Diritto

Concordato, la transazione fiscale fa scattare un nuovo voto

Lo ha previsto il Tribunale di Rovigo che ha fissato un’altra udienza dei creditori

Alla luce delle nuove regole sulla transazione fiscale, il Tribunale di Rovigo (decreto del 12 febbraio 2021) ha disposto il rinnovo del voto e una nuova adunanza dei creditori, in un concordato preventivo in cui non era stata raggiunta la maggioranza necessaria per l’omologa.

Le nuove norme sulla transazione fiscale (articolo 180, comma 4 della legge fallimentare) attribuiscono al Tribunale il potere di omologare il concordato anche in mancanza di voto da parte del Fisco e degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per raggiungere le maggioranze richieste dalla legge e quando, anche sulla base della relazione dell’attestatore, la proposta di soddisfacimento del credito tributario è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Il caso

Nel caso esaminato dal Tribunale di Rovigo, l’agenzia delle Entrate non aveva espresso alcun voto né in sede di adunanza, né nei venti giorni successivi facendo quindi scattare il meccanismo del silenzio-dissenso. Di conseguenza, il collegio dei commissari giudiziali dava atto del mancato raggiungimento delle maggioranze prescritte ai fini dell’omologazione del concordato.

Divenuta efficace la modifica delle norme sulla transazione fiscale, dal momento che il voto sfavorevole (silenzio-dissenso) dell'Agenzia delle Entrate risultava determinante ai fini del mancato raggiungimento delle maggioranze, il debitore presentava una relazione di attestazione integrativa sulla maggior convenienza, con riferimento al trattamento dei crediti tributari, della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria.

La decisione

Nel decreto del 12 febbraio, il Tribunale di Rovigo osserva preliminarmente che le modifiche normative non si applicano ai concordati nei quali sia già stata avviata la fase di raccolta del voto. Ciò, oltre ai profili processuali, trova giustificazione alla luce dell'impatto della nuova disposizione sul principio di maggioranza, il cui luogo di formazione dialettica (quale deliberazione maggioritaria del ceto creditorio di accettare o meno la proposta) è l'adunanza dei creditori. Infatti, precisano i giudici, la nuova disposizione introduce un elemento di modifica «non tanto del principio maggioritario, quanto della regola della prevalenza dell'interesse dei creditori nel concordato preventivo», sottraendo al Fisco e agli enti previdenziali la valutazione sulla convenienza della proposta, qualora il silenzio-dissenso di tali creditori, come nel caso esaminato, sia determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze.

I giudici osservavano però che queste argomentazioni sarebbero di ostacolo alla prosecuzione del procedimento ed evidenziano l'indubbia volontà del legislatore di anticipare l'entrata in vigore di alcune disposizioni del Codice della crisi d’impresa al fine di offrire uno strumento finalizzato a favorire, a determinate condizioni, la risoluzione della crisi. Per questa ragione, il Tribunale ha disposto la rinnovazione del voto con la fissazione di una nuova udienza dei creditori, disponendo altresì l'invio agli stessi della relazione integrativa di attestazione sulla convenienza del trattamento del credito tributario.

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