I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 10 al 19 marzo

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana


Iva/Aliquote

Risoluzione agenzia delle Entrate 15 marzo 2021, n. 19/E
Cessione di oli vegetali utilizzati per la produzione di energia elettrica: imposta agevolata
Si applica l'aliquota Iva del 10% sulla cessione di oli vegetali impiegati dal cessionario per la generazione di energia elettrica.
Il numero 104) della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr 633/1972 prevede l'applicazione dell'aliquota ridotta per le cessioni di oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw. Gli avverbi «direttamente o indirettamente» fanno riferimento non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell'energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica (agenzia delle Dogante, note 19 maggio 2014, n. 42337 e 24 settembre 2014, n. 99902).
Per effetto del recepimento della direttiva n. 2003/96/CE (concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità), il Dlgs 26/2007 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (Dlgs 504/1995), disponendo, tra l'altro, la sostituzione delle parole «oli minerali» con «prodotti energetici» e la modifica dell'articolo 21, rubricato «Prodotti soggetti ad accisa», che riporta ora l'elencazione dei prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i prodotti «di cui ai codici NC da 1507 a 1518», se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.
Con la Rm 18 marzo 2013, n. 17/E è stato affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d'uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto «prodotti energetici», se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell'Iva agli oli indicati nel numero 104) citato. Anche la Rm 12 agosto 2009, n. 217/E aveva chiarito, in riferimento all'olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 kW, che tale olio fosse equiparabile agli oli indicati al numero 104).

Iva/Detrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 marzo 2021, n. 172
Acquisto di carburante da somministrare: detrazione dell'imposta
È detraibile l'Iva assolta sugli acquisti di carburante da parte di una società che, in esecuzione di un contratto di commissione, svolge il ruolo di commissionario per la vendita del carburante stesso di proprietà della compagnia petrolifera/committente. Ciò a condizione che non sia ravvisabile il consumo di carburante da parte della stessa società commissionaria. La ratio delle fattispecie di indetraibilità oggettiva (così definite, in quanto si prescinde dalla destinazione effettiva dei beni e servizi acquistati) previste dall'articolo 19-bis1, Dpr 633/1972 per ragioni di cautela fiscale, va ravvisata nell'esigenza di evitare indebite detrazioni di imposta nei casi in cui i beni e/o i servizi acquistati siano suscettibili di essere utilizzati sia nell'attività d'impresa sia per finalità estranee a tale attività. Anche l'indetraibilità oggettiva di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), Dpr 633/1972, dunque, opera se e nella misura in cui si manifesti il «consumo» del bene/servizio, ossia un effettivo utilizzo - nella sfera giuridica del soggetto passivo - del bene o del servizio acquistato. Nel caso esaminato con l'interpello, invece, il carburante viene acquistato dalla società commissionaria, al fine di somministrarlo direttamente ai propri clienti nella qualità di intermediario per conto della società petrolifera. Pertanto, sono i clienti finali gli effettivi utilizzatori del carburante i quali resteranno, eventualmente, incisi dall'imposta.
Per il commissionario, la base imponibile su cui calcolare l'Iva per il servizio di somministrazione del carburante offerto ai clienti finali è costituita dall'intero ammontare dell'imponibile relativo al prezzo del carburante «alla pompa» indicato dall'impianto di distribuzione, che sarà indicato nella fattura emessa dal commissionario nei confronti del cliente finale.

Iva/Operazioni imponibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 179
Accordi transattivi: prestazioni di servizi con Iva
Secondo l'agenzia delle Entrate le somme derivanti da un accordo transattivo sono da assoggettare ad Iva, in quanto si qualificano come prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, Dpr 633/1972.
L'accordo transattivo, infatti, integra il requisito oggettivo per l'applicazione dell'Iva sussistendo il sinallagma tra la assunzione di un obbligo di non fare (che si sostanzia nella rinuncia alle liti) da una parte e l'erogazione di una somma di denaro dall'altra.
Nella sentenza della Corte di Cassazione 20233/2018 è precisato che la prestazione di servizi è un'operazione soggetta a Iva anche quando la stessa si risolve in un semplice non fare o in un permettere e purché si collochi all'interno di un rapporto sinallagmatico.
Tale conclusione non appare in contrasto con i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue 29 febbraio 1996, causa C-215/94, Mohr e Corte di Giustizia Ue 18 dicembre 1997, causa C-384/95, Landboden-Agrardienste), secondo cui è escluso dal campo di applicazione dell'Iva, per carenza del presupposto oggettivo, l'impegno, rispettivamente, di abbandonare in via definitiva la produzione lattiera e di ridurre la produzione di patate, assunto dall'imprenditore a fronte della corresponsione di una indennità. I casi decisi dal giudice unionale riguardavano casi di interesse generale.


Irpef/Ritenute

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 15 marzo 2021, n. 173
Contributi Covid erogati a lavoratori autonomi: non si applica la ritenuta
Nell'ambito delle misure adottate per contenere l'impatto economico negativo connesso all'emergenza Covid-19 sui lavoratori, sulle famiglie e sulle imprese, l'articolo 27, Dl 34/2020 riconosce ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, un'indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro.
Il medesimo decreto dispone che l'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef.
Inoltre, l'articolo 10-bis (rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all'emergenza Covid-19»), Dl 137/2020 ha previsto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.
Pertanto, l'eventuale applicazione della ritenuta d'acconto sui contributi erogati ai lavoratori autonomi a seguito dell'emergenza da Covid-19 determina il sorgere del diritto al recupero in capo ai sostituiti. In particolare, l'importo trattenuto dev'essere restituito al sostituito direttamente dal sostituto d'imposta, che potrà recuperare il relativo ammontare come credito da utilizzare in compensazione nel modello F24. Nel quadro ST del modello 770/2021 il sostituto evidenzierà, pertanto, l'eccesso di versamento delle ritenute rispetto a quanto effettivamente operato, riportando l'ammontare nel quadro SX.
Per quanto riguarda gli obblighi certificativi di cui all'articolo 4, comma 6-ter, Dpr 322/1998, occorrerà compilare la Sezione «Certificazione Lavoro Autonomo, Provvigioni e Redditi Diversi» della CU 2021 indicando: nell'ammontare lordo corrisposto di cui al punto 4, anche l'ammontare lordo del contributo erogato; al punto 6, il codice 8 utilizzato «nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito»; al punto 7 tra le altre somme non soggette a ritenuta, l'ammontare lordo del contributo corrisposto.
Senza indicare le ritenute in oggetto (erroneamente applicate) nel relativo punto 9, in quanto le stesse saranno recuperate attraverso il rimborso da parte del sostituto.
In relazione alla certificazione dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità: totalizzare i vari importi e compilare un'unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell'anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.
Si ricorda che la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2021.


Registro e bollo/Esenzioni

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 183
Imposte d'atto: convenzioni tra enti pubblici e soggetti privati
Ai fini delle imposte di registro e di bollo, gli oneri di detti tributi relativamente alle convenzioni tra enti pubblici e tra enti pubblici e soggetti privati sono così ripartiti: esenti dall'imposta di bollo a norma dell'articolo 16 della Tabella, allegata al Dpr 642/1972, se stipulate tra la Provincia e le Amministrazioni dello Stato («Stato-persona»; cfr. Rm 243/E/2009; Corte di Cassazione 16 gennaio 2009, n. 938) o tra la Provincia e gli altri soggetti indicati dall'articolo 16 della Tabella; soggette all'imposta di bollo di 16 euro prevista dall'articolo 2 della Tariffa allegata al Dpr 642/1972 se stipulate tra la Provincia ed i privati o con altre pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato; l'esenzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 1 della Tabella allegata al Dpr 131/1986 opera solo per gli atti posti in essere dall'Amministrazione dello Stato, da Regioni, Province e Comuni, «diversi da quelli relativi alla gestione del proprio patrimonio», ossia per «gli atti che ineriscono alla cura, all'amministrazione del patrimonio», di modo che risultano esenti solo gli atti delle Province posti in essere «iure imperii» e non «iure privatorum». Pertanto, gli atti relativi a concessioni di beni, compravendite, locazioni, licitazioni, appalti, prestazioni di servizi, poiché riguardano la gestione patrimoniale dell'ente, sono soggetti alla normale imposta di registro e ciò indipendentemente dal soggetto, pubblico o privato, con cui la Provincia stipuli la convenzione.


Agevolazioni/Bonus cultura

Dm Beni e Attività culturali 22 dicembre 2020, n. 192, GU 17 marzo 2021, n. 66
Carta elettronica: modifiche all'utilizzo
Il decreto modifica il Dm 24 dicembre 2019, n. 177, concernente i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 604, legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si tratta del cd. bonus cultura. Viene previsto che la registrazione sulla piattaforma informatica dedicata (all'indirizzo https://www.18app.italia.it/) sia consentita fino al 31 agosto 2020, per i beneficiari che compiono 18 anni di età nell'anno 2019 e fino al 31 agosto 2021 per i beneficiari che compiono 18 anni di età nell'anno 2020.
Il bonus cultura è erogato sotto forma di buono destinato esclusivamente a giovani italiani e stranieri residenti in Italia che hanno compiuto 18 anni e che possono utilizzarlo per prodotti e attività culturali come: biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo; libri; titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali; musica registrata; corsi di musica; corsi di teatro; corsi di lingua straniera; prodotti dell'editoria audiovisiva.
Per l'anno 2020 è possibile utilizzare la Carta anche per l'acquisto di abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale.

Agevolazioni/Finanziamenti e garanzie

Dm Mef 3 febbraio 2021, n. 26 , GU 10 marzo 2021, n. 59
Patrimonio destinato a sostegno delle imprese: decreto attuativo
L'articolo 27, Dl 34/2020 ha previsto una misura agevolativa per le Spa (non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo) con fatturato superiore a 50 milioni di euro: un fondo (Patrimonio destinato) alimentato dal Mef (gestito da Cassa Depositi e Prestiti) può effettuare ogni forma di investimento, comunque a carattere temporaneo, per sostenere l'attività di tali imprese, inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l'assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario.
L'ammontare massimo di ogni singolo intervento non può superare 2 miliardi di euro.
Per la determinazione del fatturato si dovrà considerare la voce di conto economico ricavi, o la voce equivalente per le società che utilizzano i Principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a 18 mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la società appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
Le società non dovranno trovarsi in situazione di grave irregolarità contributiva o fiscale e non rientrare tra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Ue.
Ai fini dell'ammissibilità, nei confronti della società non dovrà sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione o tentativi di infiltrazione mafiosa e non dovrà essere stata pronunciata sentenza di condanna né di applicazione della sanzione su richiesta (articolo 63, Dlgs 231/2001) anche non passata in giudicato, e l'impresa non dovrà essere a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (articoli 24 e seguenti, Dlgs 231/2001).
Nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo (articolo 2359, comma 1, del Codice civile) e del titolare effettivo (articolo 20, Dlgs 231/2007) non dovrà essere intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.
Gli amministratori o i direttori generali dell'impresa, inoltre, non dovranno essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non dovranno aver riportato condanne, né destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale, passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.
Il decreto in esame, in vigore dal 25 marzo 2021, chiarisce in dettaglio l'operatività – modalità e parametri di intervento - di questa disposizione, distinguendo gli interventi effettuati: a) nelle forme e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (Temporary framework). Gli interventi del Patrimonio destinato potranno essere effettuati (a scelta della società) mediante la partecipazione ad aumenti di capitale, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. La sottoscrizione dei contratti relativi alle prime tre misure dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2021, mentre nel caso di prestiti subordinati non convertibili dovrà intervenire entro il 30 giugno 2021. Al fine di accedere agli interventi di Patrimonio destinato nell'ambito del Temporary framework, nel caso di aumenti di capitale, prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili, la società richiedente dovrà: essere impresa di interesse nazionale, per il settore in cui operano o per la loro rilevanza dimensionale od occupazionale; non in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili;
avere una situazione economico/finanziaria (che non si sia già presente prima del 31 dicembre 2019) tale che, in assenza dell'intervento, rischierebbe di perdere la continuità aziendale, di fallire o avrebbe gravi difficoltà a mantenere le sue attività; b) a condizioni di mercato, partecipando ad aumenti di capitale o sottoscrivendo prestiti obbligazionari convertibili, purché vi sia anche il coinvolgimento di investitori privati per almeno il 30% dell'intervento. Ai fini dell'ammissibilità agli interventi a regime di mercato, le società dovranno presentare due degli ultimi 3 bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, non dovranno trovarsi in situazione di difficoltà, ai sensi di quanto disposto dalla normativa europea e non dovranno presentare in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» né un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al 20%; c) per il sostegno di imprese in difficoltà. Il Patrimonio destinato potrà altresì effettuare interventi: riservati ad imprese strategiche, tra cui rientrano le imprese che operano nel settore delle infrastrutture e tecnologie critiche, degli approvvigionamenti di fattori produttivi critici, dell'accesso a informazioni sensibili e della libertà e pluralismo dei media, nonché le società di rilevante interesse nazionale; relativi a operazioni di ristrutturazione di società che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Agevolazioni/Contributi

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 180
Settori della pesca e dell'acquacoltura: irrilevanza fiscale dei contributi anti-Covid
L'agenzia si esprime in relazione al regime fiscale applicabile ai contributi erogati, per l'emergenza epidemiologica, alle imprese della pesca e del settore acquacoltura (articolo 78, comma 2, Dl 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 10-bis, Dl 28 ottobre 2020, n. 137).
I contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19 (Dm 17 luglio 2020) non sono imponibili nei confronti dei percettori per espressa disposizione normativa. Il citato articolo 10-bis, infatti, stabilisce che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica (diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza), da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap.
In fase di erogazione, i contributi in esame non devono quindi essere assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 28, Dpr 600/1973.

Agevolazioni/Bonus locazioni

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2021, nn. 185 e 186
Escussione della fideiussione e calo del fatturato: applicazione del tax credit locazioni
Il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo (articolo 28, Dl 34/2020) spetta, in presenza delle altre condizioni, anche alla società che non abbia corrisposto il canone relativamente ai mesi da marzo a giugno 2020, allorché lo stesso sia stato comunque ottenuto dal locatore escutendo la garanzia fideiussoria prevista nel contratto di locazione. Infatti, l'escussione della fideiussione, comportando la surroga del fideiussore nei diritti del creditore/locatore deve intendersi quale «versamento» del canone
(risposta 185).
Si ricorda anche (risposta 186) che la norma prevede un'eccezione alla condizione di accesso al credito del calo del fatturato (pari ad almeno il 50% rispetto al fatturato registrato nel periodo d'imposta precedente) per i soggetti che: a) abbiano iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019; b) a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19 (31 gennaio 2020). Come precisato dalla Cm 21 luglio 2020, n. 22/E, paragrafo 5.2 perché detti soggetti possano godere della deroga alla condizione del calo del fatturato, è necessario che: abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da un evento calamitoso; lo stato di emergenza fosse ancora in atto al 31 gennaio 2020; il domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento.

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposte Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2021, nn. 187 e 188
Ricerca e sviluppo: requisito della novità e territorialità delle attività
Le attività svolte da una società operante nell'ambito della ristorazione finalizzate all'ampliamento e al rinnovo dell'offerta commerciale dell'impresa attraverso l'introduzione di nuovi piatti (nuove ricette) o all'adozione di nuove tecniche di lavorazione e conservazione degli ingredienti già ampiamente diffuse tra le imprese del settore non rientrano tra le attività di ricerca e sviluppo agevolabili con il credito d'imposta di cui all'articolo 3, Dl 23 dicembre 2013, n. 145, non essendo volte al superamento di ostacoli di carattere scientifico e/o tecnologico non superabili sulla base delle conoscenze e tecnologie già disponibili (risposta 188). Tuttavia, posto che la nuova disciplina del credito d'imposta di cui alla legge 160/2019 (articolo 1, comma 198 e seguenti) è stata estesa alle attività di design e ideazione estetica, potrebbero rientrare in tale agevolazione alcune delle attività di carattere creativo in presenza del requisito della novità e della significatività (e della «non ripetitività»).
A partire dal 1° gennaio 2020 – data l'assenza di una disposizione analoga a quella contenuta nell'articolo 3, comma 1-bis, Dl 145/2013 che regolava, ai fini del credito di imposta, le attività di ricerca svolte da un soggetto residente per conto di committenti non residenti – sono escluse dall'ambito di applicazione del credito d'imposta le attività di ricerca e sviluppo destinate a committenti esteri (risposta 187).

Agevolazioni/Crediti d'imposta

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2021, n. 189
Investimento in beni nuovi strumentali: acquisto di una betoniera
Con riferimento all'acquisto di un'autobetoniera, il credito d'imposta nella misura del 40% di cui all'articolo 1, comma 189, legge 160/2019 (investimenti i beni interconnessi, di cui al Piano Industria 4.0) è applicabile al costo riferibile alla sola componente «betoniera» e non anche alla componente «veicolo» (sul punto si era già espressa la risposta a interpello 544/2020).
Infatti, devono intendersi riconducibili nell'ambito del primo gruppo di beni di cui all'allegato A alla legge 232/2016 solamente le «macchine» intese ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2, lettera a), Direttiva 2006/42/Ce (cd. Direttiva Macchine).
Con riferimento alla componente veicolo (cd. autotelaio) è comunque consentita l'applicazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 188, legge 160/2019 (credito d'imposta «ordinario»).


Immobili/Superbonus 110%

Risoluzione agenzia delle Entrate 12 marzo 2021, n. 18/E
Comunità energetiche rinnovabili: spetta la detrazione al 110%
L'articolo 42-bis, Dl 162/2019 (Decreto Milleproroghe 2020) ha introdotto – nelle more del completo recepimento della Direttiva Ue n. 2018/2001 – una disciplina transitoria che prevede la possibilità di attivare configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e di comunità energetiche rinnovabili.
Con il documento di prassi in esame vengono forniti chiarimenti circa la possibilità per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali e per i condomìni che aderiscono alle configurazioni (gruppi di autoconsumo collettivo) di fruire del Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) e della detrazione al 50% per la riqualificazione energetica (articolo 14, Dl 63/2013).
Viene precisato che per le due categorie di soggetti è ammessa la detrazione del 50% per gli interventi di installazione degli impianti da fonte rinnovabile, tra cui gli impianti fotovoltaici, fino a 200 kW, per un ammontare di spesa non superiore a 96.000 euro. La detrazione è subordinata alla condizione che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della comunità o del gruppo di consumo.
I medesimi interventi possono accedere anche al Superbonus 110%, sino a un tetto massimo di spesa pari a 48.000 euro e, comunque, entro i 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell'impianto (articolo 119, comma 16-ter, Dl 34/2020). Trattandosi di interventi «trainati», l'installazione degli impianti dovrà essere eseguita congiuntamente ad uno degli interventi «trainanti» finalizzati al risparmio energetico o antisismici. Inoltre, il Superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione e gli incentivi per lo scambio sul posto.
Pertanto, in caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione (Dm Mise 16 settembre 2020).

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 174
Detrazioni edili: interventi su unità immobiliari F/3
Le detrazioni - inclusa quella relativa al Superbonus 110% - spettano soltanto se gli interventi sono eseguiti su unità immobiliari e su edifici «esistenti». Pertanto, non possono beneficiare dell'agevolazione di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 gli edifici iscritti in Catasto nella categoria F/3, la quale designa appunto i «fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione». Si tratta di edifici allo stato grezzo, non ancora realizzati. Questi vanno distinti dalle unità collabenti (categoria F/2) che sono comunque esistenti (Cm 8 luglio 2020, n. 19/E; Cm 30/E/2020; risposta a interpello 22 gennaio 2021, n. 121).
I condomìni possono fruire del Superbonus del 110% solo se sono a prevalente destinazione residenziale; al fine del calcolo non sono considerate residenziali le unità immobiliari accatastate in F/3.
Nonostante siano presenti unità F/3, inoltre, il condominio che può essere qualificato come «residenziale» potrà accedere al Superbonus del 110% per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro soltanto se hanno un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio esistente, senza considerare le unità in corso di costruzione in F/3.
Le unità immobiliari in F/3, inoltre: non concorrono alla formazione della spesa massima ammissibile al Superbonus, considerato che quel che rileva è il numero delle unità immobiliari esistenti all'inizio dei lavori; non possono beneficiare del Superbonus del 110% per gli interventi «trainati» di riqualificazione energetica eseguiti nelle singole unità immobiliari.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 175
Demolizione e ricostruzione: ampliamento e non applicazione della detrazione al 110%
In generale, le detrazioni spettanti su interventi di edilizia e di risparmio energetico spettano soltanto se dal titolo edilizio risulta che le opere consistono in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio e non in un intervento di nuova costruzione. Lo stesso principio vale per il Superbonus 110% (articolo 119, Dl 34/2020) che rappresenta meramente un rafforzamento, per taluni interventi, di agevolazioni già previste. Il Superbonus, quindi, spetta per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della «ristrutturazione edilizia» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), Dpr 380/2001.
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nota 2 febbraio 2021, R.U. 031615 ha chiarito che a differenza del «super sismabonus» la detrazione fiscale legata al «Super ecobonus» non si applica «alla parte eccedente il volume ante-operam». Pertanto, con riguardo alle spese relative all'ampliamento (incremento di volume) per gli interventi di risparmio energetico la detrazione relativa non spetta, trattandosi di costruzione nuova. Di conseguenza, il contribuente deve mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Anche con riguardo a questa tipologia di interventi deve essere prodotto - considerando l'edificio nella sua configurazione finale - l'attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento.
Infine, per la determinazione del limite massimo di spesa agevolabile, per un intervento di demolizione e di ricostruzione, si considera il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori. Il calcolo è effettuato tenendo conto anche delle pertinenze all'interno di edifici in condominio, comprese quelle non servite da un impianto termico.
Sono escluse dal calcolo le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto di intervento.

Immobili/Superbonus 110%

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 184
Cooperative a proprietà indivisa: spetta la detrazione al 110%
Non spetta – dal punto di vista soggettivo – la detrazione di cui all'articolo 119, Dl 34/2020 per gli interventi effettuati da una cooperativa di abitazione a proprietà divisa su di un immobile (che non si configura quale condominio, secondo la disciplina civilistica) detenuto in base ad una concessione amministrativa d'uso. Per espressa previsione normativa (comma 9, lettera d) dell'articolo 119 citato), il beneficio fiscale, infatti, è riconosciuto alle sole cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Come chiarito dalla Cm 24/E/2020 e dalla Cm 30/E/2020, destinatari dell'agevolazione sono, tra gli altri, i condomìni e le cooperative a proprietà indivisa. La cooperativa a proprietà divisa, invece, non risulta inclusa nell'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus 110% in assenza di un condominio.

Immobili/Sisma bonus acquisti

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 17 marzo 2021, n. 190
Determinazione della spesa detraibile
Il sisma bonus acquisiti (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013) spetta in misura pari, rispettivamente, al 75% o all'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell'atto pubblico di compravendita, entro un ammontare massimo di 96.000 euro, a prescindere dalle spese sostenute dall'impresa ristrutturatrice.
Qualora sussistano i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dall'articolo 119, Dl 34/2020, la detrazione compete nella misura del 110%. In tale ipotesi, ai fini dell'opzione per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il cd. «sconto sul corrispettivo» di cui all'articolo 121, Dl 34/2020, non deve essere attestata la «corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati».


Redditi di lavoro dipendente/Imposta sostitutiva

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 176
Premi di produttività: condizione per la tassazione sostitutiva
La mancanza di rappresentanze sindacali aziendali (RSA o RSU) non preclude l'applicazione dell'imposta sostitutiva del 10% - prevista dall'articolo 1, comma 182, legge 208/2015 - sulle somme da erogare ai dipendenti a titolo di premio di risultato, se queste sono corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale (ai sensi dell'articolo 51, Dlgs 81/2015), seppur esterne all'azienda.
In particolare, il combinato disposto delle due norme citate individua tra i contratti collettivi legittimati a integrare la disciplina di legge anche i contratti collettivi aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e non solo quelli stipulati dalle loro RSA o RSU.

Redditi di lavoro dipendente/Tassazione separata

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 16 marzo 2021, n. 177
Incentivo all'esodo: anticipazione di somme erogate a tale titolo
Le somme erogate dal datore di lavoro direttamente correlate alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero che trovino la loro ragione nell'accordo volto alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, fruiscono della tassazione separata (articoli 17 e 19 del Tuir). Lo stesso trattamento fiscale si applica anche alle somme erogate prima rispetto alla cessazione, incluse le anticipazioni erogate a tale titolo.
Deve trattarsi di indennità e somme percepite una tantum in diretta correlazione alla cessazione del rapporto di lavoro; in altre parole, deve sussistere un rapporto diretto ed immediato fra la cessazione del rapporto di lavoro e la percezione delle somme, che pertanto trovano la loro causa nella cessazione del predetto rapporto (Cm 20 marzo 2001, n. 29/E).


Riscossione/Impatriati

Dpcm 26 gennaio 2021, GU 17 marzo 2021, n. 66
Lavoratori impatriati del settore sportivo: versamento del contributo
I soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, Dlgs 147/2015 devono provvedere annualmente al versamento del contributo entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Per il versamento non è possibile avvalersi della compensazione.
Il Dpcm in esame ha previsto che il versamento del contributo dello 0,5% previsto dall'articolo 16 citato per gli sportivi professionisti impatriati andasse versato – per l'anno 2019 - entro il 15 marzo 2021. A tal fine la Rm 10 marzo 2021, n. 17/E ha istituito il codice tributo «1900» e ha richiamato proprio il decreto in esame, pubblicato dopo il termine di scadenza per il versamento.

Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 18 marzo 2021, n. 20/E
Comunicazioni di irregolarità: codici tributo per il versamento di una parte delle somme dovute
I contribuenti che intendono pagare solo una parte dell'importo richiesto – a seguito del controllo automatico della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-bis, Dpr 600/1973 – utilizzano i codici tributo introdotti con la risoluzione in commento. I codici vanno indicati nella sezione «Erario» (esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati») del modello F24.
L'anno di riferimento (nel formato «AAAA») da indicare va reperito all'interno della comunicazione ricevuta dall'agenzia.


Bilancio/Riserve

Dm 4 marzo 2021, GU 11 marzo 2021, n. 60
Fondazioni bancarie: misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per il 2020
Con il decreto in esame viene individuata - per l'esercizio 2020 - la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria, fissato nella misura del 20% dell'avanzo dell'esercizio, e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo, fissato in misura non superiore al 15% dell'avanzo dell'esercizio.
Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'Autorità di vigilanza previste dalla legge, il 25% dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato comunicato all'Autorità di vigilanza, incrementare tale percentuale, considerate le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.