Imposte

I saturimetri restano fuori dall’esenzione Iva

Norma di interpretazione autentica in conversione del Milleproroghe: esenti solo i diagnostici in vitro

L’esenzione Iva sui dispositivi diagnostici per Covid-19 si applica solo a quelli classificabili come «diagnostici in vitro» (marcatura Ce - Ivd) e ai servizi strettamente connessi. Esclusi invece i saturimetri e altri dispositivi diagnostici non Ivd, che se utili per la diagnosi di Covid-19 rimangono con Iva al 5 per cento.

Questo il risultato di una disposizione di interpretazione autentica spuntata in sede di conversione del cosiddetto decreto mille proroghe (Dl 183/2020). Nel disegno di legge di conversione (Atto Camera 2845-A) modificato con gli emendamenti approvati nelle commissioni viene introdotta una disposizione (articolo 3-bis) che, letta da sola, risulta di difficile comprensione «al comma 452 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (Ue) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (Ue) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformità alla direttiva (Ue) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020».

Tale disposizione, apparentemente criptica, serve per evitare all’Italia una procedura di infrazione per violazione delle regole Iva Ue, rischio già evidenziato anche su queste pagine (si veda l’articolo del 20 gennaio), restringendo l’ambito di applicazione dell’esenzione Iva ai soli casi ammessi in sede comunitaria.

Nel 2020 tutti i cosiddetti «beni anti-Covid-19» godevano della speciale esenzione temporanea Iva, con diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, prevista dall’articolo 134 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio). Dal 1° gennaio di quest’anno viene meno l’esenzione su tali beni, che passano ad aliquota ridotta al 5 per cento. La direttiva Ue 2020/2020 autorizzava però a prorogare l’esenzione dal primo gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, ma esclusivamente per vaccini e strumenti di diagnostica per Covid-19.

La legge 178/2020 ha così stabilito che fino al 31 dicembre 2022 l’esenzione Iva, con detrazione di quella assolta a monte, si applica alle cessioni di vaccini contro il Covid-19 e strumentazione per diagnostica per Covid-19, nonché alle prestazioni di servizi strettamente connesse. Come era stato evidenziato (si veda l’articolo) la disposizione italiana sembrava però avere una estensione troppo ampia: la direttiva Ue autorizza l’esenzione, oltre ai vaccini, solo per i «diagnostici in vitro», e richiama infatti le norme comunitarie relative a tali strumenti (direttiva 98/79/Ce e regolamento Ue 2017/746 che abroga tale direttiva, ma si applicherà solo dal 26 maggio 2022).

I dispositivi medico-diagnostici in vitro (in sigla: Ivd che sta per «in vitro device») non sono infatti dispositivi medici qualsiasi, ma seguono una disciplina speciale. Si tratta, in estrema sintesi, di reagenti e kit per l’esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano a scopo diagnostico, ossia – in parole povere – per la Covid-19 solo tamponi, test rapidi antigenici e test sierologici.

La disposizione italiana conteneva invece un richiamo al regolamento Ue 2017/745, che disciplina tutti i dispositivi medici e non solo gli Idv: qualcuno ne aveva ricavato che potessero godere dell’esenzione anche dispositivi che, pur non essendo Idv, nel 2020 erano stati considerati «strumenti diagnostici per covid-19», tra cui principalmente i pulsossimetri.

L’agenzia delle Dogane nella nomenclatura Taric dal 1° gennaio 2021 aveva già abbinato al codice 90181910 (in cui sono inclusi i pulsossimetri) il codice Cadd Q102, ossia l’Iva 5% «per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19 (Articolo 124 comma 1 del Dl 19/05/2020, n. 34)», ma l’agenzia delle Entrate non si è ancora pronunciata.

L’emendamento approvato alla Camera specifica che «il riferimento al regolamento (Ue) 2017/745 deve intendersi riferito al regolamento (Ue) 2017/746». In questo modo la disposizione assume chiaro valore interpretativo. Il che ha un duplice effetto: da un lato, l’interpretazione è retroattiva e quindi i pulsossimetri scontano l’Iva 5% dal 1° gennaio; dall’altro, però, si fornisce la prova di un errore nel testo originario, con la conseguenza che nessun contribuente potrà essere sanzionato per aver applicato per errore l’esenzione.

Gli operatori che nel 2021 hanno applicato, nelle vendite B2B, l’esenzione sui pulsossimetri dovranno emettere nota di variazione ex articolo 26 Dpr 633/72 per applicare l’Iva 5 per cento. Le vendite al dettaglio, specie nelle farmacie dove opera la ventilazione dei corrispettivi, sono di fatto impossibili da rettificare, ma come si è detto non potranno essere sanzionate.

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