Contabilità

Industria 4.0, crediti d’imposta nel bilancio dell’anno degli acquisti

di Luca Gaiani

I crediti di imposta sugli investimenti si iscrivono come contributi in conto impianti nel bilancio dell'esercizio in cui sono effettuati gli acquisti. Non occorre invece attendere il momento in cui il credito viene compensato in F24. A prescindere dall'anno di imputazione contabile, il provento sottostante non concorre alla formazione del reddito e va detassato nelle dichiarazioni Ires e Irap.

Il trattamento contabile dei crediti d’imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dello standard setter italiano. In passato erano state suggerite due soluzioni alternative per l'iscrizione in bilancio. La prima prevedeva la contabilizzazione, a fronte del credito verso l'erario, di un provento per imposte nella voce 20 del conto economico. L'altra configurava il credito d’imposta come un contributo in conto impianti da contabilizzare secondo le regole previste dal documento Oic 16.

La correttezza di quest'ultima interpretazione è confermata dalla bozza di comunicazione Oic diffusa in consultazione il 25 gennaio scorso, la quale, pur se riferita alle detrazioni per interventi edilizi, contiene alcuni principi validi per ogni tipologia di agevolazione concessa a fronte di investimenti. L'Oic afferma infatti che il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato (primo requisito che devono possedere i contributi in conto impianti). In relazione ai bonus delle leggi 160 e 178, sussistono anche le altre due condizioni indicate nel documento Oic 16: il credito spetta a fronte della realizzazione di immobilizzazioni materiali e immateriali e l'importo è commisurato al costo dell'investimento.

Il credito d’imposta va rilevato all'attivo dello stato patrimoniale (voce CII5-bis) nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni previste per il suo riconoscimento sono soddisfatte e che il credito sarà dunque compensabile. Questo momento coincide con quello in cui l'investimento con le caratteristiche richieste dalla legge è effettuato secondo i criteri dell'articolo 109 Tuir. Pertanto, per gli investimenti effettuati nel 2020 il credito andrà contabilizzato già nel relativo bilancio anche se la compensazione nel modello F24 dovesse avviarsi successivamente. I crediti della legge 178/2020 entrano in F24 dall'anno di entrata in funzione o interconnessione (beni 4.0), mentre quelli della legge 160/2019 a partire dall'anno seguente.

A fronte dei crediti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all'ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi), oppure iscriveranno l'importo a riduzione dell'investimento, ammortizzando la differenza. Dato che il credito di imposta non è imponibile (né per Irpef/Ires né per Irap), il secondo trattamento pone un problema di coordinamento.

Se infatti nel primo caso l'impresa ammortizza il (e deduce le quote calcolate sul) costo “lordo” ed al contempo effettua una variazione in diminuzione del provento iscritto in A5, nel secondo trattamento lo stanziamento delle quote ridotte non può essere integrato (per mancata imputazione a conto economico) e la detassazione non ha formalmente alcun provento a cui riferirsi. I due metodi (entrambi ammessi dai principi contabili) non possono però portare a risultati fiscali difformi e dovrebbe essere comunque consentita una variazione in diminuzione. In assenza di conferme ufficiali sulla possibilità di operare la variazione in diminuzione anche nel secondo caso, è dunque opportuno adottare il primo trattamento (ammortamento al lordo e provento da detassare mano a mano che scende al conto economico), il quale, tra l'altro, aumentando proventi (non imponibili) e ammortamenti, migliora il Mol contabile. Nessun effetto si avrà invece sul plafond di deduzione degli interessi dato che esso si calcola sui valori fiscali.

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