6, Dlgs 471/1997).
Nello specifico, per ciascuna violazione commessa si applica: la sanzione dal 90% al 180% dell’Iva, con un minimo di 500 euro, quando la violazione ha inciso sulla corretta determinazione dell’Iva; la sanzione sarà comminata in misura fissa, da 250 a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non ha inciso sulla corretta determinazione dell’Iva; la sanzione va dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500 euro, in caso di operazioni esenti Iva, non imponibili, reverse charge.
La violazione è ravvedibile spontaneamente (ma in tal caso, è bene ricordare, non si gode del cumulo giuridico di cui all’articolo 12, Dlgs 472/1997).
Secondo l’agenzia delle Entrate, la trasmissione delle fatture elettroniche non è (solo) un adempimento verso l’Amministrazione finanziaria e, pertanto, non è valida la disposizione (articolo 7, comma 1, lettera h), Dl 13 maggio 2011, n. 70) secondo cui gli adempimenti in scadenza in un giorno festivo sono considerati tempestivi se effettuati entro il primo giorno lavorativo successivo.
Quindi, le fatture datate (data di effettuazione dell’operazione) 31 dicembre 2019 e trasmesse al SdI il 13 gennaio 2020, essendo il 12 gennaio 2020 un giorno festivo, sono tardive.

Iva/Dogane

Circolare agenzia delle Dogane 15 maggio 2020, n. 7
Rifornimenti di prodotti energetici – Trasmissione dei dati relativi agli scontrini
Sono state fornite le istruzioni che consentono ai depositari autorizzati di trasmettere per via telematica al sistema informativo dell’Agenzia i dati relativi agli scontrini dei rifornimenti diretti. L’obbligo decorre dall’ 1 gennaio 2021. Per ciascun scontrino ricevuto i depositari autorizzati devono inviare, tramite il flusso di dati OLIMDA, un record di tipo B: "Movimentazione prodotti energetici".

Iva/Corrispettivi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 15 maggio 2020, n. 131
Vending machine – Gestione delle aree di parcheggio
Circa la gestione delle aree di parcheggio, la macchina con sbarra automatica non è riconducibile tra le "vending machine".
Invero, la "macchina con sbarra automatica" non eroga alcun servizio, avendo la sola funzione di consentire agli utenti il pagamento della sosta in assenza dell’operatore e, pertanto, la stessa non è riconducibile tra le "vending machine" (Rm 21 dicembre 2016, n. 116/E; Rm 5 aprile 2017, n. 44/E). Essa non è, dunque, assoggettabile agli obblighi di cui all’articolo 2, comma 2, Dlgs 127/2015.
Resta la facoltà di procedere su base volontaria all’invio dei corrispettivi mediante apposito registratore telematico o procedura web dell’agenzia delle Entrate (documento commerciale online), nonché l’obbligo di emettere fattura a fronte di specifica richiesta dei clienti (Rm 11 marzo 2008, n. 86/E).

Iva/Fatturazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 maggio 2020, n. 132
Fatturazione – Contratto di mandato senza rappresentanza avente ad oggetto prestazioni sanitarie
La risposta all’istanza esamina la fatturazione del Centro medico (una società) al paziente e la fattura del medico al Centro: in entrambi i casi, al ricorrere delle condizioni di legge (si tratti cioè di prestazioni mediche rese per la cura della persona), si applica il regime di esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, numero 18, Dpr 633/1972.
Infatti, in relazione al contratto di mandato senza rappresentanza, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, Dpr 633/1972 prevede che "le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario".
E’ la mandataria (società) che emette la fattura ai pazienti (clienti), in misura integrale, in esenzione da Iva; la fattura emessa dal professionista (mandante) al Centro medico deve essere al netto della provvigione che spetta alla società (mandatario) che gestisce l’ambulatorio, quindi esclusa dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 13, comma 2, lettera b), Dpr 633/1972 (in pratica, fatto 100 l’importo della prestazione medica fatturata al paziente, il professionista fatturerà – sempre in esenzione da Iva – al Centro medico l’importo di 80; la provvigione, ossia il margine spettante al centro, non risulterà assoggettato ad Iva).

Iva/Gruppo Iva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 18 maggio 2020, n. 133
Fattura emessa nei confronti del Gruppo Iva – Errata indicazione della partita Iva
Un soggetto passivo (impresa individuale) nel novembre 2019 ha emesso una fattura nei confronti di un committente indicando il numero di partita Iva dello stesso (requisito previsto dall’articolo 21, comma 2, lettera f), Dpr 633/1972). Dato che il documento riportata un erroneo numero di partita Iva del committente, quest’ultimo provvedeva ad emettere autofattura a correzione della fattura ricevuta, indicando così la corretta partita Iva del Gruppo Iva a cui appartiene.
Si ricorda che l’articolo 3, comma 2, Dm 6 aprile 2018 prevede che "Ai fini della fatturazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuati nei confronti del Gruppo Iva, il rappresentante del Gruppo o i partecipanti comunicano ai fornitori la partita Iva del Gruppo ed il codice fiscale del singolo acquirente. Al momento della ricezione della fattura i medesimi soggetti verificano l’indicazione del codice fiscale e provvedono al suo inserimento ove mancante".
Alla luce di queste disposizioni, qualora il Gruppo Iva riceva una fattura con errata indicazione della partita Iva, o con l’indicazione della partita Iva del singolo aderente, in luogo della partita Iva del Gruppo, per la sua registrazione e l’esercizio della detrazione dell’Iva, deve attivarsi per regolarizzarla: comunicando preventivamente al cedente/prestatore l’errore commesso, affinché quest’ultimo proceda alla sua correzione mediante emissione di una nota di variazione (ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972) a storno della fattura errata ed emissione di una nuova fattura corretta; in difetto di quanto sopra seguendo la procedura prevista dall’articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/1997 (mediante trasmissione di un’autofattura al SdI, da parte del cessionario/committente, compilando il campo "TipoDocumento" con il codice convenzionale "TD20 Autofattura" e le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente rispettivamente con i dati del fornitore e i propri; cfr. provvedimento agenzia delle Entrate 30 aprile 2018, n. 89757).
Nel caso de quo, il committente ha già regolarizzato l’errata indicazione in fattura della partita Iva attraverso l’emissione di autofattura, pur non avendolo comunicato al cedente/prestatore, il quale, però, non dovrà emettere una nota di variazione, in quanto l’errore è già stato sanato.
Sarà sufficiente che l’istante annoti sul registro Iva vendite che la regolarizzazione della fattura in argomento è avvenuta mediante emissione di autofattura da parte del committente, documento che deve essere conservato agli atti senza essere anch’esso annotato nel registro Iva vendite.


Agevolazioni /Covid-19

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 maggio 2020, n. 25/E
Covid-19 – Erogazioni liberali in denaro effettuate alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile
Sono previste semplificazioni documentali generalizzate per le erogazioni Covid-19; in particolare, si precisa che la quietanza è sufficiente per la detrazione/deduzione dei bonifici a favore della Protezione Civile.
Circa la documentazione da conservare al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali, deduzioni o detrazioni, introdotte dal decreto Cura Italia per le erogazioni liberali effettuate da persone fisiche e giuridiche per il contenimento dell’emergenza Covid-19, l’agenzia delle Entrate aveva già espresso il proprio parere con la Rm 28 aprile 2020, n. 21/E, riconoscendo – nell’occasione – il beneficio non solo al caso di bonifico diretto ma anche di donazioni di somme di denaro effettuate per il tramite di intermediari collettori e di gestori di piattaforme di crowdfunding.
Nessuna menzione, però, veniva fatta in merito alle donazioni pervenute su conto corrente di tesoreria n. 22330 (istituito per mezzo dell’articolo 4, Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 25 febbraio 2020, n. 639 ed intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri), già dedicato all’emergenza Covid-19 dal mese di febbraio. Solo successivamente, con l’articolo 99, Dl 18/2020 (Cura Italia), il Governo ha autorizzato il medesimo dipartimento ad accogliere le erogazioni liberali in denaro effettuate per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Sono stati quindi istituiti i nuovi conti correnti identificati dai codici IBAN IT84Z0306905020100000066387 e IT66J0306905020100000066432, dedicati, rispettivamente: all’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ventilatori, respiratori, attrezzature ed apparecchiature per sale di rianimazione, ecc.; alla costituzione di un fondo da destinare alle famiglie degli operatori sanitari deceduti nello svolgimento proprie attività a causa del Covid-19.
Con l’articolo 66 del medesimo Dl 18/2020, il Governo ha disciplinato il regime di detraibilità/deducibilità dalle imposte sui redditi.
L’agenzia delle Entrate, avendo già chiarito che la documentazione da conservare al fine di dimostrare la spettanza della deduzione/detrazione è la quietanza di versamento presso l’IBAN indicato ovvero un’apposita attestazione rilasciata dagli enti collettori di raccolta, ribadisce che anche per i versamenti nel conto 22330 di cui all’ODPC 639/2020 vale la regola generale per la quale il contribuente debba essere in possesso di un’apposita ricevuta dalla quale risulti: il soggetto beneficiario; il carattere di liberalità dell’erogazione liberale; il perseguimento dello scopo di contenimento dell’emergenza Covid-19.

Agevolazioni /Patent box

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate, 15 maggio 2020, n. 130
Patent box – Conferimento di ramo d’azienda
Una società (conferitaria del ramo d’azienda) ha chiesto dei chiarimenti sulla possibilità di considerare il contributo positivo da patent box, relativo al periodo 1° agosto 2018 – 31 dicembre 2018, determinato con riferimento ad un ramo d’azienda oggetto di conferimento con effetti dal 1° agosto 2018, al lordo del contributo negativo da patent box prodotto dall’altra società riguardo al medesimo ramo d’azienda, nella frazione di periodo d’imposta 2018 ante conferimento.
Secondo l’agenzia delle Entrate, il subentro dell’avente causa nell’esercizio dell’opzione del dante causa con riferimento a uno specifico bene immateriale, nel tempo residuo di validità dell’opzione, determina in capo all’avente causa, per quel tempo e in relazione al medesimo specifico bene immateriale anche la relativa applicazione della disciplina delle perdite da patent box.
La possibilità di esercitare l’opzione per singolo bene immateriale, implica che le perdite fiscali generate da un determinato bene immateriale debbano essere mantenute all’interno del regime patent box del solo bene immateriale che le ha prodotte.
Le perdite fiscali di tale bene, infatti, andranno a decurtare i soli eventuali redditi positivi generati nel quinquennio di efficacia dell’opzione; ciò anche a seguito delle operazioni straordinarie previste dalla norma.
Detta tesi, a parere dell’Agenzia, risulta coerente con l’impostazione generale della disciplina in oggetto che prevede un meccanismo di opzioni separate per singoli beni immateriali, nonché da quanto già confermato dalla Cm 36/E/2015 che prevede la riferibilità delle perdite allo stesso bene che le ha generate.
In conclusione, l’agenzia delle Entrate afferma che la società istante (veicolo societario finalizzato ad accogliere il conferimento del ramo d’azienda) debba computare in riduzione del suo contributo positivo, generato nel 2018 post conferimento, il contributo negativo generato dalla società originaria nel 2018 ante conferimento, fino a relativo esaurimento.


Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 maggio 2020, n. 23/E
Imi – Istituzione dei codici tributo per il versamento
Sono istituiti i codici tributo che consentono il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di Imi (imposta municipale immobiliare, istituita dal 2014 dall’articolo 1, legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 3/2014) che sostituisce integralmente sul proprio territorio le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura di servizi indivisibili.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 14 maggio 2020, n. 24/E
Ente Nazionale per l’Ambiente e per la Sicurezza – Soppressione della causale contributo
È disposta – con decorrenza immediata – la soppressione della causale contributo "ENB1", denominata "Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza ENBAS".

Riscossione/Contributi previdenziali

Comunicato Inps 15 maggio 2020
Sospensione dei versamenti dei contributi
La sospensione dell’obbligo del versamento – in presenza dei requisiti di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 18, Dl 8 aprile 2020, n. 23 – riguarda anche i contributi dovuti dagli artigiani e commercianti aventi scadenza 18 maggio 2020 (I rata contribuzione sul minimale anno 2020). L’Inps precisa che "………tra gli esercenti attività commerciali, rientrano nella previsione dell’art.18 anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società".

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 21 maggio 2020, n. 26/E
Immobili e attività finanziarie all’estero – Versamento di Ivie e Ivafe – Ridenominazione dei codici tributo
La legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019) ha modificato l’ambito soggettivo dell’Imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e dell’Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Le nuove norme estendono, a partire dal 2020, l’ambito soggettivo di Ivie e Ivafe, finora limitato alle persone fisiche, anche a talune persone giuridiche, residenti in Italia, tenute, ai sensi dell’articolo 4, Dl 167/1990, al rispetto dei soli obblighi di dichiarazione in quanto detentori di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria.
In particolare, il comma 710, lettera a), modificando i commi 13 e 14 dell’articolo 19, Dl 6 dicembre 2011, n. 201, integra, tra i soggetti passivi dell’Ivie, quelli indicati all’articolo 4, comma 1, Dl 28 giugno 1990, n. 167. Sono dunque considerati soggetti passivi dell’imposta, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali, le società semplici ed equiparate ai sensi dell’articolo 5 del Tuir, residenti in Italia, proprietari dell’immobile situato all’estero ovvero titolari di altro diritto reale sullo stesso. Tali soggetti sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dall’articolo 4 citato.
La lettera c) del comma 710 stabiliscono anche per l’Ivafe il medesimo ampliamento dell’ambito soggettivo agli enti non commerciali e alle società semplici e equiparate. A tal fine vengono modificati i commi 18 e 22 dell’articolo 19, Dl 201/2011.
La risoluzione in esame prevede che i versamenti delle sopra citate imposte sono effettuati con i codici tributo già istituiti con la Rm 7 giugno 2012, n. 54/E e la Rm 19 aprile 2013, n. 27/e provvedendo, al contempo, a ridenominarli opportunamente.


Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat, GU 15 maggio 2020, n. 124
Indice dei prezzi al consumo di febbraio 2020
E’ stato pubblicato in GU l’indice dei prezzi al consumo di febbraio.
Indice di febbraio 2020: 102,5
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente; 0,2
Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo di due anni precedenti; 1,0.


Redditi di lavoro dipendente/Tfr

Comunicato Istat 15 maggio 2020
Indice di rivalutazione del Tfr di aprile 2020
È stato pubblicato l’indice di rivalutazione del Tfr relativo al mese di aprile 2020 (da utilizzare per il Tfr maturato nel periodo 15 aprile-14 maggio):
Coefficiente di rivalutazione: 0,500000%.