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Quando si può stornare con una nota di variazione la merce distrutta

Un fornitore spagnolo emette una nota di accredito “articolo 41”, stornando un quantitativo di merce che a sua volta era stata venduta ad un cliente polacco oggetto di distruzione in Polonia in quanto merce con dei problemi. È corretto stornare un quantitativo di merce che non è stato oggetto di restituzione oppure occorreva chiedere una rettifica del contenuto della nota di accredito in quanto andava indicato solo «sconto per...» o comunque solo uno storno in valore? A sua volta, la nota di accredito al cliente polacco come andava emessa?

di Giuseppe Barbiero

La domanda

Un fornitore spagnolo emette una nota di accredito “articolo 41”, stornando un quantitativo di merce che a sua volta era stata venduta ad un cliente polacco oggetto di distruzione in Polonia in quanto merce con dei problemi. È corretto stornare un quantitativo di merce che non è stato oggetto di restituzione oppure occorreva chiedere una rettifica del contenuto della nota di accredito in quanto andava indicato solo «sconto per...» o comunque solo uno storno in valore? A sua volta, la nota di accredito al cliente polacco come andava emessa?

Nel caso in esame, in base a quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del Dpr 633 del 1972, è possibile emettere nota di variazione dell'imponibile a storno di fattura emessa a sensi dell'articolo 41 del Dl 331 del 1993, successivamente registrata, soltanto nelle seguenti ipotesi:
a) qualora l'operazione venga meno in tutto o in parte, o se ne riduca l'ammontare imponibile a seguito di dichiarazione giudiziale di annullamento, risoluzione, rescissione e simili;
b) qualora, entro un anno dalla effettuazione della operazione, sia stipulato per iscritto tra le parti, un accordo integrativo per la riduzione dell'importo fatturato (sconto commerciale).
In tali casi, il fornitore emetterà ed invierà al cliente nota di credito, indicando i motivi della variazione e riportando in essa i dati della fattura stornata. Trasmetterà poi telematicamente all'agenzia delle Entrate, a norma dell'articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 129 del 2015, i dati della nota di credito entro il mese successivo al trimestre in cui la stessa è stata emessa, salvo che per la cessione in esame sia stata emessa fattura elettronica trasmessa allo Sdi (sistema di interscambio), nel qual caso la nota di variazione elettronica va inviata al cessionario tramite il Servizio di interscambio.

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