Finanza

Prestiti fino a 25mila euro: si segnalano solo gli aiuti di Stato per il coronavirus

Le trappole da evitare nella compilazione del modulo per il finanziamento garantito al 100%

di Gabriele Ferlito

La procedura per la richiesta della garanzia al 100% sui cosiddetti “mini finanziamenti” (articolo 13, comma 1, lettera m del Dl 23/2020) è già pienamente operativa. Tuttavia, il modulo che occorre compilare ai fini della presentazione della domanda (disponibile sul sito internet del Fondo www.fondidigaranzia.it nella sezione modulistica) presenta alcune complicazioni. Infatti, al di là della quantità di dati richiesti, emergono dubbi applicativi su alcune informazioni da fornire.
È il caso, tra l'altro, del punto 17 del modulo, che va compilato se il soggetto richiedente l'agevolazione ha già beneficiato di «Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)» delle misure temporanee in materia di Aiuti di Stato (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni).

Non sono stati forniti chiarimenti ufficiali su questo punto. Cerchiamo pertanto di comprendere quali sono gli aiuti che vanno eventualmente indicati nel modulo.

Il Quadro temporaneo della Commissione europea per aiuti di Stato
Occorre premettere che il 19 marzo 2020 la Commissione europea, per assicurare una risposta economica coordinata all’emergenza Covid-19, ha adottato un orientamento (i.e. il richiamato Quadro temporaneo) che consente in via eccezionale, sino al 31 dicembre 2020, un approccio più flessibile nella valutazione degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) del Tfue. In particolare, la Commissione ha identificato talune tipologie di aiuti considerati compatibili, previa notifica alla Commissione, nell’attuale contesto.
Dal punto di vista degli Stati membri, seguire i modelli di sostegno delle imprese che la Commissione ha già dichiarato di considerare compatibili con le regole europee velocizza e semplifica l’iter per la notifica e l’approvazione delle misure: se lo Stato notifica misure che rispondono ai modelli indicati dalla Commissione, l’approvazione avverrà in tempi molto rapidi.
Nella comunicazione del 19 marzo sul Quadro temporaneo la Commissione ha individuato cinque tipologie di misure di aiuto che possono essere temporaneamente adottate dagli Stati per far fronte all’emergenza:
aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali;
aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;
aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
assicurazione del credito all'esportazione a breve termine.
Il 3 aprile sono state introdotte due ulteriori misure:
misure selettive sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali;
misure selettive sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari.


Gli aiuti da indicare nel modulo
Come notato, il punto 17 del modulo richiede l’indicazione dei soli aiuti di importo limitato in forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (prima categoria sopra enumerata), di cui il soggetto ha già beneficiato.
Non vanno pertanto indicate, ad esempio, le agevolazioni relative ad altre garanzie ottenute dal Fondo Pmi, in quanto si tratta di aiuti rientranti in una diversa categoria rispetto a quella rilevante per la compilazione del modulo.
Per individuare gli aiuti adottati dai Paesi membri nel contesto emergenziale, può consultarsi il sito internet della Commissione Europea, contenente l’elenco aggiornato di tali misure (https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?fuseaction=dsp_sa_by_date). Dall’analisi dell’elencazione, emerge che, fino a questo momento, gli aiuti adottati dall’Italia nel contesto emergenziale sono stati molto limitati.

Quanto alle sovvenzioni dirette ed agli anticipi rimborsabili, si segnala che, a norma del Quadro temporaneo, il 22 marzo 2020 la Commissione europea ha approvato un regime italiano di aiuti pari a 50 milioni di euro per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici e di protezione individuale. La misura è operativa dal 26 marzo ed è gestita da Invitalia, con l’erogazione di finanziamenti a fondo perduto e in conto gestione. Questa è sicuramente una misura che, ove goduta dall’impresa, andrebbe sicuramente indicata nel punto 17 del modulo.
Al di là di tale ipotesi, non si è a conoscenza di altri aiuti concessi dall’Italia in ambito emergenziale in forma di sovvenzioni dirette o anticipi rimborsabili.

Per quanto riguarda invece le agevolazioni fiscali, va notato che, in linea generale, le misure adottate dall’Italia con i “Decreti Covid-19” (Dl 9/2020, Dl 18/2020, Dl 23/2020) riguardano la sospensione temporanea dei pagamenti di imposte e contributi oppure l’attribuzione di crediti di imposta (si pensi al credito di imposta per le locazioni di immobili in categoria C/1, o quello per le spese di sanificazione degli ambienti e l'acquisto di dispositivi di protezione per i lavoratori). Tali misure sono tuttavia riconosciute, al ricorrere di determinati requisiti, alla generalità delle imprese e pertanto sono prive del carattere di “selettività” che deve contraddistingue un regime di aiuto. Pertanto queste misure non vanno sicuramente indicate nel punto 17 del modulo.

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