Diritto

Operazioni con parti correlate, stretta su manager e società

Approvato il decreto con le misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti

di Giovanni Negri

Drastico giro di vite per società e manager in caso di violazioni alla disciplina sulle operazioni con parti correlate e alle regole sulle politiche di remunerazione. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato definitivamente il decreto legislativo con le misure per incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del governo societario.

Il provvedimento, in particolare, modifica il regime punitivo, previsto dal Testo unico della finanza e si colloca al termine di un percorso normativo che vede, a valle, la legge di delegazione comunitaria 2018 che ha affidato al Governo il compito di stabilire sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni previste dalla direttiva 2017/828/Ue.

La legge di delegazione interveniva poi anche sulla forbice delle sanzioni stabilendo che non dovessero essere inferiori nel minimo a 2.500 e nel massimo a 10 milioni di euro. Il decreto ha disposto soprattutto un radicale aumento dei massimi edittali, che passano da 150mila euro a 10 milioni di euro per le società e da 150mila euro a 1,5/2 milioni per i componenti gli organi sociali.

Un innalzamento che aveva sollevato, tra l’altro, forti perplessità da parte di Assonime che aveva messo in evidenza come una stretta di queste proporzioni ha come conseguenza una netta trasformazione del sistema sanzionatorio che, nella sostanza, viene ad assumere un grado di afflittività di natura penale più che amministrativa.

Tanto da adombrare possibili dubbi di legittimità costituzionale perché l’indeterminatezza delle fattispecie sanzionatorie accompagnata alla natura quasi-penale delle pene pecuniarie previste imporrebbe, infatti, un esame della compatibilità soprattutto con l’articolo 25 della Costituzione, alla luce della giurisprudenza costante della Consulta in base alla quale «tutte le misure di carattere punitivo-afflittivo devono essere soggette alla medesima disciplina della sanzione penale in senso stretto».

Osservazioni cui la relazione al decreto replica sottolineando come i nuovi limiti massimi sanzionatori sono in linea con quanto previsto dal Tuf in condizioni analoghe. Inoltre, l’intervento è coerente con la disciplina del settore bancario in materia di attività di rischio nei confronti di chi può esercitare, direttamente o indirettamente, un’influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario.

Nel decreto legislativo, inoltre, trova posto anche un pacchetto di modifiche al Codice delle assicurazioni private, in particolare con riferimento ai requisiti e ai criteri per la valutazione dell’idoneità dei vertici delle compagnie assicurative e degli azionisti, alle remunerazioni e ai poteri dell’autorità di settore (Ivass).

Sarà il Mise, quanto agli «esponenti aziendali» (ma misure analoghe sono parzialemnte previste anche per i titolari di partecipazioni rilevanti), a dovere determinare con proprio decreto:

a) requisiti di professionalità e indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

b) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;

c) i criteri di correttezza, con riferimento, tra l’altro, alle relazioni d’affari dell’esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

d) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;

e) le cause che conducono alla sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

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