Imposte

Fuori dal 110% le finestre del vano scala condominiale non riscaldato

Anche alle parti comuni si applica l’esclusione del bonus per locali senza riscaldamentio: la strada del 50%

di Alessandro Borgoglio

È una delle ipotesi di lavoro ricorrenti, perché, con gli altri interventi di cappotto termico o di sostituzione dell’impianto di riscaldamento condominiale, viene naturale aggiungere la sostituzione delle - magari vecchie - finestre, che in genere affacciano sui pianerottoli dei vani scala dei condomìni; tale sostituzione, però, a ben vedere, non è quasi mai agevolata al 110%, se non in quei rari casi in cui il vano scala sia riscaldato.

L’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020 agevola al 110% gli interventi trainati - eseguiti congiuntamente a quelli trainanti - di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, articolo di riferimento del vecchio Ecobonus al 50-65%, il quale, con una serie di rinvii normativi, riporta al comma 345 della legge 296/2006, per cui «Per le spese documentate… relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall’imposta lorda … degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60mila euro …, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U».

In particolare, l’agevolazione compete per la «sostituzione delle finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati» (guida delle Entrate «Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico - Marzo 2019», pagina 13). Alle stesse condizioni è ammessa la detrazione anche per la sostituzione dei portoni d’ingresso dell’edificio (circolare 21/E/2010, paragrafo 3.2).

Se questa condizione - dei vani riscaldati - è ben nota per la sostituzione delle finestre negli alloggi, forse non lo è altrettanto quando si tratta di parti comuni condominiali: esaminando la legge e la prassi, però, non si scorge alcuna specifica deroga per gli infissi che affacciano su spazi comuni.

Una conferma in tal senso viene dalla recente risoluzione 60/E/2020, laddove è stata chiesta alle Entrate la possibilità di accedere al Superbonus del 110% per «la posa in opera di un cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e la sostituzione delle finestre e dei portoni esterni con nuovi ad alta efficienza termica». I tecnici del Fisco, per quel che qui interessa, hanno risposto che costituisce intervento trainato al 110% di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013 «la sostituzione delle finestre e delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (ad esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto come, ad esempio, i cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso nonché dei portoni esterni che delimitino l’involucro riscaldato dell’edificio verso l’esterno o verso locali non riscaldati.

L’alternativa

Secondo le Entrate, quindi, le finestre condominiali possono accedere al Superbonus del 110% soltanto se delimitano vani riscaldati, ma, come si accennava, si tratta di una condizione assai rara per i giroscala e gli androni comuni: in questi casi, tuttavia, sussistendone i relativi presupposti, si potrebbe utilizzare la detrazione del 50% per gli interventi di manutenzione straordinaria (ma anche ordinaria, trattandosi di parti comuni) ex articolo 16-bis del Tuir, con possibilità di cessione del credito o sconto in fattura ex articolo 121 del Dl 34/2020.

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