Imposte

Formazione specialistica per fini ricreativi sempre con l’Iva

L’interpello 162 sull’imponibilità relativa a una licenza di volo privato sportivo

I corsi di volo, al pari dell’insegnamento della guida automobilistica, rappresentano - in via generale - un insegnamento di tipo specialistico, dal 1° gennaio 2020 imponibile Iva in virtù delle previsioni dell’articolo 32, comma 1 del Dl 124/19 che ha adeguato la normativa interna a quella unionale.

Per queste attività l’esenzione da Iva, in base all’articolo 10, punto 20 del Dpr 633/72, si applica solo se i corsi sono finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota commerciale e di quella di pilota di linea per lo svolgimento dell’attività professionale di pilota, ma resta l’imponibilità Iva quando i corsi sono di tipo specialistico e finalizzati all’ottenimento della licenza di pilota privato, avendo uno scopo meramente ricreativo o sportivo.

La risposta ad interpello 162 del 1° giugno conferma che l’abilitazione della scuola all'attività di insegnamento in seguito all’autorizzazione del ministero dei Trasporti e dell’Enac, quindi nella sostanza il cosiddetto “riconoscimento” da parte dello Stato o da autorità competenti per la materia oggetto d'insegnamento (risoluzione 205/E/02), non costituisce di per sé condizione sufficiente per l’esenzione Iva sui corrispettivi versati dagli iscritti ai corsi.

La traccia della sentenza 14 marzo 2019, causa C-449/97 della Corte di Giustizia che ha chiarito l’ambito applicativo del regime di esenzione dall’Iva previsto dall'articolo 132, par. 1, lett. i), della Direttiva 2006/112/CE, recepito nell’ordinamento Iva nazionale con l’articolo 10, n. 20) del Dpr. 633/72, distingue l’insegnamento scolastico o universitario da quello specialistico per il quale l’esenzione Iva non è applicabile ad eccezione dei casi in cui possa rientrare nella formazione professionale (articolo 44 Reg. UE 282/11).

Di conseguenza, dal 2020, l’applicabilità del regime di esenzione Iva deve sempre sottostare a specifici principi che, partendo dalla previsione dell’articolo 10, punto 20 del Decreto Iva, secondo le indicazioni della giurisprudenza della Corte di Giustizia, consentano di valutare la contemporanea presenza dei requisiti soggettivo e oggettivo. Per quanto riguarda il requisito soggettivo le prestazioni devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni (circ. 22/E/08, par. 3 e ris. 53/E/07). In riferimento al requisito oggettivo, le prestazioni devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù, d’insegnamento scolastico o universitario o di didattica di ogni genere, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

L’applicabilità dell’esenzione Iva a tali prestazioni sarà sempre ulteriormente subordinata alla verifica se trattasi o meno di formazione specialistica. Quest’ultima potrà essere fatturata in regime di esenzione Iva solo se finalizzata all’ottenimento di titoli abilitanti o autorizzazioni, eccetera per lo svolgimento di attività professionali o commerciali.

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