Imposte

Sì alla nota di variazione per l’imposta nei buoni sconto

La risposta a interpello 592: strumenti fuori dalla disciplina dei voucher

di Gianpaolo Sbaraglia e Gabriele Sepio

Buoni sconto fuori dalla disciplina dei voucher con nota di variazione Iva. Questo è quanto emerge dalla risposta ad interpello 592 pubblicata il 15 dicembre. In particolare, il caso esaminato dall’Amministrazione riguarda un operatore che vende i prodotti a piccoli rivenditori operanti nella grande distribuzione e che, per incentivare le vendite, adotta un programma promozionale attraverso il «buono sconto immediato alla cassa».

Il prodotto arriva ai rivenditori munito di un tagliando grazie al quale il cliente finale ha diritto ad uno sconto indicato sul tagliando. Il buono indica un valore facciale inclusivo dell’Iva al 22% da scontare alla cassa presso una rete di esercizi convenzionati. Spetta successivamente alla società istante provvedere al rimborso del valore nominale dei buoni. A fronte del complesso schema la società presenta alcuni specifici quesiti all’agenzia delle Entrate il primo dei quali riguarda la possibilità di applicare al caso di specie le disposizioni normative che regolano il trattamento Iva dei voucher. Sul punto arriva la risposta negativa dell’Amministrazione stando alla quale nelle nuove regole Iva sui voucher (siano essi multiuso che monouso), non rientrano i buoni sconto. Tali strumenti, infatti, conferiscono al titolare solo il diritto ad uno sconto all’atto dell’acquisto di beni o servizi, ma non il diritto a ricevere gli stessi.

Si tratta di una differenza di fondamentale importanza utile nel caso di specie ad escludere l’applicabilità del regime Iva dei voucher. A fronte di tale inquadramento, dunque, il rimborso pari al valore nominale dei buoni sconto che effettua la società istante in favore dei propri rivenditori non sarà soggetto ad Iva. In conseguenza di ciò si pongono tuttavia, secondo l’istante, due ulteriori questioni. La prima legata alla possibilità di emettere nota di variazione, ex articolo 26 del decreto Iva, di ammontare pari al valore nominale del buono sconto e la seconda, riguardante il diritto per l’istante, di recuperare in detrazione l’imposta incorporata nel buono- sconto. Secondo l’Agenzia nel caso di specie si intendono soddisfatti i requisiti per l’emissione della nota di variazione anche quando gli sconti o gli abbuoni sono concessi a un soggetto diverso da quello con il quale è stata effettuata l’operazione originaria (il cliente finale).

È possibile inoltre, secondo l’Ufficio, l’emissione di un unico documento di variazione per tutti i buoni rimborsati in un determinato periodo purchè siano individuate univocamente le transazioni. Infine con riferimento al diritto alla detrazione dell’Iva recuperata con la nota di variazione l’Agenzia sottolinea che questo può essere esercitato entro il termine di cui all’articolo 26 del decreto Iva. Ovvero con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto (fino al 31 dicembre 2016) oppure, dal 1 gennaio 2017, con la dichiarazione relativa allo stesso anno in cui è sorto il diritto. Pertanto nel caso di specie il recupero è riconosciuto solo per i buoni rimborsati nel periodo 2020 e negli anni futuri.

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