Come fare perAdempimenti

Comuni montani, imprese al rush finale per il fondo perduto

di Nadia Parducci

  • Quando 24 febbraio 2021

  • Cosa scade Presentazione istanza per contributo a fondo perduto per Comuni montani

  • Per chi Soggetti che svolgono attività in Comuni montani in emergenza pre Covid

  • Come adempiere Invio istanza web nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi

1In sintesi

A partire dal 10 febbraio scorso e fino al 24 febbraio è possibile presentare un’istanza per richiedere il contributo a fondo perduto ex articolo 25 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) da parte di tutti i soggetti che svolgono attività in Comuni montani colpiti da eventi calamitosi in stato di emergenza alla data del 31 gennaio 2020.

La notizia è giunta con il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 36282 del 5 febbraio 2021, che ha approvato il modello e le relative istruzioni, illustrando i termini e le modalità di presentazione delle istanze.

2L’ambito soggettivo

Con il citato provvedimento 36282 del direttore dell’agenzia delle Entrate si apre una nuova finestra temporale per la presentazione di domande di contributo a fondo perduto.

In particolare possono presentare l’istanza:
coloro che non hanno presentato la domanda ai sensi dell’articolo 25, comma 4, terzo periodo, del Dl 34/2020 nel periodo stabilito precedentemente (15 giugno-13 agosto 2020);
coloro che hanno iniziato l’attività in data antecedente il 1° maggio 2020;
coloro che sono operatori Iva classificati come totalmente montani;
coloro che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni montani colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31 gennaio 2020 (data di dichiarazione dell’emergenza Covid-19).

Al fine di individuare tali Comuni montani, occorre fare riferimento all’elenco dei Comuni italiani predisposto dall’Istat, ovvero ricompresi nella circolare del ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9; in ogni caso deve trattarsi di Comuni non inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto (pubblicate dall’agenzia delle Entrate in data 30 giugno 2020).

3Istanza solo con procedura web

Le istanze devono essere trasmesse tra il 10 e il 24 febbraio 2021, utilizzando esclusivamente la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati”.

Solo nel caso in cui l’ammontare del contributo (calcolato in base alle indicazioni dell’articolo 25 del “Rilancio”) risulti superiore a 150mila euro, oltre all’ordinaria trasmissione via web, il modello - comprensivo del quadro A (autocertificazione antimafia) - deve essere firmato digitalmente dal richiedente e trasmesso all’agenzia delle Entrate in formato pdf tramite Pec all’indirizzo: Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

4L’importo del finanziamento

Inoltre il provvedimento chiarisce che tenuto conto dell’importo del finanziamento stabilito all’articolo 60, comma 7-septies, del Dl 104/2020 (decreto Agosto), l’ammontare massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Pertanto il valore del contributo a fondo perduto da accreditare agli operatori dipenderà:
dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito per norma (articolo 60, comma 7-septies, del decreto legge “Agosto”);
dall’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Qualora l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale sarà pari al 100 per cento.

L’erogazione del contributo avverrà mediante accredito sul conto corrente identificato dall’Iban indicato nell’istanza, intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

5Le sanzioni nel caso di non spettanza

Qualora si verificasse un’indebita fruizione, emersa a seguito dei controlli effettuati dall’agenzia delle Entrate, oltre al recupero del contributo non spettante verrà applicata anche una sanzione in una misura compresa tra il 100% e il 200% del credito stesso, più gli interessi.

L’imprenditore che ha ricevuto il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della rinuncia, può regolarizzare la propria posizione restituendo spontaneamente la somma con i relativi interessi. Tale importo deve essere versato con modello F24 e senza possibilità di compensazione.

Con apposita risoluzione dell’agenzia delle Entrate saranno istituiti i codici tributi da utilizzare e fornite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

Si precisa che il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final 2 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”, e successive modifiche.

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