Adempimenti

Datori edili, la riduzione contributiva va chiesta entro il 15 gennaio

La circolare 110 dell’Inps: la riduzione spetta per i soli operai a tempo pieno, quindi con un orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, inclusi i soci lavoratori delle società cooperative

di Antonio Carlo Scacco

I datori di lavoro del settore edile avranno tempo fino al 15 gennaio 2021 per chiedere la riduzione contributive dell’11,50% applicabile ai periodi di paga gennaio-dicembre 2020.
Lo specifica la circolare Inps 110 del 29 settembre, pubblicata dopo il decreto interministeriale dell’11 settembre che ha confermato, anche per il corrente anno, l’agevolazione introdotta dal decreto legge 244/1995.

Sono interessati i datori di lavoro edili del settore industria le cui posizioni sono contrassegnate dai codici statistici contributivi da 11301 a 11305, nonché quelli del settore artigianato contrassegnati dai codici statistici contributivi da 41301 a 41305, codici Ateco 2007 da 412000 a 439909 (la compatibilità viene in ogni caso controllata - entro il giorno successivo, secondo quanto dichiarato - in sede di presentazione della istanza).

La domanda telematica si presenta utilizzando il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’istituto, sezione “Comunicazioni online”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Ricevuto l’ok (sempre nel cassetto), l’azienda riceve il codice autorizzativo “7N”, che vale da settembre a dicembre 2020. Nel flusso uniemens si utilizza il codice causale L206 (elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>) per l’esposizione del beneficio corrente mentre per il recupero degli arretrati (il beneficio copre le mensilità da gennaio a dicembre del corrente anno) si utilizza il codice causale L207 (elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>).

La riduzione spetta per i soli operai a tempo pieno, quindi con un orario di lavoro settimanale pari a 40 ore, inclusi i soci lavoratori delle società cooperative. Vi rientrano inoltre anche gli addetti che non hanno raggiunto il tempo pieno causa malattia, anche professionale, infortunio, maternità, assenze per malattie del bambino, donazione sangue, congedo matrimoniale, altre assenze coperte da accantonamento effettuato dal datore presso la Cassa edile nonché le assenze per Cig ordinaria e straordinaria.

L’obbligo di ragguaglio della retribuzione imponibile all’orario contrattuale (articolo 29, comma 1, del decreto legge 244/1995) può infatti dare luogo al versamento di una contribuzione “virtuale” ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta per eventi ben determinati (in tali casi la riduzione interessa anche la retribuzione virtuale). Sono esclusi dal beneficio i lavoratori a tempo parziale. In tali casi, infatti, la contribuzione va assolta rispetto all’orario ridotto contrattualmente praticato senza dar luogo alla contribuzione virtuale e non sussiste il diritto alla riduzione contributiva. Stesso discorso per i lavoratori intermittenti.

Ulteriori condizioni di accesso alla agevolazione sono il possesso di attestato di regolarità contributiva (Durc), il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Dl 338/1989 in materia di retribuzione imponibile; infine il non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Una specifica istanza è prevista per i casi di matricole sospese o cessate. In tali casi il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione deve inoltrare l’istanza avvalendosi della funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione del seguente tenore:

All’Inps
Sede di . . . . . . . . .

Comunicazione per l’applicazione della riduzione contributiva nel settore edile per l’anno 2020 (art. 29 d.l. 244/1995)

Io sottoscritto . . . . . . . . . nato a . . . . . . . . . il . . . . . . . . . CF . . . . . . . . . Titolare/ Rappresentante della . . . . . . . . . Denominazione: . . . . . . . . . Codice Fiscale: . . . . . . . . . Matricola: . . . . . . . . .
Chiedo di poter applicare la riduzione contributiva per il settore edile per l’anno 2020 (Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 11 settembre 2020).

A tal fine dichiaro, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000:
• di non aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione;
• di essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva.

Mi impegno a comunicare all’Inps qualsiasi variazione dovesse intervenire, rispetto a quanto dichiarato, entro trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
Sono inoltre consapevole che le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle dichiarazioni e che, in caso di dichiarazioni false, posso subire una condanna penale e il datore di lavoro può decadere da eventuali benefici ottenuti.
Dichiaro che le notizie fornite in questo modulo rispondono a verità e sono consapevole delle conseguenze civili e penali previste per chi rende attestazioni false. (firma) . . . . . . . . .

Allegati: copia del documento d’identità di colui che sottoscrive la dichiarazione


Un volta ricevuta l’istanza la sede territoriale Inps procederà alla verifica e, in esito positivo, attribuirà il codice di autorizzazione 7N a partire dall’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

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