Imposte

Enti assimilati Iacp, anche per loro c’è il 110%

Interpello 162: via libera al superbonus per un ente pubblico che svolge attività tipiche degli ex Istituti autonomi case popolari

di Luca De Stefani

Via libera al superbonus del 110% per un ente pubblico assimilato agli Iacp, per gli interventi realizzati su immobili adibiti ad «edilizia residenziale pubblica», anche se «di proprietà di un consorzio di Comuni». È questo il chiarimento della risposta a interpello 162/2021 dell’8 marzo 2021.

L’istante è un ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della Regione, dotato di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile, che gestisce il patrimonio di edilizia sociale ed esercita le funzioni attribuite dalla legge regionale, mettendo a disposizione alloggi economici a categorie svantaggiate, riqualificando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e attuando interventi di edilizia convenzionata e agevolata. In particolare, svolge le attività tipiche degli ex Istituti autonomi case popolari (Iacp) in quanto, come risulta suo statuto, «esercita le funzioni e svolge le competenze attribuite alle Atc (o agli ex Istituti autonomi delle case popolari) dalla legislazione nazionale e regionale di settore»; inoltre, gestisce gli «immobili, adibiti ad edilizia residenziale pubblica di proprietà di un consorzio di Comuni», sui quali intende effettuare degli interventi agevolati con il super ecobonus e con il super sismabonus del 110 per cento.

L’agenzia ha ricordato che l’articolo 119 del decreto Rilancio 2020 fa rientrare tra i soggetti agevolati a queste agevolazioni anche gli Iacp «comunque denominati», oltre che gli «enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica».

Pertanto, secondo l’agenzia, siccome l’istante soddisfa sia il requisito soggettivo (Iacp comunque denominato), sia quello oggettivo (interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica) può beneficiare del super bonus del 110%, per gli interventi realizzati su immobili adibiti ad «edilizia residenziale pubblica», anche se «di proprietà di un consorzio di Comuni». Il consorzio, infatti, è costituito dai Comuni soci, proprietari degli immobili, che detengono in via esclusiva le quote di partecipazione all’interno del consorzio stesso. Pertanto, sono di fatto i proprietari degli immobili del consorzio.

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