Controlli e liti

Appello rigettato nel merito se reitera i motivi di censura

La Ctr Lombardia 1356/26/2020 conferma il giudizio di primo grado in assenza di argomenti inediti

di Marco Ligrani

La mera riproposizione in appello degli stessi motivi di censura contenuti nel ricorso impedisce al giudice di secondo grado di pronunciarsi su argomenti inediti e, per questa ragione, gli impone di valutare lo stesso iter argomentativo seguito dai giudici di primo grado. Così la Ctr Lombardia (presidente Nocerino, relatore Crisafulli) 1356/26/2020 ha rigettato l’appello di una società confermando, nel merito, la sentenza che aveva dichiarato legittimi alcuni accertamenti, emessi dalle Entrate (ex Territorio) a seguito della rettifica di classamento e, per lo stesso motivo, da un Comune ai fini dei tributi locali.

Il collegio ha aderito all’orientamento della Cassazione che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell’ammissibilità dell’appello, la mera reiterazione degli stessi motivi di impugnazione contenuti nel ricorso.

La vicenda trae origine dalla rettifica del classamento di alcuni immobili, operata dalle Entrate a seguito della denuncia Docfa di una società, ai quali l’ufficio aveva attribuito la classe D/1. Nel ricorso, la società aveva eccepito il difetto di motivazione e di prova; nel merito, aveva contestato l’eccessività della rendita rettificata, sulla base di una perizia di parte. Nelle more, anche il Comune aveva notificato i propri accertamenti ai fini Ici e Imu. Anche questi erano stati impugnati in Ctp, la quale, previa riunione, aveva rigettato i ricorsi.

Di qui l’appello, con il quale la società aveva riproposto gli stessi motivi di impugnazione contenuti nei ricorsi.

La Ctr, nel ripercorrere la vicenda, ha evidenziato come la motivazione espressa dalla Ctp risultasse esaustiva e logicamente argomentata, in tutti i suoi passaggi. In particolare, la commissione, confermando il verdetto di primo grado, ha sottolineato la correttezza dell’operato dell’Erario, che trovava conferma nella perizia del tecnico comunale.

La Ctr, dunque, pur avendo evidenziato come l’appello mancasse di censure specifiche alla sentenza di primo grado, non ne ha dichiarato l’inammissibilità ai sensi dell’articolo 53, primo comma, del Dlgs 546/92, ma lo ha rigettato nel merito.

In tal modo, è stato confermato l’orientamento maggioritario della Cassazione, la quale ha precisato che la riproposizione delle stesse ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo, in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dall’articolo 53, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello quale mezzo di gravame non limitato al controllo di vizi specifici, ma volto a ottenere il riesame della causa nel merito (ordinanze 5161/2020, 2843/2020, 30525/2018, 1200/2016 e 3064/2012).

Non mancano, tuttavia, i precedenti di segno contrario, allorquando la Corte ha affermato che, se è vero che l’appello tributario ha carattere devolutivo pieno, è anche vero che le deduzioni dell’appellante devono essere svolte in contrapposizione alle argomentazioni del giudice di primo grado, delle quali l’appellante non può disinteressarsi, limitandosi a riproporre al giudice di appello le medesime testuali argomentazioni contenute nel ricorso (sentenza 4558/2017).

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