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Amministrazione straordinaria, la carta per le grandi aziende

Oltre al soddisfacimento dei creditori va perseguita la tutela dell’occupazione

L’amministrazione straordinaria è la procedura che il legislatore italiano ha deputato alla gestione della crisi delle imprese più grandi. Introdotta con la legge 95/1979, (legge Prodi), è stato poi riformata con il Dlgs 270/1999, anche in seguito alle osservazioni sulla compatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. In occasione della crisi del gruppo Parmalat, furono poi disposte con il Dl 347/2003, nuove «misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza», allo scopo di gestire la crisi delle imprese di “grandissime” dimensioni con la celerità necessaria. In seguito, la norma fu modificata con diversi interventi tra cui il Dl 134/2008, che ha normato la prima amministrazione straordinaria di Alitalia.

A distanza di quarant’anni dalla prima formulazione lo strumento appare di attualità, in un momento in cui le conseguenze economiche della pandemia da Covid-19 mostrano la necessità di tutelare in modo particolare la sopravvivenza delle imprese di grandi dimensioni. La scomparsa di simili operatori sarebbe, infatti, un danno per le collettività, per gli effetti sistemici in termini di perdita di posti di lavoro, conoscenze e competenze e dissoluzione di assetti organizzativi essenziali per la crescita del Paese.

Alle critiche all’istituto, accusato di consentire la sopravvivenza antieconomica delle imprese con ripercussioni in termini di efficienza generale e soddisfacimento dei creditori si può osservare che l’attenzione alle grandi imprese non trova riscontro solo nell’esperienza nazionale: si pensi ai sostegni a Lufthansa e Air France-KLM, solo per citare i più recenti o ancora ai numerosi interventi di governi europei o statunitensi.

Va inoltre ricordato che la molteplicità degli interessi coinvolti in questi casi moltiplica i parametri in base ai quali valutare l’efficacia dell’istituto. Al soddisfacimento dei creditori (che ha ruolo centrale nelle procedure concorsuali tradizionali), si aggiungono le esigenze di sistema, a partire dal mantenimento dei livelli occupazionali e dalla tutela delle filiere produttive. Dagli studi economici emerge che l’amministrazione straordinaria ha servito finalità non raggiungibili con le procedure concorsuali generali, quali il salvataggio dei complessi produttivi e la tutela del livello occupazionale, oltre alla tradizionale tutela dell’interesse dei creditori.

Ciò è avvenuto nella maggior parte dei casi attraverso la cessione dei complessi aziendali, piuttosto che la loro ristrutturazione, ma la determinazione del rapporto costi-benefici deve considerare l’esigenza di un equilibrio sotto il profilo istituzionale, discostandosi dal principio manageriale che intende il turnaround esclusivamente come un processo finalizzato a ottenere l’allocazione più efficiente delle risorse aziendali. Il quadro valutativo, infatti, non può astenersi dal considerare l’incertezza in merito alle conseguenze di un mancato intervento o, in altri termini, dei costi per il sistema se si consentisse alla crisi delle imprese di grandi dimensioni di seguire il proprio corso. È a livello istituzionale che occorre porsi domande in merito, ad esempio, alle conseguenze per il mercato del lavoro, considerando l’impatto di simili eventi in determinate zone del Paese. Allo stesso modo, occorre chiedersi quale sarebbe la reazione dell’indotto alla scomparsa dell’impresa, quali ripercussioni si avrebbero lungo la filiera produttiva o anche quali effetti sul gettito fiscale locale e nazionale. Da queste considerazioni emerge con evidenza l’utilità di un istituto come l’amministrazione straordinaria, specie in un momento storico di particolare difficoltà del Paese.

Nella riforma generale delle discipline della crisi sfociata nel Codice della crisi e dell’insolvenza d’impresa,la riforma dell’amministrazione straordinaria non ha però trovato posto . È auspicabile che futuri interventi, a partire dalle procedure di allerta, consentano di coniugare efficacia ed imparzialità incentivando, anche le imprese di più rilevanti dimensioni ad affrontare la crisi per tempo e con gli strumenti adeguati. L’amministrazione straordinaria è, infatti, utile laddove l’accesso alla procedura sia riservato a realtà meritevoli per la collettività di essere conservate.