I temi di NT+Novità della settimana

E-fattura, bonus casa e piccola proprietà contadina: i provvedimenti dal 26 giugno al 2 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell’ultima settimana

di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Iva/Nota di variazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 24 giugno 2020, n. 192
Piano di riparto nell’ambito di un fallimento – Termine di emissione della nota di variazione
Il termine per l’emissione della nota di variazione Iva (ai sensi dell’articolo 26, Dpr 633/1972) decorre dal piano di riparto nell’ambito di un fallimento. Se il piano di riparto varia, si sposta anche il termine per l’emissione della nota di credito: in tal caso il termine iniziale per emettere la nota di variazione è quello della definitività dell’ultimo piano di riparto.
A partire da questo momento, infatti, è possibile avere certezza sulle somme distribuite ai creditori e sull’infruttuosità della procedura concorsuale.
L’articolo 26, comma 2, Dpr 633/1972 subordina il diritto alla variazione all’avvenuto accertamento dell’infruttuosità della procedura. Tale circostanza viene giuridicamente ad esistenza quando il soddisfacimento del creditore attraverso l’esecuzione collettiva sul patrimonio dell’imprenditore viene meno, in tutto o in parte, per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo (Cm 77/E/2000; Rm 155/E/2001; Rm 89/E/2002; Rm 195/E/2008).
Secondo l’agenzia delle Entrate, al fine di individuare l’infruttuosità della procedura occorre fare riferimento alla scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (articolo 110 del Regio decreto 267/1942), oppure, ove non vi sia stato, alla scadenza del termine per il reclamo al decreto di chiusura del fallimento stesso (articolo 119 del medesimo Regio decreto).
Una volta verificatosi il presupposto per operare la variazione, l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta resta subordinato alle condizioni (emissione della nota di variazione) e ai termini (entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione, ossia entro il 30 aprile dell’anno successivo, a norma dell’articolo 8, comma 1, Dpr 22 luglio 1998, n. 322) imposti dall’articolo 19, Dpr 633/1972 (Cm 17 gennaio 2018, n. 1/E, paragrafo 1.5).
Anche quello del termine finale rappresenta un’interpretazione – letterale ma non coerente con l’impostazione normativa (e sostanziale) unionale – dell’amministrazione finanziaria, secondo la quale il soggetto che emette una nota di variazione, anziché stornare l’Iva a suo tempo versata, porta in detrazione l’imposta indicata nella nota di credito.
Nel caso di specie il piano di riparto finale dell’attivo fallimentare, depositato ad ottobre 2018, è stato variato a febbraio 2019 e, quindi, ne è venuta meno l’efficacia con riguardo alla determinazione dell’ammontare definitivamente non riscosso dal creditore procedente, peraltro prima che fosse decorso il termine stabilito dal combinato disposto degli articoli 19 e 26, comma 2, Dpr 633/1972 per l’emissione della nota di variazione in diminuzione ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta (30 aprile 2019, data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2018).
Per l’effetto ne è derivato un nuovo termine – data di deposito del progetto di riparto finale variato, ovvero febbraio 2019 – dal quale può essere emessa la nota di variazione, poiché è solo da tale data che si è avuta certezza delle somme definitivamente distribuite ai creditori (cd. infruttuosità della procedura concorsuale). Ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione la variazione va, dunque, eseguita non oltre la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2019, in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione (30 giugno 2020 dato il rinvio operato dall’articolo 62, comma 1, Dl 17 marzo 2020, n. 18).
Nel caso di specie, dunque, la nota di variazione in diminuzione può essere emessa – e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta – al più tardi – entro il 30 giugno 2020 e, conseguentemente l’imposta detratta confluirà nella dichiarazione annuale Iva 2021 relativa al periodo d’imposta 2020.
In relazione a quest’ultimo aspetto, si rileva una difformità di pensiero rispetto alla precedente risposta ad interpello 16 aprile 2020, n. 107.
Invero, occorre capire in quale dichiarazione Iva inserire una nota di variazione emessa nel 2020, a fronte di un diritto ad emetterla nato nel 2019, ad esempio per la chiusura in tale anno di una procedura fallimentare. Secondo il ragionamento dell’agenzia delle Entrate, che l’Iva indicata in una nota di variazione va portata in detrazione, e considerato che la detrazione va operata nella dichiarazione Iva dell’anno in cui è sorto il diritto, si arriverebbe alla conclusione che le variazioni relative al diritto (di emissione di nota di credito per chiusura del fallimento) devono essere indicate nella dichiarazione Iva dell’anno 2019; ciò sarebbe speculare alla detrazione di fatture ricevute nel 2019 (anno in cui nasce il diritto alla detrazione) e registrate nel 2020, che devono essere indicate nella dichiarazione Iva dell’anno 2019. Questo era l’orientamento espresso nella citata risposta ad interpello n. 107.
Ora, con la risposta ad interpello n. 192 in esame, si registra un mutamento di opinione. Per un diritto ad emettere la nota di variazione nato nel 2019 (definitività dei piani di riparto o di chiusura di fallimenti), e note di credito emesse nel 2020, la dichiarazione Iva di competenza è Iva 2021 (per l’anno 2020), cioè quella relativa all’anno in cui è stata emessa la nota e non a quello in cui è nato il diritto.

Iva/Territorialità

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 25 giugno 2020, n. 193
Acquisto e trasporto di gas da parte del gestore di un gasdotto realizzato da un soggetto extra-Ue anche in territorio italiano
Vengono fornite precisazioni circa la territorialità, a fini Iva, di acquisto e trasporto di gas naturale da parte del gestore di un gasdotto. Quest’ultimo, che passerà anche per l’Italia, risulta in fase di realizzazione da parte di un soggetto extra-Ue che ha istituito una stabile organizzazione in Italia.
Al riguardo l’agenzia osserva che la normativa del settore fa distinto riferimento al consumo e all’utilizzo di gas, e i due termini vanno considerati come espressione di concetti diversi.
Il consumo, infatti, comporta in genere la combustione del gas che può essere invece estranea al concetto di utilizzo. Nel caso di specie, il gas acquistato non viene combusto, ma utilizzato per garantire il corretto funzionamento del gasdotto ossia per mantenere costante il livello minimo di pressione necessario a rendere operativa la condotta e permettere il successivo trasporto ai proprietari del gas. Esso serve a consentire il funzionamento del gasdotto, ma, in sostanza, non sarà né utilizzato né consumato, bensì "destinato a rimanere all’interno della condotta per tutta la vita utile di essa".
Ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera b), Dpr 633/1972, le cessioni di gas effettuate attraverso un sistema di gas naturale situato nel territorio dell’Ue o una rete connessa a tale sistema nei confronti di soggetti diversi dal rivenditore si considerano rilevanti ai fini Iva in Italia se i beni sono usati o consumati nel territorio dello Stato; invece, se il gas non è di fatto utilizzato dal cessionario, la cessione si considera effettuata in Italia, per la parte non usata o non consumata, quando è posta in essere nei confronti di soggetti stabiliti nel territorio dello Stato.
In effetti, secondo quanto affermato dall’agenzia, il gas di riempimento non dovrebbe considerarsi "consumato", poiché non risulta soggetto a combustione. Tuttavia, deve considerarsi comunque utilizzato per il funzionamento della condotta. Pertanto, pur distinguendo tra i concetti di "consumo" e "utilizzo", l’agenzia ritiene che l’operazione sia rilevante in Italia nella misura in cui il gas è utilizzato per il funzionamento della parte di condotta situata sul suolo italiano.
Pertanto, il gas di riempimento acquistato è territorialmente rilevante in Italia perché è ivi utilizzato per il corretto funzionamento della parte di condotta sita sul suolo italiano. Agli adempimenti dell’imposta provvederà il cedente, se stabilito in Italia, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, Dpr 633/1972. Se il cedente non è stabilito nel territorio dello Stato, essendo l’operazione comunque rilevante in Italia, lo stesso dovrà adempiere agli obblighi Iva nominando in loco un rappresentante fiscale oppure identificandosi direttamente, qualora l’acquisto venisse effettuato dalla casa madre extra-Ue (e non dalla stabile organizzazione). Viene, peraltro, ricordato che la presenza della stabile organizzazione italiana non fa automaticamente acquisire all’istante lo status di debitore d’imposta, dovendo quest’ultima intervenire nell’operazione (articolo 53, Reg. Ue 282/2011 e articolo 192-bis, Dir 2006/112/Ce). Ne consegue che, se ad acquistare il gas da un cedente estero è la stabile organizzazione italiana, limitatamente a questa operazione, la stabile organizzazione sarebbe debitore d’imposta.
Analogamente, si assume che la stabile organizzazione non intervenga neppure nelle prestazioni di trasporto del gas all’interno della condotta rese dalla società extra-Ue nei confronti dei soggetti passivi Iva proprietari del gas (shipper). Tali prestazioni, dunque, devono considerarsi rilevanti nello Stato del cessionario soggetto passivo Iva. Si applicano, infatti, i criteri di territorialità dettati dall’articolo 7-ter, Dpr 633/1972 per le prestazioni "generiche" nei rapporti B2B.
Nel caso in esame, i servizi di trasporto del gas resi dalla società extra-Ue nei confronti di shipper italiani saranno rilevanti in Italia ai fini Iva e i relativi obblighi saranno assolti dai committenti mediante applicazione del reverse charge ai sensi dell’articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.
Ciò poiché, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per l’applicazione del quarto comma dello stesso articolo 17, ai sensi del quale l’Iva è assolta dalla stabile organizzazione "per le operazioni effettuate da o nei confronti di soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese o ricevute per il tramite di stabili organizzazioni nel territorio dello Stato". Nello stesso senso, per l’eventuale imposta dovuta in Stati diversi dall’Italia, se l’operazione non è imputabile a detta stabile organizzazione, quest’ultima non sarà tenuta ad alcun adempimento contabile e fiscale.

Iva/Corrispettivi

Provvedimento agenzia delle Entrate 30 giugno 2020
Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi – Adeguamento e rinvio della lotteria degli scontrini – Aggiornamenti
A seguito delle novità, introdotte dal decreto Rilancio, in tema di graduale adeguamento della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri (l’obbligo scatterà dall’ 1 gennaio 2021; prima di tale data è possibile fare la trasmissione mensilmente; cfr. articolo 140, Dl 34/2020 per il differimento dell’avvio delle disposizioni di cui all’articolo 2, Dlgs 127/2015) e di rinvio dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini (partenza dall’ 1 gennaio 2021; cfr. articolo 141, Dl 34/2020 per il differimento dell’avvio delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 540, legge 232/2016), sono stati adeguati, rispetto ai nuovi termini, i contenuti dei precedenti provvedimenti dell’agenzia delle Entrate (rispettivamente, provvedimento 28 ottobre 2016 e provvedimento 31 ottobre 2019).
Con il provvedimento in esame è stato: aggiornato l’allegato tecnico 6 denominato "Allegato – Tipi di Dati per i Corrispettivi versione 7.0 – giugno 2020" al fine di modificare la descrizione di alcuni campi del tracciato lasciandone invariata la struttura; modificato il layout del documento commerciale, con l’obiettivo di assicurare una leggibilità semplificata e l’ottimizzazione del contenuto al fine di ridurre il consumo di carta nel caso di stampa analogica del documento; aggiornato l’allegato tecnico denominato "Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" al fine di classificare alcune altre modalità di pagamento come "Non Riscosso".
In questo modo, gli esercenti attività di commercio al dettaglio ed assimilate hanno a disposizione sei mesi in più per adeguare i registratori telematici all’utilizzo del nuovo tracciato di invio dei corrispettivi, nonché ai fini dell’attuazione della lotteria degli scontrini.
Vengono, infine, adeguati i termini entro i quali i produttori dei registratori possono dichiarare la conformità di un modello già approvato alle nuove specifiche tecniche.

Iva/Fatturazione

Norma di comportamento AIDC n. 209/2020
Operazioni B2B – Ricevimento di e-fatture errate
Viene preso in esame il comportamento da adottare nel caso di ricezione di fatture elettroniche errate nell’ambito delle operazioni tra soggetti Iva.
Il principio di correttezza e buona fede induce il cessionario/committente che riceve una fattura errata o irregolare, a segnalarlo all’emittente affinché quest’ultimo possa emettere una nota di credito per eliminare o correggere la fattura. Ove le parti non trovino una soluzione condivisa, si possono ipotizzare tre situazioni: 1) quando la fattura si riferisce a operazioni inesistenti (soggettivamente o oggettivamente) o, più in generale, non corrisponde a un rapporto contrattuale sottostante, il cessionario/committente non deve registrare la fattura ricevuta; 2) nel caso in cui la fattura esponga l’addebito di un’imposta inferiore a quella dovuta, il cessionario/committente è tenuto a regolarizzare la fattura entro 30 giorni dalla sua registrazione in ossequio a quanto previsto dall’articolo 6, comma 8, lettera b), Dlgs 471/1997; 3) quando le irregolarità non causano l’insufficiente determinazione dell’imposta, il cessionario/committente deve contabilizzare la fattura ed è legittimato alla detrazione dell’imposta, nei limiti dell’imposta effettivamente dovuta.


Irpef/Oneri detraibili

Risposta a istanza di consulenza giuridica, agenzia delle Entrate 24 giugno 2020, n. 8
Prestazioni del massofisioterapista – Detrazione delle spese e regime Iva della prestazione
Viene analizzato il trattamento Iva e la detrazione ai fini Irpef delle prestazioni erogate da un massofisioterapista che si iscrive negli elenchi speciali (Dm 9 agosto 2019) entro il 30 giugno 2020.
Quanto alle imposte dirette, la detrazione (articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir) spetta per le prestazioni rese a partire dalla data di iscrizione all’elenco e a condizione che nel documento fiscale di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestata l’iscrizione all’elenco speciale.
Ciò in quanto l’attività del massofisioterapista è di carattere sanitario, considerato anche che attualmente la giurisprudenza amministrativa colloca il massofisioterapista – dal 1999 – tra gli operatori di interesse sanitario (Consiglio di Stato, sentenza 17 giugno 2013, n. 3325; Consiglio di Stato, sentenza n. 2571/2018). Analogamente si era già espressa l’agenzia delle Entrate con la nota 18 ottobre 2019, prot. n. 52179.
Come confermato dalla Cm 17/E/2015 le prestazioni del massofisioterapista sono detraibili, anche senza prescrizione medica, solo se rese da soggetti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione triennale. La detrazione spetta a condizione che, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data.
La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista di cui al Dm 741/1994 con decreto dirigenziale del ministero della Salute.
Le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito il diploma successivamente a tale data non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica.
La normativa in materia di professioni sanitarie è stata modificata dalla legge 3/2018, che ha disposto l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale per tutte le professioni sanitarie, comprese quelle non riordinate, tra le quali rientra quella svolta dai massofisioterapisti, ed ha stabilito come requisito ai fini della predetta iscrizione il conseguimento della laurea, o di un titolo equipollente o equivalente.
Il successivo articolo 1, comma 537, legge 145/2018 (legge di Bilancio 2019) ha stabilito per i massofisioterapisti diplomati dopo il 17 marzo 1999 di poter continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché s’iscrivano, entro il 30 giugno 2020, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
In ultimo, il ministero della Salute, con il decreto 9 agosto 2019 ha previsto l’istituzione, presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione dell’elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 403/1971.
Pertanto, le prestazioni erogate dal massofisioterapista che si iscrive, entro il 30 giugno 2020 negli elenchi speciali ad esaurimento sono da considerarsi di carattere sanitario e, dunque, rientranti tra quelle per le quali sia possibile riconoscere la detrazione d’imposta, di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del Tuir.
Ai fini Iva, l’articolo 10, comma 1, numero 18, Dpr 633/1972 prevede il regime di esenzione per «le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona, nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro delle finanze». Tale disposizione, quindi, individua un requisito soggettivo (è necessaria la sussistenza in capo al prestatore dell’abilitazione all’esercizio della professione sanitaria, a prescindere dalla forma giuridica che riveste (cfr. sentenza Corte di Giustizia europea 10 settembre 2002, causa C-141/00; Rm 128/E/2011) ed un requisito oggettivo (deve trattarsi di prestazioni mediche poste in essere da operatori sanitari sottoposti alla vigilanza del ministero della Salute ai sensi dell’art. 99 del Testo Unico delle leggi sanitarie oppure elencate nel Dm 17 maggio 2002).
Con riferimento alle prestazioni rese dal massofisioterpista, essendo rimasto immutato il quadro normativo, valgono le indicazioni contenute nella Rm 17 ottobre 2012, n. 96/E: per questi soggetti non vale l’esenzione.


Agevolazioni/Piccola proprietà contadina

Risposta a istanza di consulenza giuridica, agenzia delle Entrate 24 giugno 2020, n. 7
Piccola proprietà contadina – Rinuncia in atto alla richiesta dell’agevolazione fiscale
La rinuncia in atto alla richiesta di agevolazione fiscale prevista dall’articolo 2, comma 4-bis, Dl 194/2009 per la piccola proprietà contadina (o Ppc), sul trasferimento dei terreni agricoli a favore dei soggetti in possesso dei requisiti, comporta l’applicazione dell’imposta di registro nella misura del 9% (prevista in via ordinaria per i trasferimenti immobiliari) e non nella misura del 15%.
Nel caso specifico, l’acquirente rinuncia espressamente in atto alle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina (imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa e imposta catastale nella misura ordinaria dell’1%, oltre all’esenzione dall’imposta di bollo), perché consapevole di non poter rispettare le condizioni previste, a pena di decadenza dall’articolo 2, comma 4-bis, Dl 30 dicembre 2009, n. 194.
Le condizioni che fanno venir meno l’agevolazione (decadenza) sono: l’alienazione volontaria dei terreni entro 5 anni dall’acquisto; la cessazione della coltivazione (per il coltivatore diretto) o della conduzione (per l’imprenditore agricolo professionale) del fondo entro i 5 anni dall’acquisto.
L’articolo 1, comma 3, della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr 131/1986 (Tur), stabilisce, invece, che "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale", l’imposta di registro è applicabile nella misura del 15%.
Dalla lettura, a contrario, di tale ultima disposizione se ne ricava che il trasferimento di terreni agricoli e delle relative pertinenze effettuato a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, in assenza della richiesta delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, è soggetto all’imposta di registro nella misura del 9% prevista per "gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere", ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur.

Agevolazioni/Ecobonus e sisma bonus

Risoluzione agenzia delle Entrate 25 giugno 2020, n. 34/E
Interventi eseguiti su immobili merce e immobili patrimonio – Fruizione delle agevolazioni
Viene ammessa la fruizione – ai fini Irpef e Ires – dell’ecobonus e del sisma bonus in favore delle imprese anche in relazione agli interventi eseguito sugli immobili merce e sugli immobili patrimonio.
Quindi il beneficio spetta a prescindere dalla destinazione degli immobili: fruiscono dei benefici non solo gli immobili strumentali, come inizialmente sostenuto dall’amministrazione finanziaria, la quale aveva escluso gli immobili merce e quelli patrimoniali, nonché quelli destinati alla locazione (Rm 15 luglio 2008, n. 303/E; Rm 1 agosto 2008, n. 340/E; agenzia delle Entrate risposta ad interpello 4 aprile 2019, n. 95).
Il lungo contenzioso che ne è seguito (Corte di Cassazione 12 novembre 2019, nn. 29162, 29163 e 29164 e Corte di Cassazione 23 luglio 2019, nn. 19815 e 19816; analogamente si sono espresse le corti di merito: Ctr Lombardia 30 agosto 2018, n. 3645/26/18, Ctr Emilia Romagna 19 dicembre 2016, n. 3697/3/16, Ctr Lombardia 26 febbraio 2016, n. 1077/1/16, Ctr Lombardia 10 giugno 2015, n. 2549/12/15; Ctp Milano 11 gennaio 2016, n. 111/46/2016) ha fatto modificare il pensiero dell’agenzia delle Entrate che, dopo aver avuto l’avallo da parte dell’Avvocatura dello Stato (nonché del Mef, parere del Dipartimento delle Finanze, nota 26 febbraio 2020, prot. n. 4249), così, si conforma al pensiero della dottrina (AIDC, norma di comportamento n. 184/2012).
Ed invero, come osservato dalla giurisprudenza, né le disposizioni sugli interventi energetici (articolo 1, commi 344-349, legge 296/2006 e articolo 14, Dl 63/2013) né quelle sul sisma bonus (articolo 16, commi 1-bis e seguenti, Dl 63/2013; ma su questo tipo di intervento l’agenzia delle Entrate si era già espressa favorevolmente con la Rm 12 marzo 2018, n. 22/E) prevedono alcuna limitazione oggettiva (con riferimento alle categorie catastali degli immobili) o soggettiva.
Unica eccezione riguarda gli immobili in locazione finanziaria per i quali l’articolo 2, comma 2, Dm 19 febbraio 2007 stabilisce che la detrazione compete all’utilizzatore e non alla società concedente.
Per questi motivi alcuni contribuenti non hanno aderito alla tesi dell’amministrazione finanziaria, nel presupposto che i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate costituiscono sul piano giuridico soltanto un parere che non vincola né il contribuente che lo ha formulato né a maggior ragione il giudice (Corte di Cassazione, Sezioni unite, 2 novembre 2007, n. 23031). La questione ora dovrebbe essere risolta e gli Uffici sono invitati a valutare le modalità di abbandonare i contenziosi in corso.

Agevolazioni/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 30 giugno 2020, n. 195
Risposta Interpello, agenzia delle Entrate30 giugno 2020, n. 196

Misure antisismiche – Immobili venduti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare che abbiano realizzato gli interventi e asseverazione non contestuale alla richiesta del titolo abitativo
L’articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013 prevede che qualora gli interventi di cui al precedente comma 1-quater siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (ai sensi dell’OPCM 28 aprile 2006, n. 3519) mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare (la detrazione Irpef/Ires è ripartita in 5 quote annuale e per la fruizione non è richiesto il pagamento tramite bonifico bancario; cfr. provvedimento agenzia delle Entrate 31 luglio 2019, paragrafo 1.5 e risposta a interpello agenzia delle Entrate 16 gennaio 2020, n. 5).
Poiché l’estensione alle zone 2 e 3 è intervenuta successivamente al Dm 28 febbraio 2017, n. 58 (cfr. articolo 8, Dl 34/2019), viene concesso il beneficio fiscale agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se l’asseverazione di cui all’articolo 3, Dm 58/2017 non è stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo. Tuttavia la richiamata asseverazione deve essere presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito.

Agevolazioni/Crediti d’imposta

Provvedimento agenzia delle Entrate 1 luglio 2020
Emergenza sanitaria – Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti – Modalità attuative
Sono state definite le modalità di cessione del credito d’imposta per botteghe e negozi previsto dal decreto Cura Italia (articolo 65, Dl 18/2020) e di quello per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal decreto Rilancio (articolo 28, Dl 34/2020).
Il credito è cedibile solo qualora il canone sia stato effettivamente pagato. Diversamente, nel caso in cui il pagamento non sia ancora avvenuto, non è possibile fruire in via anticipata del credito.
Si ricorda che, alla luce della Cm 14/E/2020, nel caso di cessione del credito d’imposta al locatore, il versamento del canone è da considerarsi avvenuto contestualmente al momento di efficacia della cessione.
Pertanto, è possibile fruire del credito d’imposta sulle locazioni cedendolo allo stesso al locatore e pagando il canone per la differenza.
La comunicazione della cessione potrà avvenire telematicamente, utilizzando l’apposito modello, dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2021: è tuttavia necessario attendere un ulteriore provvedimento per individuare le modalità con le quali la comunicazione potrà essere trasmessa anche dagli intermediari.
La comunicazione va effettuata direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi, utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate, a pena d’inammissibilità.
I cessionari potranno utilizzare i crediti d’imposta ceduti (purché entro il 31 dicembre dell’anno in cui è avvenuta la cessione, come previsto dall’articolo 122, comma 3, Dl 34/2020) con le stesse modalità previste per i soggetti cedenti: potranno quindi utilizzarli in compensazione, oppure cederli ulteriormente.
I crediti d’imposta potranno essere utilizzati in compensazione dai cessionari (mediante F24, previa istituzione di appositi codici tributo) sin dal giorno successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione da comunicare, a cura degli stessi, telematicamente all’agenzia delle Entrate.
Si ricorda, a tal proposito, che ai sensi dell’articolo 122, comma 4, Dl 34/2020, i cessionari, in caso di controlli, rispondono esclusivamente per l’utilizzo dei crediti d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore a quanto ricevuto.
L’esistenza dei presupposti per poter beneficiare del credito d’imposta e la corretta determinazione dell’ammontare sono invece verificati in capo al soggetto beneficiario, nei confronti del quale verrà effettuato il recupero del credito d’imposta nel caso in cui dovesse risultare non spettante.


Riscossione/Codice tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 25 giugno 2020, n. 33/E
Bonus vacanze – Codice tributo per il recupero dello sconto fiscale
Il codice tributo che consente alle imprese turistiche di recuperare, esclusivamente mediante compensazione in F24, lo sconto riconosciuto ai clienti a titolo di "bonus vacanze" (articolo 176, comma 1, Dl 34/2020; provvedimento agenzia delle Entrate 17 giugno 2020, n. 237174) è operativo dall’1 luglio 2020.
Il codice istituito è il seguente: 6915 denominato "Bonus vacanze – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi, bed&breakfast e del credito ceduto – articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".
Ai fini del suo utilizzo, il credito (fino a 500 euro in favore dei nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre 2020 per il pagamento di servizi turistici) va esposto nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" o, nei casi in cui il contribuente deve riversare l’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati". Nel campo "anno di riferimento" deve essere sempre indicato il valore "2020".
Il documento di prassi ricorda che: il fornitore del servizio turistico-recettivo deve confermare l’applicazione dello sconto (fino all’ 80% del corrispettivo) tramite un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia delle Entrate; dal giorno lavorativo successivo alla conferma dell’applicazione dello sconto, il fornitore recupera il relativo importo come credito d’imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24; in alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta può essere ceduto dai fornitori, anche parzialmente, a soggetti terzi anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d’imposta non ulteriormente ceduto è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità (stesso codice tributo) previste per il soggetto cedente; il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 giugno 2020, n. 37/E
Contributo a fondo perduto – Restituzione con F24 ELIDE – Codici tributo
Sono stati istituiti tre codici tributo per la restituzione spontanea (articolo 13, Dlgs 472/1997) del contributo a fondo perduto incassato non spettante ai sensi dell’articolo 25, Dl 34/2020.
Nel modello F24 ELIDE (F24 versamenti con elementi identificativi) si utilizzeranno i seguenti codici tributo: "8077" per il contributo, "8078" per gli interessi (pari al 4% calcolati dalla data di accredito in conto ai sensi dell’articolo 20, Dpr 600/1973) e "8079" per la sanzione.
Il provvedimento agenzia delle Entrate 10 giugno 2020, n. 0230439, punto 6.1 ha stabilito che le somme dovute a titolo di restituzione del contributo erogato non spettante, oltre a interessi e sanzioni, sono versate con le modalità di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997, esclusa la compensazione ivi prevista.
Si ricorda che è possibile presentare una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa (Cm 15/E/2020, paragrafo 5), da intendersi come rinuncia totale al contributo. In particolare, la rinuncia può essere trasmessa direttamente o tramite intermediario anche oltre il termine del 13 agosto 2020 (o 24 agosto 2020 nel caso dell’erede) e comporta la restituzione del contributo (se erogato, unitamente all’applicazione delle sanzioni penali e amministrative; queste ultime saranno ridotte in caso di versamento spontaneo).

Riscossione/Imposte e contributi

Dpcm 27 giugno 2020, GU 29 giugno 2020, n. 162
Soggetti Isa – Differimento dei termini per il versamento di imposte e contributi
Viene ufficializzato lo spostamento (già annunciato dal Mef il 22 giugno con comunicato stampa n. 147) dal 30 giugno 2020 al 20 luglio 2020 del termine di versamento: del saldo 2019 delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) e dell’Irap, quest’ultima qualora non si possa beneficiare dell’esclusione dal pagamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 disposta dall’articolo 24, Dl 34/2020 (cd. decreto "Rilancio"); del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (per questa si veda quanto appena scritto precedente); del saldo 2019 dell’addizionale regionale Irpef; del saldo 2019 e dell’eventuale acconto 2020 dell’addizionale comunale Irpef; del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 della cedolare secca sulle locazioni; dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai contribuenti forfetari e dell’imposta sostitutiva del 5% dovuta dai cd. "contribuenti minimi"; delle altre imposte sostitutive (es. per la rivalutazione dei beni d’impresa) o addizionali (es. la cd. "tassa etica") che seguono gli stessi termini previsti per le imposte sui redditi; del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 dell’Ivie e/o dell’Ivafe; del saldo 2019 e dell’eventuale primo acconto 2020 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e professionisti; dell’Iva, limitatamente a quella dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità in base agli Isa.
I termini prorogati ai fini delle imposte sui redditi devono ritenersi estensibili anche al versamento del saldo Iva 2019, con le previste maggiorazioni, qualora non sia ancora stato effettuato e non rientri nell’ambito dei versamenti sospesi per effetto dell’emergenza da Covid-19 che potranno essere effettuati entro il prossimo 16 settembre (con eventuale rateizzazione in 4 rate mensili).
La proroga deve ritenersi applicabile anche al diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese, in quanto deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Con l’effetto che è possibile versare le imposte, entro il 20 agosto 2020, con la maggiorazione dello 0,40%.
Soggetti beneficiari della proroga sono i contribuenti: che applicano gli Isa; che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli Isa; che adottano il regime di cui all’articolo 27, comma 1, Dl 98/2011 e il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014, sempre se esercitino un’attività per la quale è stato approvato Isa, per quanto questi soggetti non devono mai compilare Isa; che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 (quindi soci e coadiuvanti familiari), 115 e 116 Tuir (le quali svolgono attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi e compensi di ammontare non superiore al limite stabilito).
Quindi, analogamente allo scorso anno (articolo 12-quinquies, comma 3, Dl 34/2019), la proroga si applica ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni: esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, di cui all’articolo 9-bis, Dl 50/2017, anche se presentano cause di esclusione o di inapplicabilità degli Isa (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.); dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro; sul punto è opportuno verificare le istruzioni agli Isa, in quanto, ad esempio, i soggetti rientranti negli Isa BG40U, BG50U, BG69U e BK23U determinano la soglia di ricavi considerando in aumento le rimanenze finali ed in diminuzione le esistenze iniziali valutate in base a quanto previsto dagli articoli 92 e 93 del Tuir).
Devono invece ritenersi esclusi dalla proroga i contribuenti che svolgono attività agricole e che sono titolari solo di redditi agrari (e, quindi, non redditi d’impresa o di lavoro autonomo) ai sensi degli articoli 32 ss. del Tuir (agenzia delle Entrate, risposta a interpello 2 agosto 2019, n. 330).
La proroga non riguarda neppure i soggetti Ires che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno 2020, come coloro che – approvando il bilancio 2019 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio – vedono slittare "naturalmente" il debito al 30 luglio 2020 (articolo 106, Dl 18/2020).
Anche i soggetti – in genere persone fisiche non esercenti attività imprenditoriale o professionale – che non siano in qualche modo connessi ad un soggetto economico rientrante nella proroga, sono chiamati a rispettare il precedente calendario, e quindi primo termine 30 giugno 2020, con possibilità di versare al 30 luglio con lo 0,4% in più.

Redditi di lavoro dipendente/Premi di risultato

Risoluzione agenzia delle Entrate 26 giugno 2020, n. 36/E
Somme erogate ai dipendenti per incrementi di produttività – Stipula del contratto
In relazione ai premi di risultato erogati ai dipendenti del settore privato – "di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti" in conformità al Dm 25 marzo 2016 ed indicati nel contratto aziendale/territoriale – viene precisato che la tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura pari al 10% spetta se il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio avviene successivamente alla stipula del contratto (Cm 15 giugno 2016, n. 28/E e Cm 29 marzo 2018, n. 5/E).
Per tale motivo i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Assolta tale condizione, l’ammontare del premio di risultato agevolabile, fissato nel contratto aziendale/territoriale, non subisce alcuna rideterminazione in sede di erogazione; in particolare, la data di sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale non interferisce in alcun modo sull’importo agevolabile.
Ad esempio, nell’ipotesi di un contratto aziendale sottoscritto il 28 marzo 2019 che prevede, per il medesimo anno, l’erogazione di un premio di risultato annuale di euro 1.200, fermo il rispetto delle condizioni richieste dal legislatore, è applicabile il regime fiscale agevolato per l’intero importo del premio di risultato, ovvero euro 1.200, a nulla rilevando la circostanza che il contratto aziendale è sottoscritto dopo l’inizio del periodo congruo, nell’esempio, a marzo dell’anno di riferimento, in cui osservare l’incremento degli obiettivi di produttività.
Ad analoghe conclusioni non si perviene, invece, qualora un contratto aziendale sottoscritto a febbraio 2019 non risponda ai requisiti richiesti dalle norme in esame e venga successivamente modificato con un contratto integrativo, come nel caso esaminato dalla risposta ad interpello 456/2018.


Locazione/Cedolare secca

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 1 luglio 2020, n. 198
Locazione di immobili commerciali – Opzione per la tassazione agevolata
Come regola generale è possibile optare per la cedolare secca al momento della registrazione del contratto ovvero anche nelle annualità successive, purché avvenga la comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza di ciascuna annualità. Ciò vale anche per la locazione di immobili strumentali (categoria C/1) il cui contratto è stato stipulato nel 2019 ai sensi dell’articolo 1, comma 59, legge 145/2018 (Cm 8/E/2019).
Pertanto, il contribuente che, dal 1° gennaio 2019, ha locato un immobile commerciale scegliendo, al momento della registrazione del contratto, la tassazione ordinaria, può transitare nel regime della cedolare secca nel 2020 se ha comunicato (mediante il modello Rli) l’opzione entro il 31 gennaio 2020 (30 giorni dall’inizio della nuova annualità) ovvero nel 2021 se ha comunicato l’opzione entro il 31 gennaio 2021 (si vedano anche le risposte ad interpello 184/2020 e 190/2020 circa l’esercizio dell’opzione anche in sede di proroga del contratto).