Il CommentoDiritto

Superbonus a disposizione dei singoli: il Dl Agosto non regola il quorum per la cessione

di Corrado Sforza Fogliani

Con il decreto 104/2020 (il decreto Agosto, in vigore dal 15 del mese), il legislatore ha risolto il problema della maggioranza necessaria per deliberare in condominio l’esecuzione dei lavori che si giovano delle agevolazioni del superbonus 110% (tema già trattato su queste colonne il 29 luglio scorso, in mancanza – allora – di una norma specifica).

All’articolo 63 (dalla rubrica «Semplificazione procedimenti assemblee condominiali») il decreto recita infatti, testualmente: «All’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 9, è inserito il seguente: «9-bis. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio».

La norma si inserisce dunque nell’articolo 119 citato prima e, riferendosi agli interventi (edilizi o impiantistici) «di cui al presente articolo», attiene solo a questi (e non, ad esempio, a quelli di cui all’articolo 121 dello stesso decreto, articolo che riguarda in particolare la cessione del credito e le detrazioni fiscali).

Altrettanto, - se si vuol dare un senso al fatto che il legislatore sia intervenuto con un nuovo comma (9-bis) nel bel mezzo dell’articolo interessato piuttosto che alla fine dello stesso aggiungendo un nuovo comma – deve ritenersi che rimanga ferma la limitazione per cui i lavori debbano essere effettuati dai soggetti indicati nello stesso comma 9, fra i quali sono espressamente previsti i condomìni (non, i condòmini).

In difetto, poiché verrebbe a mancare una condizione caratterizzante questi interventi, dovrebbe essere applicata (salvo diverse, specifiche maggioranze indicate in normative già vigenti) la regola assembleare della maggioranza dei partecipanti alla comunione/al condominio che rappresenti due terzi del valore complessivo, e questo sia in prima che in seconda convocazione (e ciò essendo pur sempre lavori inquadrabili nella logica dei finanziamenti, per i quali è richiesta la maggioranza di cui si è or ora detto).

Deve, poi, sottolinearsi come il quorum all’inizio trascritto, e di cui all’articolo citato sopra del decreto Agosto, sia il quorum deliberativo, valido sia in prima che in seconda convocazione. Fermi, dunque, i quorum costitutivi dell’assemblea fissati dal Codice civile (articolo 1136, commi 1 e 3 secondo periodo) e che devono come noto perdurare fino al termine della trattazione dell’argomento in discussione: maggioranza dei partecipanti al condominio e due terzi del valore dell’intero edificio in prima convocazione e un terzo dei partecipanti e un terzo del valore in seconda.

A questo proposito, va poi fatto notare che per il quorum costitutivo il riferimento è alla maggioranza dei condòmini («partecipanti al condominio») mentre per il quorum deliberativo il riferimento è (correttamente, anche nel decreto legge) ai condòmini «intervenuti» (presenti, cioè). Naturalmente, tutto quanto detto va riferito al testo del decreto oggi vigente, testo che potrebbe cambiare in sede di conversione in legge (che dovrà intervenire da parte delle due Camere entro il 13 ottobre). Le eventuali modifiche entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta della legge di conversione, se non differentemente stabilito.

Come visto, il decreto Agosto non fa riferimento alcuno al quorum deliberativo per la cessione del credito d’imposta. Anche qua, la soluzione adottata appare corretta. Infatti, il credito d’imposta è comunque diritto personale dei singoli condòmini, sul quale quindi non potrebbe incidere alcuna maggioranza (a parte l’incompetenza dell’assemblea a provvedere). I condòmini, allora, potranno disporre del credito come meglio riterranno (anche incaricando l’amministratore del condominio di provvedere, se consenziente, nel senso che gli aventi titolo gli vorranno per iscritto – salvo diverso accordo fra le parti – indicare).

Resta solo da dire che depone nel senso indicato anche il provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate dello scorso 8 agosto che – (anche) per gli interventi eseguiti sulle parti comuni – fa espresso riferimento al «condòmino beneficiario della detrazione che cede il credito» (dovendosi ritenere che la delibera condominiale successivamente richiamata nello stesso provvedimento sia quella che ha disposto l’esecuzione dei lavori, che potrebbe contenere anche i dati per la cessione) e, successivamente, «ai condòmini che hanno effettuato l’opzione» (per la cessione).