Imposte

Trust, le Entrate insistono sulla tassazione proporzionale dell’atto di dotazione

Nonostante l’indirizzo di segno contrario della Cassazione, la Dre Lombardia in risposta all’interpello 904-1160/2020 conferma la linea dell’Agenzia

di Angelo Busani

È dura a morire la tassazione dell’atto di dotazione del trust. Dopo che una quarantina di sentenze della Cassazione, tutte di identico contenuto (le prime, del giugno 2019, di dimensione monumentale; le ultime limitate a qualche paginetta) hanno negato l’applicabilità dell’imposizione proporzionale all’atto di dotazione del trust, la Dre Lombardia qualche giorno fa con la risposta a interpello 904-1160/2020 ha nuovamente ribadito la tesi che le Entrate sostengono a far tempo dalle circolari 48/E/2007 e 3/E/2008, vale a dire che:
•l’istituzione del vincolo di destinazione rappresenta un presupposto impositivo dell’imposta di donazione (e delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale);
•nel caso del trust liquidatorio (tale era il caso esaminato nell’interpello) si rendono pertanto dovute l’imposta di donazione (con aliquota 8 per cento) e le imposte ipotecaria e catastale (con le rispettive aliquote del 2 e dell’1 per cento).

Inoltre, la Dre Lombardia, rispondendo a un ulteriore quesito, inerente alla tassazione della sostituzione del trustee (il quale, in tale sua qualità, sia stato reso intestatario di proprietà immobiliari), afferma che si tratta di una fattispecie in cui si rendono dovute l’imposta di registro in misura fissa e le imposte ipotecaria e catastale nella complessiva misura del 3 per cento.

La Dre Lombardia («non avendo l’Agenzia recepito in alcun … documento di prassi l’orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità») resta dunque solidamente incardinata nel suo orientamento contrastante con l’imponente numero di decisioni di segno contrario adottate dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e, da più di un anno, anche dalla unanime giurisprudenza di legittimità (ove si è radicalmente invertito l’orientamento che la Cassazione aveva assunto quando, per la prima volta, aveva analizzato il tema della tassazione della dotazione del trust, e cioè nelle decisioni n. 3735/2015, 3737/2015, 3886/2015 e 5322/2015).

Anche in questi ultimissimi giorni la Cassazione ha infatti confermato (con le decisioni n. 24153 e 24154 del 30 ottobre 2020, n. 24233 del 2 novembre 2020 e n. 24420 del 3 novembre 2020) il suo più recente orientamento.

Il ragionamento delle Entrate è che l’articolo 2, comma 47, del Dl 262/2006, nel reintrodurre nel nostro ordinamento l’imposta di donazione, precedentemente abrogata, vi ha assoggettato anche la «costituzione di vincoli di destinazione» (in tale categoria di negozi pacificamente rientra, infatti, anche il trust). Di contro, la Cassazione legge tale norma in correlazione con la ragione per la quale è istituita l’imposta di donazione, vale a dire l’incremento stabile del patrimonio del soggetto beneficiato: con la conseguenza che l’intestazione di beni e diritti al trustee (e, a maggior ragione, l’autodichiarazione del trust, senza alcun trasferimento di beni e diritti), concreta una situazione temporanea, servente solamente all’attuazione del programma del trust quale delineato dal disponente nell’atto istitutivo. Ne segue che il presupposto impositivo si realizza solo quando il trustee attribuisce il patrimonio vincolato in trust ai beneficiari del trust stesso.

Sorprendente infine, la tesi della Dre Lombardia sull’imposizione proporzionale ipo-catastale nel caso di sostituzione del trustee: non risulta che l’Amministrazione si sia mai espressa sul punto e non solo anche in questo caso la Cassazione (n. 975/2018) ha espresso avviso contrario, ma anche l’allora Servizio centrale degli ispettori tributari (Secit) si espresse nel senso dell’imposizione in misura fissa (circolare n. 37/98 dell’11 maggio 1998).

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